Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15813 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/07/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 19/07/2011), n.15813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Fallimento MARKETCISCO s.r.l. in persona del curatore fallimentare,

elettivamente domiciliato in Roma, via Paolo Emilio n. 57 (presso lo

studio dell’avv.to Marco Serra), rappresentata e difesa dall’avv.

LUCCI Roberto del Foro di Latina;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 233, depositata il

16 giugno 2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Stefano Olivieri;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., n. 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– con sentenza n. 233 in data 16.6.2008 la CTR del Lazio sez. staccata di Latina in riforma della decisione di primo grado accoglieva l’appello dell’Ufficio e riteneva legittimo l’avviso di accertamento in rettifica dei maggiori imponibili ai fini IRPEG, IVA ed ILOR per l’anno 2000 realizzati da Marketcisco s.r.l.

successivamente dichiarata fallita con sentenza del Tribunale ordinario di Latina in data 30.5.2002;

– i Giudici di merito motivavano la decisione affermando: 1 – la ritualità della notifica del PVC (in base al quale era stata disposta la rettifica) al precedente amministratore – rapp.te legale – eseguita il giorno successivo alla dichiarazione di fallimento, in quanto la cessazione dei poteri rappresentativi non determinava il venir meno nell’amministratore della qualità di soggetto passivo del rapporto tributario; 2 – anche nel caso in cui fosse da ritenersi irrituale la notifica del PVC, ciò non comportava la nullità dell’avviso di accertamento, ritualmente notificato al curatore fallimentare il 20.9.2004, atteso che, da un lato, la consegna dell’atto al curatore poteva presumersi avvenuta in virtù delle norme della Legge fallimentare che obbligavano il soggetto dichiarato fallito a consegnare tutta la documentazione in suo possesso al curatore; dall’altro l’avviso di accertamento riportava per esteso i contenuti del PVC con indicazione dei dati indispensabili per approntare la difesa; 3 – nel merito gli imponibili accertati non erano incongrui in quanto la rettifica era stata effettuata non con metodo induttivo, ma con metodo analitico sulla base di “dati definiti” rilevati nella ricostruzione di fatti amministrativi della società e dai documenti contabili rilevato:

– che il Fallimento ricorre per cassazione deducendo 1-) violazione della L. Fall., artt. 16, 17 e 42 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 5 del 2006) nonchè dell’art. 137 c.p.c. e segg.; 2-) violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7; 3-) carenza assoluta di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5) non essendo stato allegato all’avviso di rettifica il PVC, nè essendo riportato il contenuto dello stesso ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7 corredati dei relativi quesiti ex art. 366 bis c.p.c.;

– che la Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso;

– che la parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

ritenuto:

– che la relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ha concluso per la inammissibilità del ricorso rilevando che:

“………Il primo motivo difetta dei requisiti di chiarezza e precisione in quanto:

a) il riferimento alla L. Fall., artt. 16, 17 42, (nel testo anteriore alle modifiche del D.Lgs. n. 5 del 2006) è del tutto inconferente rispetto al “decisum”, non essendo in discussione nella sentenza gli effetti della dichiarazione di fallimento, nè la legittimazione del curatore ad impugnare l’avviso di accertamento, ma avendo i Giudici di merito affermato la legittimità della consegna del PVC all’amministratore della società fallita in quanto non privato, in seguito al fallimento, della qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e comunque tenuto per legge a consegnare il documento alla Curatela. Anche il riferimento alla violazione dell’art. 137 c.p.c. e segg., oltre che generico ed impreciso, è inconferente non venendo in questione nella sentenza vizi attinenti al procedimento di notifica degli atti tributari nelle forme degli atti giudiziari e non avendo assunto rilevanza la norma invocata ai fini della risoluzione della controversia decisa dai Giudici di merito; b) nella esposizione del motivo il ricorrente si diffonde sulla violazione dell’obbligo di consegna del PVC al curatore e della conseguente inopponibilità dell’atto al Fallimento, ma poi sembra dolersi della invalidità dell’avviso di rettifica in quanto carente di motivazione non essendo stato portato a conoscenza della curatela il PVC: in entrambi i casi non coglie le “rationes decidendi” poste a fondamento della sentenza che concernono 1- la presunzione di conoscenza del PVC da parte della curatela in relazione all’obbligo imposto al fallito di trasmettere ogni atto e documento in suo possesso ed alla difesa svolta anche nel merito al Fallimento; 2- la rispondenza del contenuto dell’avviso di rettifica ai requisiti prescritti in caso di motivazione “per relationem” (riproduzione del contenuto essenziale del PVC). In proposito il quesito in calce al motivo non risponde alla esigenza ex art. 366 bis c.p.c. in quanto formulato in via ipotetica ed astratta, mediante reiterazione del mero precetto normativo, e senza specifico riferimento al caso concreto ed all’effettivo contenuto dell’avviso in relazione alla sua inidoneità ad assolvere ai requisiti prescritti dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 come coordinato dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 alle normative concernenti le singole imposte (per quanto interessa la presenta causa: cfr. D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 2 e 3; D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5): ne consegue che un tale quesito “si risolve in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consente di risolvere il caso “sub indice”…” (cfr.

