Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15812 del 23/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 16/03/2017, dep.23/06/2017), n. 15812
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14686-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
Z.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI
PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO BRUGNOLI, che
lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1024/28/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI BARI, SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il
12/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti il socio ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Puglia, relativa a un avviso d’accertamento in materia di Irpef 2000 nei confronti di un socio di società di capitali a ristretta base azionaria, lamentando, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in quanto la motivazione della sentenza impugnata di conferma della sentenza di primo grado si sarebbe basata esclusivamente sul mero richiamo della sentenza non definitiva nei confronti della società di cui il contribuente era socio, che sanciva l’insussistenza degli utili extracontabili accertati dall’ufficio; con altra censura, l’ufficio la denunciato il vizio di violazione dell’art. 295 c.p.c., in quanto i giudici d’appello, avrebbero dovuto sospendere il giudizio relativo ai redditi accertati nei confronti del socio, in attesa del passaggio in giudicato del giudizio pregiudicante nei confronti della società che non poteva essere considerato vincolante, in quanto non definitivo, nel giudizio pregiudicato relativo all’accertamento dei maggiori redditi accertati nei confronti del socio.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione con motivazione semplificata.
Accoglie il primo motivo con assorbimento del secondo.
E’, insegnamento di questa corte che “(…) in tema di contenzioso tributario, nella ipotesi in cui il giudizio relativo al reddito di partecipazione di un socio sia stato separatamente instaurato e trattato rispetto al giudizio attinente all’accertamento del reddito della società, l’indipendenza dei due processi rende necessario che la sentenza pronunciata nel giudizio concernente il reddito del socio, pur se legata da in nesso di consequenzialità a quella inerente al ricorso proposto dalla società, contenga tutti gli elementi essenziali in ordine allo svolgimento del processo ed ai motivi in fatto e in diritto della decisione, senza che il giudice possa limitarsi ad un mero rinvio alla motivazione della sentenza relativa alla società (…)” (Cass. n. 14108/2007 – non massimata);
Inoltre, sempre in tema di motivazione per relationem di una sentenza rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, secondo questa Corte, “Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purchè resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo” (Cass. ord. n. 107/15).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata non dà conto delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono il decisum, ma effettua un mero richiamo alla sentenza non definitiva emessa dalla stessa sezione che avrebbe ritenuto l’insussistenza degli utili accertati in capo alla società, di cui l’odierno contribuente era socio, con ciò incorrendo nel vizio denunciato, di difetto assoluto di motivazione.
La sentenza va, pertanto cassata e rinviata nuovamente alla sezione regionale della Puglia, sezione di Taranto, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese ad altra sezione della commissione tributaria regionale per la Puglia sezione distaccata di Taranto.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017