Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15811 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/07/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 29/07/2016), n.15811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13444 – 2015 R.G. proposto da:

B.G. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtù

di procura speciale a margine del ricorso congiuntamente e

disgiuntamente dall’avvocato Federica Bolici, dall’avvocato Domenico

Affenita e dall’avvocato Alessia Meloni ed elettivamente

domiciliato, in Roma, alla piazza Attilio Friggeri, n. 13, presso lo

studio dell’avvocato Sergio Bellotti;

– ricorrente –

e

CURATORE del fallimento di B.P., in persona dell’avvocato

Maria Virginia Perazzoli, elettivamente domiciliato, in Roma, alla

via Valadier, n. 36, presso lo studio dell’avvocato Cecilia Poloni

che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce

alla memoria difensiva;

– litisconsorte adesivo (al ricorrente) –

contro

B.M. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtù di

procura speciale a margine della memoria difensiva dall’avvocato

Pietro Maria di Giovanni ed elettivamente domiciliato, in Roma, alla

via Belsiana, n. 90, presso lo studio dell’avvocato Angelo Lucio

Lacerenza;

– resistente –

Avverso l’ordinanza in data 8.5.2015 assunta dal giudice del

Tribunale di Velletri nel giudizio iscritto al n. 301005/2013;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio dell’11 aprile

2016 del Consigliere Dott. Abete Luigi;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

dichiararsi inammissibile il ricorso per regolamento di competenza.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto del 22.3.2013 B.G. citava a comparire innanzi al tribunale di Velletri B.P. e B.M..

Esponeva che in data (OMISSIS) era deceduto suo padre, B.M., ed in data (OMISSIS) era deceduta sua madre, S.A.; che unici eredi erano egli attore e suo fratello P.; che suo nipote B.M. aveva invece veste di legatario.

Chiedeva tra l’altro che si facesse luogo alla divisione ereditaria.

Si costituiva B.P..

Si costituiva B.M..

Interrotto il giudizio a seguito della dichiarazione di fallimento di B.P., si costituiva il curatore che, “in via preliminare, chiedeva che fossero dichiarate improcedibili tutte le domande condannatorie formulate dall’attore nei confronti del fallimento” (così ricorso, pag. 7); reiterava al contempo tutte le ulteriori istanze in precedenza formulate.

Con ordinanza assunta all’udienza del 14.11.2014 il giudice sospendeva il giudizio.

Esplicitava a tal fine che all’esito della dichiarazione di fallimento di B.P. “le domande di accertamento di crediti dell’eredità e debiti dello stesso verso coeredi debbono trovare ingresso in sede fallimentare e che (…) anche in ordine alla valutazione dei cespiti dividendi è opportuno attendere l’esito di tale giudizio per il calcolo delle quote” (così ricorso, pagg. 8 – 9); che pertanto si prospettava “la necessità di sospendere il presente giudizio fino alla decisione sulle domande di accertamento dei rapporti debito e credito tra i coeredi” (così ricorso, pag. 9).

Con apposita istanza si sollecitava la revoca dell’ordinanza anzidetta.

Con ordinanza in data 8.5.2015 il giudice dichiarava inammissibile l’istanza di revoca e confermava la sospensione del processo già disposta con la precedente ordinanza del 14.11.20014.

Esplicitava che, ai sensi dell’art. 177 c.p.c., comma 3, n. 3), non sono nè modificabili nè revocabili le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo; che avverso l’ordinanza assunta all’udienza del 14.11.2014 era esperibile ai sensi degli artt. 42 e 47 c.p.c., regolamento di competenza; che conseguentemente l’istanza di revoca doveva reputarsi inammissibile, “dovendo la parte interessata introdurre la connessa domanda in sede fallimentare e dopo la decisione definitiva sulla stessa, anche eventualmente in rito, riassumere il presente procedimento” (così ordinanza in data 8.5.2015, pag. 1).

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza B.G. ; ha chiesto dichiararsi la competenza del tribunale di Velletri a decidere la controversia iscritta al n. 301005/2013 R.G. e per l’effetto annullarsi l’ordinanza impugnata e disporsi la prosecuzione del processo innanzi al tribunale di Velletri; in ogni caso con il favore delle spese.

Il curatore del fallimento di B.P. ha depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c.; ha parimenti chiesto dichiararsi la competenza del tribunale di Velletri ed annullarsi l’ordinanza dell’8.5.2015; con vittoria delle spese.

B.M. ha del pari depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c.; ha chiesto viceversa dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il regolamento di competenza esperito da B.G. con il favore delle spese.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., comma 1, ha formulato conclusioni scritte.

B.G. ha depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Il curatore del fallimento di B.P. analogamente ha depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Il ricorrente deduce che l’ordinanza dell’8.5.2015 viola l’art. 295 c.p.c., L.Fall., artt. 24 e 93, artt. 3, 24 e 111 Cost..

