Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15812 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/07/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 19/07/2011), n.15812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VALLE SCRIVIA 37, presso lo studio dell’avvocato RAMPOTTI

CRISTIANA, rappresentato e difeso dagli avvocati BORTONE GIUSEPPE,

MARCO TOMASSI, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 496/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 18.6.08,

depositata il 15/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

1. – L’agenzia delle entrate ricorre per cassazione, con tre motivi, nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio, sez. dist. di Latina, che ha confermato la decisione di primo grado, della locale commissione provinciale, di accoglimento di un ricorso di D.M.L. avverso un atto di contestazione con il quale erano state irrogate sanzioni, a norma del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16 in conseguenza dell’operata rettifica, ai fini Irpef, per gli anni 1998, 1999 e 2000, del dichiarato reddito di partecipazione del medesimo contribuente nella società “Di Maio serramenti s.n.c. di Di Maio Tommaso & c”. L’intimato ha resistito con controricorso.

2. – Con i dedotti tre motivi, conclusi da idonei quesiti, l’amministrazione denunzia (1) violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; (2) violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; (3) vizio di motivazione.

3. – Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività. Ma infondatamente, stante che il termine lungo – non essendo stata la sentenza notificata -venne a scadenza giustappunto il 15.10.2009 (calcolando l’aggiunta di 46 giorni di sospensione feriale, rispetto al termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., vecchio testo, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza medesima).

4. – Appare manifestamente fondato il primo motivo, cui segue l’assorbimento dell’esame degli altri.

La controversia attiene, come riferito nell’incipit, a un avviso di irrogazione di sanzioni, correlato a presunte violazioni del contribuente agli obblighi di dichiarazione del reddito da partecipazione in società di persone. Simili violazioni risultano essere state oggetto di separati accertamenti, egualmente impugnati e oggetto di giudizi tuttora pendenti dinanzi a questa Corte.

Trattandosi di irrogazione di sanzioni, non sussiste litisconsorzio rispetto alla società (secondo il noto insegnamento di sez. un. 14815/2008), venendo in questione soltanto la posizione individuale del dichiarante. Sennonchè la sentenza ha motivato il rigetto del gravame dell’amministrazione finanziaria, avverso la sentenza di primo grado, col rilievo che “a quanto risulta, non è stata allegata copia integrale del processo verbale all’avviso di accertamento notificato al contribuente sicchè, tenuto conto che il contribuente ha svolto un ruolo marginale all’interno della società (..) l’accertamento operato deve ritenersi illegittimo e nullo”. E dunque sulla scorta di riferimenti limitati alla presunta esistenza di violazioni riferite all’avviso (o agli avvisi) di accertamento, non all’atto della cui impugnazione si tratta. Mentre risulta dagli atti di causa – suscettibili di diretto esame da parte della Corte, essendo stato dedotto un vizio in procedendo – che l’oggetto del processo – in base al nesso tra le ragioni dell’atto tributario impugnato e le ragioni dell’impugnazione – venne qui limitato alla sola questione delle illegittimità delle sanzioni irrogate, sebbene per profili di invalidità derivata.

Consegue che, in effetti, la ratio decidendi suffraga il dedotto vizio di ultrapetizione.”;

– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla ripetuta relazione, ulteriormente osservando che l’effettività del vizio procedurale è confermata da quanto dedotto dall’intimato nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; laddove è affermato – peraltro con esegesi infondata delle avverse difese dinanzi alla commissione regionale – che l’agenzia delle entrate avrebbe introdotto in appello la questione della mancata allegazione di copia del p.v.c. all’atto di cui trattasi (di irrogazione di sanzioni), questione sulla quale il giudice di primo grado avrebbe statuito solo incidentalmente;

– che simile rilievo in verità suffraga quanto riferito nel motivo di ricorso in ordine al fatto che la suddetta questione non fu certamente consegnata all’impugnazione originariamente proposta dal D.M. avverso l’atto, impugnazione viceversa attinente al solo profilo dell’invalidità derivata da quanto statuito in separate decisioni giurisdizionali;

– che invero, ai fini della eccepita ultrapetizione, rileva la essenziale circostanza, giustamente nella relazione sottolineata, di non essere stato avversato l’atto tributario in ragione del vizio infine ritenuto dalla commissione regionale;

– che l’accoglimento del primo motivo determina la necessità del rinvio (restitutorio) ad altra sezione della medesima commissione regionale, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla commissione tributaria regionale del Lazio anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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