Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15813 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15094-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona dei Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

GEMI S.R.L., – C.F. (OMISSIS), in persona del sua amministratore e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5 presso lo studio dell’avvocato LUIGI

MANZI, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato CESARE FEDERICO GLENDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 182/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 04/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidata ad un motivo, nei confronti della Gemi srL (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 182/01/2016, depositata in data 4/12/2016, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per IRES IRAP ed IVA dovute, in relazione all’anno d’imposta 2008, – stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere gravame della contribuente, hanno sostenuto che la notifica dell’avviso di accertamento era affetta da nullità insanabile (per raggiungimento dello scopo, stante la proposizione, da parte della contribuente, dell’istanza di accertamento con adesione e del ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale dopo la scadenza del termine di decadenza per l’esercizio della potestà accertativa dell’Ufficio), in quanto avvenuta, a mano del legale rappresentante della società, ma “in luogo diverso a quello indicato dalla legge” (abitazione o sede della società; nella specie, in (OMISSIS), anzichè “Piazza Rossetti 2/2”).

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; la controricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, artt. 138,145 e 156 c.p.c., dovendo ritenersi sempre valida la notificazione di un atto effettuata con consegna a mani proprie del destinatario, ovunque lo stesso venga trovato.

2. La censura è fondata.

Questa Corte (Cass. 10434/2011; 16522/2005; Cass. 4724/2002; Cass. 12373/2002) ha costantemente ribadito che “in tema di accertamento tributario, la disposizione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. c) – secondo cui “salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario” – va riferita ad ogni ipotesi in cui l’atto pervenga comunque nelle mani del destinatario” (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittima la notifica di una cartella di pagamento effettuata non presso la sede della società contribuente, ma, ex art. 140 c.p.c., presso la residenza di un amministratore non più in carica, essendo stato, però, ritirato l’atto in comune dall’amministratore effettivo).

Nell’ipotesi di notifica mediante a consegna “a mani proprie” del destinatario, invero, il luogo dove avviene la consegna dell’atto è irrilevante (Cass. 1887/2006); il principio trova applicazione anche nei riguardi delle persone giuridiche (Cass. 2029/1982). A tale proposito, questa Corte ha già avuto modo di affermare che “la notifica di un atto ad una società di capitali con consegna alla persona specificamente preposta alla ricezione per conto dell’ente collettivo – data la diretta riferibilità ad esso, in virtù del principio di immedesimazione organica, degli atti compiuti da e nei confronti di coloro che lo rappresentano e ne realizzano esecutivamente le finalità – deve considerarsi regolarmente effettuata nel caso in cui detta persona sia reperita in luogo diverso dalla sede ufficiale della società, per il medesimo principio sancito per le persone fisiche dall’art. 138 c.p.c., secondo cui la consegna a mani proprie è valida ovunque sia stato trovato il destinatario nell’ambito territoriale della circoscrizione dell’ufficio giudiziario cui l’ufficiale notificatore è addetto” (Cass. 21.1.1993 n. 704). Tale principio vale naturalmente sia per un soggetto genericamente preposto alla ricezione degli atti per conto delle società, sia, a maggior ragione, nei confronti del legale rappresentante, che è proprio la persona fisica ultima destinataria dell’atto (Cass. 12373/2002).

Con riguardo poi al nuovo disposto dell’art. 138 c.p.c., come novellato dal D.Lgs. n. 195 del 2003, art. 174, comma 2 (Codice della Privacy), secondo il quale la notificazione “a mani” del destinatario va eseguita, dall’Ufficiale giudiziario, “di regola” presso “la casa di abitazione” “oppure, se ciò non è possibile, ovunque”, è sufficiente osservare che il precetto (avente lo scopo di assicurare la riservatezza del destinatario, che comunque riceve sempre l’atto “a mani proprie nella conoscenza del contenuto dell’atto notificato) è rimasto privo sanzione processuale.

Osserva il Collegio che la disposizione già differisce, sotto il profilo letterale (“di regola”/”deve”), da quella dettata, ad es., nel successivo art. 139 c.p.c., comma 1, (“notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio: Se non avviene nel modo previsto dall’articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario” ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio”)..

