Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15813 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/07/2020, (ud. 11/09/2019, dep. 23/07/2020), n.15813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20846-2015 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (già FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

SOCIETA’ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.M., G.M., P.C., T.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 99/2015 della CORTE D’APPELLO di Trieste,

depositata il 12/032015, r.g.n. 289/2013.

LA CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore:

 

Fatto

RILEVA

che la Corte d’Appello di Trieste con sentenza n. 99 del 26 febbraio – 12 marzo 2015, pronunciando sulle impugnazioni proposte da RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a., da un lato, e da I.M., G.M., P.C. nonchè da T.A., in parziale riforma della gravata decisione n. 30/2013, resa dal giudice del lavoro di Udine, così provvedeva:

a) accertava l’illegittimità – per violazione delle previsioni di cui all’art. 13, comma 18 c.c.n.l. 2003 – della procedura selettiva per la progressione di carriera al livello B – professional di cui all’avviso al personale in data 17 settembre 2008, nonchè l’illegittimità dell’esclusione dei lavoratori I., G., P. e T.; b) rigettava la domanda di risarcimento del danno per perdita di chance di progressione professionale al suddetto livello B; c) accoglieva, invece, la domanda di condanna al risarcimento del danno per la perdita di chance di essere tenuti “in considerazione per eventuali future esigenze”, equitativamente liquidando il danno nella misura di Euro =5000,00= per ciascuno dei ricorrenti; d) dichiarava compensate in ragione di 2/3 le spese di lite, per la restante quota di 1/3 posta a carico di RFI relativamente ad entrambi i gradi del giudizio;

la suddetta pronuncia è stata quindi impugnata dalla S.p.a. RETE FERROVIARIA ITALIANA mediante ricorso per cassazione spedito per la notifica il primo settembre 2015, affidato a due motivi (v. anche gli avvisi di ricevimento pervenuti a destinazione il 4 settembre 2015 per ciascun interessato presso l’avv. A. Kostoris in (OMISSIS), procuratore domiciliatario costituito per gli appellati – appellanti incidentali). I suddetti I. e gli altri tre litisconsorti sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo la società ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 del c.c.n.l. per il gruppo FS – accordo di confluenza del 16 aprile 2003, punti 18.1, 2, 3 e 4 in relazione agli artt. 1362 c.c. e ss., sostenendo in conclusione che nessun obbligo di informativa incombeva ad essa società, nè in base alla procedura di selezione e nemmeno in base alla noma collettiva, informazioni comunque fornite, “così restando assolto l’obbligo di motivazione alla stessa imposto (doc. 7 e segg. fascicolo di primo grado). RFI ha quindi agito secondo buona fede e correttezza, avendo graduato secondo precisi criteri tutti i possibili candidati, compresa parte ricorrente, allo scopo di scegliere un congruo numero di aspiranti da esaminare con il secondo motivo ex art. 360 c.p.c., n. 3 è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1126 c.c., per la parte in cui la Corte distrettuale, pur avendo correttamente respinto la pretesa risarcitoria degli attori, aveva tuttavia riconosciuto il danno da perdita di chance, quindi liquidato in via equitativa nella misura di 5000,00 per ciascun interessato, laddove i lavoratori istanti, asseritamente lesi dal preteso comportamento illegittimo di RFI, non avevano indicato, neppure genericamente, le possibili occasioni e/o opportunità di cui avrebbe potuto giovarsi, per giunta con riferimento ad eventuali future esigenze, cioè in relazione a circostanze incerte e rispetto alle quali, per il loro carattere aleatorio, non potevano assolutamente fondarsi aspettative degne di qualche tutela da parte dell’ordinamento, sicchè inoltre il ricorso operato nella specie alla liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. finiva per risultare strumentale e con funzione sostitutiva della prova, però del tutto mancata; tanto premesso, il ricorso va accolto per quanto di ragione, nei seguenti termini limitatamente al secondo motivo, mentre la prima censura va senz’altro disattesa in forza di quanto già condivisibilmente ritenuto da questa Corte in analogo caso relativo ad altro ricorso di RFI contro la sentenza n. 299/2013 della stessa Corte triestina, espressamente richiamata e ripetuta nella motivazione della pronuncia qui impugnata in ordine all’interpretazione dell’art. 13 stesso c.c.n.l. 16 aprile 2003;