Corte cass. SU 2.12.2008 n. 28536; id. 3^ sez. 19.2.2009 n. 4044 secondo cui “il quesito di diritto…non può mai risolversi nelle generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma…e deve investire la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto”).

Con il secondo motivo si denuncia il vizio di “error in judicando” ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) ma la indicazione della rubrica non è assistita dalla individuazione delle ragioni in diritto della sentenza impugnata che si intendono censurare per violazione del contenuto precettivo della norma asseritamente violata o della interpretazione che della stessa è stata fornita dalla costante giurisprudenza della Corte o dalla prevalente dottrina (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4): tutte le censure, infatti, sono rivolte a far valere pretesi vizi dell’avviso di accertamento in rettifica ed attengono a questioni, implicanti accertamenti e valutazioni in fatto, che dovevano essere dedotte avanti i Giudici di merito.

Peraltro, anche a volere in ipotesi riferire tali censure al contenuto motivazionale della sentenza, le stesse appaiono prive del requisito di pertinenza al contenuto del “decisum”, posto che individuano la invalidità dell’avviso di accertamento esclusivamente in relazione alla omessa trasmissione in allegato anche del PVC, quando invece la sentenza impugnata ritiene soddisfatti i requisiti di validità dell’atto L. n. 212 del 2000, art. 7, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42 e D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 56 sul diverso presupposto della trascrizione nell’avviso di rettifica del contenuto essenziale del PVC al quale viene operato il richiamo.

Con il terzo motivo vengono fatti valere vizi dell’avviso di accertamento – il cui accertamento è riservato in via esclusiva al Giudice di merito – e, quanto alla censura mossa alla motivazione della sentenza impugnata, difetta del tutto la individuazione del “fatto controverso” (id est dell’esatto e completo contenuto dell’avviso di accertamento: cfr. Corte cass. sez. lav. 21.10.2003 n 15751 “la parte che denunci in sede di legittimità la manata valutazione da parte del giudice di merito, di prove documentali o testimoniali, ha l’onere di riprodurre nel ricorso il tenore esatto della risultanza processuale il cui omesso od inadeguato esame è censurato, e ciò al fine di rendere possibile alla Corte di cassazione sulla base del so, lo ricorso e senza necessità di indagini integrative non consentite, di valutare la pertinenza e la decisività di quelle risultanze”; id. 3^ sez, 1.8.2001 n. 10484;

sez. lav. 12.6.2002 n. 8388; 1^ sez. 17.5.2006 n. 11501; 6^ sez. ord. 30.7.2010 n. 17915), nonchè la specifica individuazione degli elementi di illogicità o insufficienza dell’iter logico seguito dai Giudici di merito in relazione all’esame ed alla valutazione del contenuto dell’avviso di accertamento ritenuto dalla sentenza impugnata esaustivo “con riferimento in particolare agli elementi fondamentali che hanno determinato la rettifica delle imposte …e con indicazione dei dati indispensabili per dare modo di espletare il diritto di difesa”. Il motivo concernente il vizio motivazionale della sentenza non può infatti esaurirsi nella mera prospettazione di una valutazione delle risultanze probatorie o dei documenti acquisiti al giudizio diversa da quella compiuta dai Giudici di merito, ma deve indicare specificante gli errori o le lacune delle argomentazioni logiche svolte in sentenza sotto il profilo del “mancato od insufficiente esame di punti decisivi della controversia” ovvero dell’insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate (cfr.

Corte cass. SU 27.12.1997 n. 13045; id. 3^ sez. 5.3.2007 n. 5066)……….”;

ritenuto:

– che debbono essere condivise le argomentazioni esposte e le conclusioni della relazione, non essendo dirimenti le osservazioni formulate dal ricorrente nella memoria depositata dovendo in proposito ulteriormente considerarsi: a) quanto al primo motivo: la questione concernente la erronea applicazione da parte della CTR delle norme che regolano l’argomento logico presuntivo è nuova, non appare condivisibile – dal fatto certo della consegna del PVC al soggetto fallito obbligato ex lege a trasmettere tutti gli atti inerenti la impresa al curatore, e dalla difesa svolta nel merito dalla Curatela, i Giudici territoriali hanno tratto la conseguenza logica dell’avvenuta consegna o comunque effettiva conoscenza del contenuto del PVC da parte del Curatore-; in ogni caso il motivo non scalfisce in alcun modo il fondamento della decisione che – indipendentemente dalla avvenuta consegna del PVC al Curatore – individua nel contenuto dell’avviso in rettifica notificato al Curatore tutti gli elementi essenziali per la conoscenza degli elementi costitutivi della pretesa fiscale; b) quanto al secondo motivo terzo: l’omessa integrale trascrizione dell’avviso di rettifica – non emendabile, ex post, con il deposito della memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2 – inficia il requisito di autosufficienza tenuto conto che la Corte avuto riguardo al tipo di vizio di legittimità denunciato non ha accesso diretto agli atti ed ai documenti del giudizio di merito; c) quanto al terzo motivo: la memoria di limita a sostenere apoditticamente la autosufficienza del motivo;

– che, pertanto, il ricorso del Fallimento deve essere dichiarato inammissibile nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c. con conseguente condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 9.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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