In relazione a tale norma (nel suo complesso, essendo individuati, nei vari commi, i luoghi, dove il destinatario, se non sia possibile consegnare direttamente l’atto nelle sue mani, deve essere ricercato, e, successivamente, le persone abilitate a ricevere la consegna dell’atto), la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ribadito il principio secondo i quale la successione preferenziale dei luoghi e delle persone e ivi “tassativamente stabilita” (Cass. 22151/2013; Cass. 8214 e 11332 del 2005; in precedenza, Cass. 13849/1991, Cass. 6956/1983 e Cass. 1734/1975). In detta disposizione, le modalità di notificazione (e la successione preferenziale stabilita, quanto ai luoghi ed ai soggetti) sono, tuttavia, volte ad assicurare lo scopo precipuo della notificazione, vale a dire la conoscenza dell’atto da parte del destinatario ovvero la sua cognizione legale, basata sulla presunzione in forza della quale” da un lato, proprio dalla notifica in un determinato luogo dipende, in base all’esperienza, la probabilità della raggiunta conoscenza, e, dall’altro lato, chi si trova in determinati rapporti con il destinatario dà affidamento di portare l’atto sua conoscenza. Invece, il diritto alla riservatezza viene assicurato attraverso specifiche modalità di trasmissione dell’atto al consegnatario, che non consentano a questi, persona diversa dal destinatario, di prenderne cognizione, desumendo quale sia il suo contenuto.

Va rammentato, poi, che la nullità della notificazione può discendere soltanto da uno dei motivi indicati nell’art. 160 c.p.c. (inosservanza delle disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia ovvero incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data), cui elenco è tassativo ai sensi dell’art. 156, comma 1 stesso codice (cfr. Cass. n. 7284/2001; Cass. 4863/2002,; cfr. Cass. S.U, 14916/2016, nella quale si è, in particolare, affermato il principio della natura residuale dell’inesistenza della notificazione, configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi i cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto). L’art. 155 c.p.c. (commi 2 e 3: la nullità può essere pronunciata – anche al di là dell’espressa comminatoria di legge – “quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo”, ma “non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”-, richiamato dall’art. 160, nonchè gli artt. 121 e 131 c.p.c. costituiscono, inoltre, espressione del principio generale di strumentalità delle forme degli atti processuali (Cass. S.U. 14916/2016): le forme degli atti, cioè “sono prescritte al fine esclusivo di conseguire un determinato scopo, conicidente con la funzione che il singolo atto è destinato ad assolvere nell’ambito del processo (“Scopo della notificazione e quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono”, Cass. S.U. del 2016 citata).

Vero, dunque, che l’art. 138 c.p.c. è stato inciso dall’art. 174, comma 2 del cit. Codice della privacy, che ha fatto diventare “la casa di abitazione” il luogo preferenziale ove, possibilmente, ricercare il destinatario e consegnargli l’atto, Tuttavia, l’eventuale difformità nella condotta del notificatore, rispetto alla suddetta sequenza procedimentale non sanzionata con l’invalidità, per quanto sopra esposto, da alcuna disposizione, sia della legge speciale (D.Lgs. n. 196 del 2003) sia del codice di procedura civile, e non può pertanto il destinatario valere, genericamente, in via postuma, il fatto che la consegna non gli è stata effettuata presso l’abitazione, senza peraltro neppure addurre una violazione della riservatezza propria (tutelata dalla disposizione in oggetto, come novellata nel 2003), avendo egli già accettato di ricevere, personalmente”, copia.

La ratio della norma (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 174) è, in effetti, data dalla tutela della riservatezza (nella specie, della società, essendo stato l’atto consegnato al legale rappresentante di Questa) e non risulta che, nella specie, essa abbia avuto rilievo.

Ora, la sentenza della C.T.R., avendo ravvisato una nullità della notificazione dell’atto impositivo effettuata a mani proprie del legale rappresentante della società destinataria; in luogo libero, in mancanza della prova della preventiva ricerca dallo stesso presso la casa di abitazione, non è conforme ai suddetti principi di diritto.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alle C.T.R. della Liguria, in diversa composizione. Il giudice di rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Liguria in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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