invero, questa Corte con la sentenza n. 23887 del 17/05 – 2/10/2018 rigettava il ricorso di RETE FERROVIARIA ITALIANA avverso la decisione con la quale la medesima Corte territoriale aveva confermato la pronuncia del locale giudice del lavoro di accoglimento delle domande proposte da due lavoratori, accertando l’illegittima esclusione di costoro dalle preselezioni svoltesi per il conseguimento della qualifica di quadro, con conseguente condanna della società convenuta al risarcimento del danno da perdita di chance in relazione all’auspicata progressione in carriera, da liquidarsi in separato giudizio. La Corte territoriale, al pari del Tribunale, aveva ritenuto che l’art. 13 punto 18.4 del c.c.n.l. di categoria, laddove prevedeva che per l’acquisizione dei livelli professionali di Quadro “opereranno ulteriori strumenti di selezione comprendenti anche quelli previsti al punto 18.3”, doveva essere interpretato nel senso che la selezione andava preceduta, così per i livelli inferiori, da una fase di manifestazione di interesse e di preselezione, in base alle previsioni di cui ai punti 18.1 e 18.2 del citato art. 13, osservando che in tal senso deponeva sia il tenore letterale della disposizione collettiva sia l’argomento logico. Diversamente interpretando la norma sarebbe stato possibile pervenire all’incongrua conclusione che il procedimento per la selezione di personale più qualificato sarebbe stato meno articolato e complesso di quello previsto per le qualifiche inferiori. Aveva poi escluso che si potesse dar rilievo a procedimenti e sanzioni disciplinari intervenuti successivamente alla procedura di attribuzione della qualifica superiore. Infine, aveva ritenuto che fosse stata provata la perdita di chance. Se si fossero adottati tutti i canoni di valutazione previsti dal punto 18 dell’art. 13, infatti, i ricorrenti avrebbero senza dubbio rivestito una posizione più favorevole rispetto agli altri candidati, atteso che avevano maturato una maggiore esperienza, erano in possesso di un’anzianità superiore ed avevano conseguito specifiche abilitazioni. Con l’unico motivo di ricorso era stata, quindi, denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss., dell’art. 13, commi 18 e ss. del c.c.n.l. delle attività ferroviarie del 16 aprile 2003 e dell’art. 2103 c.c., oltre che di ogni altra norma in materia di interpretazione dei c.c.n.l. e l’avvenuto rispetto dei principi di correttezza e buona fede nelle procedure di promozione.

La censura, in disparte i profili di improcedibilità connessi al mancato deposito di copia integrale del contratto collettivo in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, veniva quindi giudicata infondata da Cass. n. 23887/18 cit.: “… ritiene il Collegio che la Corte territoriale, nell’interpretare le disposizioni dell’Accordo di confluenza che disciplinano la classificazione del personale e, nel suo ambito, le progressioni in carriera ed in particolare l’accesso all’area quadri, non sia incorsa nelle violazioni delle disposizioni richiamare ma abbia, piuttosto, individuato quella, delle possibili interpretazioni, che coordini il tenore letterale della disposizione con la necessità di dare un significato che assicuri il rispetto delle regole di correttezza nell’esecuzione del contratto chiarendo, in motivazione, che una diversa lettura avrebbe presentato criticità evidenti con riguardo alla logicità di una scelta che comporti che la procedura di riqualificazione di profili più elevati sia più semplice e meno garantita di quella prevista per i livelli inferiori. 5.3. La Corte di merito ha indagato quale fosse la comune intenzione delle parti ed ha esaminato la disposizione nel suo complesso dando significato alle espressioni utilizzate, preferendo tra le possibili interpretazioni quella che assicurava una applicazione delle norme dettate secondo buona fede e correttezza, evidenziando contestualmente, le illogicità ed incongruenze che ne sarebbero derivate. 5.4. Esclusa la violazione dei canoni interpretativi richiamati, allora, la censura si traduce nella mera contrapposizione tra l’interpretazione della società ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. Va qui ribadito che quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola collettiva sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (cfr. in generale in tema di interpretazione del contratto Cass. 28/11/2017 n. 28319 e sull’interpretazione di accordi aziendali cfr. Cass. 04/04/2008 n. 8808). 6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato….”;

