Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15812 del 07/06/2021
Cassazione civile sez. I, 07/06/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 07/06/2021), n.15812
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22511/2017 proposto da:
P.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni
Nicotera n. 7, presso lo studio dell’avvocato Mussini Guido, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Sansotta Anna, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
J.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni
Nicotera n. 29, presso lo studio dell’avvocato Sarnari Giulia, che
la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1825/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 20/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/04/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.
Fatto
RITENUTO
che:
P.F. ricorre con cinque mezzi avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, in epigrafe indicata. J.S. ha replicato con controricorso.
Con detta sentenza la Corte distrettuale, nel giudizio di separazione personale tra le parti, aveva riformato la decisione di primo grado, determinando i tempi e le modalità di incontro padre/figli, e confermato nel resto.
P. ha rinunciato al ricorso in prossimità dell’adunanza camerale. La controricorrente J. ha accettato la rinuncia, come da atti depositati, concordando entrambi sulla compensazione delle spese.
In conseguenza di ciò il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c..
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
PQM
– Dichiara estinto il processo;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021