nel caso di specie qui in esame, peraltro, del tutto non autosufficienti – in violazione degli oneri per contro imposti a pena d’inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, – i generici ed apodittici riferimenti con relative deduzioni di cui alla pag. 9 e 10 del ricorso de quo (circa la riunione sindacale del 3 giugno 2008 e la c.d. metodologia di assesment center nonchè le informazioni di cui ai docc. 7 e ss., ivi soltanto appena menzionati unitamente pure alla buona fede e correttezza in base alle quali RFI assume di aver graduato secondo precisi criteri tutti i possibili candidati…);

pertanto, anche nella causa di cui si discute in questo processo la Corte di merito in virtù alle anzidette argomentazioni ha ritenuto che la procedura concorsuale, svoltasi sulla base delle regole autoimposte non avesse rispettato le previsioni contrattuali, sia in ordine ai profili attinenti all’informazione, sia riguardo alla fase della preselezione, giungendo alla conclusione che i lavoratori istanti avrebbero avuto una rilevante possibilità di superare la preselezione ed essere così ammessi alla successiva fase di selezione, mentre altrettanto non poteva dirsi alla luce del materiale probatorio acquisito, attesa in particolare la totale assenza di elementi che consentissero di confrontare la posizione dei ricorrenti con quella degli altri concorrenti, con riferimento al gradi di probabilità per i primi di superare anche la successiva fase di selezione, risultando del tutto insufficienti i parziali riferimenti alle sole due posizioni tra gli altri concorrenti. A tal riguardo, la Corte territoriale ricordava, infatti, la giurisprudenza (in part. Cass. sez. un. civ. n. 21678 del 23/09/2013), secondo cui in tema di risarcimento del danno per perdita di “chance” di promozione incombe sul singolo dipendente l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra l’inadempimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenere la qualifica superiore. Accertata, quindi, l’illegittimità dell’anzidetta procedura selettiva per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 13, comma 18 del c.c.n.l., ad avviso della Corte distrettuale andava risarcito il solo danno da perdita di chance dell’essere tenuti i lavoratori istanti “in considerazione per eventuali future esigenze”, secondo quanto a tal riguardo previsto dalla norma collettiva a favore di coloro che avevano superato la preselezione, “danno equitativamente determinato per tutti i ricorrenti (non sussistendo ragioni per la differenziazione disposta dal Tribunale a favore del G….) nella somma di Euro 5000,00 per ciascuno”;

a tal riguardo, pertanto, appaiono giustificate le doglianze mosse con il secondo motivo di ricorso circa la lamentata violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c. (in tema di valutazione equitativa del danno – “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”);

invero, quanto alla liquidazione equitativa del danno, al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, è necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente e nell’ambito dell’ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l’entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al “quantum” (Cass. III civ. n. 2327 del 31/01/2018. Conforme, tra le altre, Cass. II civ. n. 16094 del 29/07/2005.

Cfr. parimenti Cass. III civ. n. 22272 del 13/09/2018: “…5.3. La circostanza che la Corte di merito abbia indebitamente omesso di dare conto delle ragioni giustificative dell’operata rideterminazione in minus dell’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, rende illegittima la liquidazione equitativa. La liquidazione equitativa, infatti, anche nella sua forma cd. “pura”, consiste pur sempre in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno, e cioè in un giudizio di mediazione tra le probabilità positive e le probabilità negative del danno effettivo nel caso concreto. Pur giocandovi un ruolo rilevante il potere discrezionale del giudice, essa non può tradursi, pertanto, in una valutazione arbitraria, in quanto il giudice è chiamato a compiere un ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze che nel caso concreto abbiano potuto avere incidenza positiva o negativa sull’ammontare del pregiudizio e a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito a ciascuna di esse, in modo da rendere evidente H percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento. 5.4. Con riferimento ad una vicenda largamente sovrapponibile a quella in esame – pronunciando su un ricorso proposto nei confronti degli stessi odierni intimati avverso una sentenza pronunciata dalla medesima Corte palermitana in un giudizio di risarcimento dei danni conseguenti alla medesima tipologia di condotte criminose – questa Corte ha del resto già rilevato che, sebbene la liquidazione del danno non patrimoniale in via equitativa sia affidata ad apprezzamenti discrezionali del giudice del merito, insindacabili in sede di legittimità, tuttavia è pur sempre necessario che la motivazione della decisione dia adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo. Si è così affermato, in particolare, che è viziata la motivazione della sentenza la quale, nell’effettuare la liquidazione equitativa del danno morale, non si riferisca alla gravità del fatto, alle condizioni soggettive della persona, all’entità della sofferenza e del turbamento d’animo, in quanto la stessa si pone al di fuori del fondamento e dei limiti di cui all’art. 1226 c.c., così da rendere impossibile il controllo dell’iter logico seguito dal giudice di merito nella relativa quantificazione (Cass. 29/02/2016, n. 3894, non massimata)….”. V. altresì analogamente Cass. lav. n. 16595 del 20/06/2019, secondo cui in tema di liquidazione equitativa del danno da demansionamento, è sindacabile in sede di legittimità, come violazione dell’art. 1226 c.c. e, nel contempo, come ipotesi di assenza di motivazione, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, la valutazione del giudice di merito che non abbia indicato, nemmeno sommariamente, i criteri seguiti per determinare l’entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al “quantum”.

V. ancora Cass. lav. n. 25743 del 15/10/2018, secondo cui il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore anche ai sensi dell’art. 2729 c.c., attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione. Cfr. pure Cass. III civ. n. 20889 del 17/10/2016: l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata – per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso – dall’onere di dimostrare non solo ran debeatur” del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi “in re ipsa”, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre. In senso conforme id. n. 127 – 08/01/2016 circa l’onere della parte interessata di provare non solo l'”an debeatur”, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno, così da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso);

pertanto, la impugnata sentenza deve essere cassata in parte qua, laddove pur avendo accertato nel merito la perdita di chance -limitatamente alla illegittima esclusione dei suddetti lavoratori dalla indicata fase di selezione – di essere tenuti “in considerazione per eventuali future esigenze”, ha del tutto omesso qualsiasi indicazione occorrente per la determinazione del danno in via equitativa a norma dell’art. 1226 c.c., sicchè il giudice di rinvio dovrà provvedervi, applicando i succitati principi di diritto vigenti in materia, nella specie per contro rimasti sul punto inosservati, provvedendo all’esito anche al conseguente nuovo regolamento delle spese processuali, ivi comprese quelle relative a questo giudizio di legittimità.

l’esito positivo, ancorchè parziale, dell’impugnazione qui proposta comporta anche l’insussistenza dei presupposti di legge concernenti l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte RIGETTA il primo motivo di ricorso e ACCOGLIE, invece, il secondo motivo nei sensi di cui in motivazione, in relazione al quale CASSA l’impugnata sentenza e RINVIA, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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