Premette che l’ordinanza in data 14.11.2014 è un provvedimento abnorme ed alla stregua della sua motivazione è da escludere che possa “essere qualificata di sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c.” (così ricorso, pag. 12); che, “segnatamente per il richiamo al concetto di “opportunità”, che esclude in radice l’esistenza di una qualche forma di pregiudizialità logico – giuridica, presupposto indefettibile della sospensione necessaria, deve ritenersi che abbia disposto una sospensione facoltativa” (così ricorso, pag. 13).

Indi adduce che con l’ordinanza in data 8.5.2015 si è viceversa inteso pronunciare – illegittimamente – la sospensione necessaria del processo, siccome si evince dal “richiamo espresso alla sospensione necessaria e dunque alla disciplina di cui all’art. 295 c.p.c.” (così ricorso, pag. 14) e da talune puntualizzazioni che si rinvengono nel corpo della medesima ordinanza e che evocano il procedimento di regolamento di competenza.

Su tale scorta adduce altresì che l’ordinanza dell’8.5.2015 non si conforma alle condizioni cui soggiace la sospensione necessaria; che, in particolare, “il giudizio sospeso e quello fallimentare non sono pendenti tra gli stessi soggetti” (così ricorso, pag. 16), “il giudizio fallimentare non costituisce e non può costituire il necessario antecedente logico giuridico, da cui dipende la decisione del giudizio sospeso” (cosi ricorso, pag. 16), “fra il giudizio fallimentare e quello sospeso non vi è pregiudizialità in senso tecnico – giuridico e non vi è rischio di conflittualità fra giudicati” (così ricorso, pag. 16).

Adduce inoltre che “nel giudizio fallimentare la posizione dei coeredi non verrebbe presa in considerazione” (così ricorso, pag. 16) e che “la presenza del curatore del fallimento nel giudizio divisionale garantisce invece adeguatamente l’intervento del fallimento” (così ricorso, pag. 17).

Adduce ancora che l’ordinanza in data 8.5.2015 viola la L.Fall., artt. 24 e 93; che invero il giudizio di divisione ereditaria non può subire la vis attractiva concursus, “perchè questo giudizio prescinde del tutto dal fallimento, con il quale la comunanza è di mero fatto ed in rapporto di mera occasionalità” (così ricorso, pag. 18); che “la sopravvenienza del fallimento di un coerede non sottrae al giudice della divisione l’accertamento di eventuali suoi debiti per conguaglio in sede di formazione e attribuzione delle quote, considerando che si tratta di rapporti strumentali rispetto all’attività di divisione” (così ricorso, pag. 16) per i quali non opera la “riserva” di cui alla L.Fall., art. 52, comma 2.

Adduce infine che l’ordinanza dell’8.5.2015 viola gli artt. 3, 24 e 111 Cost., “perchè non potendo trovare le domande, relative al giudizio ereditario, ingresso in sede fallimentare, il processo (divisionale) resterebbe paralizzato” (così ricorso, pag. 20) e “ai coeredi verrebbe ingiustamente (…) negato il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti” (così ricorso, pag. 20).

Il ricorso è inammissibile.

E’ sufficiente il riferimento all’insegnamento di questa Corte di legittimità a tenor del quale il provvedimento di sospensione del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., pur avendo la forma dell’ordinanza, non è revocabile dal giudice che lo ha pronunciato, poichè tale revocabilità confliggerebbe con la previsione della sua impugnabilità mediante regolamento necessario di competenza; ne consegue che, ove la parte, anzichè proporre il regolamento nel termine previsto dall’art. 47 c.p.c., comma 2, abbia presentato istanza di revoca dell’ordinanza di sospensione al giudice che l’aveva emanata e questi abbia emesso un provvedimento meramente confermativo di quello precedente, la mancata impugnazione della prima ordinanza determina l’inammissibilità del regolamento proposto avverso il secondo provvedimento, risultando altrimenti eluso – mediante l’inammissibile proposizione di un’istanza di revoca – il termine perentorio previsto dalla norma (cfr. Cass. (ord.) 25.8.2015, n. 17129; cfr. anche Cass. (ord.) 17.11.2009, n. 21738, secondo cui, in tema di impugnazione dei provvedimenti di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., ove le parti, anzichè proporre il regolamento ex art. 42 c.p.c., nel termine di cui all’art. 47 c.p.c., propongano successivamente istanza di revoca dell’ordinanza di sospensione, ex art. 177 c.p.c., o di riassunzione del giudizio, ex art. 297 c.p.c., ed il giudice, anzichè dichiarare l’inammissibilità dell’istanza nel primo caso e l’infondatezza della stessa nel secondo, adotti un provvedimento meramente confermativo di quello precedente, la mancata impugnazione della prima ordinanza rende inammissibile quella del secondo provvedimento, diversamente attribuendosi alle parti un’inammissibile facoltà di aggirare, con la proposizione delle istanze ex artt. 177 o 297 c.p.c., il termine perentorio di trenta giorni stabilito dal precedente art. 47 per la proposizione del regolamento necessario di competenza, unico mezzo d’impugnazione dell’ordinanza di sospensione).

In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza B.G. va condannato a rimborsare a B.M. le spese del presente giudizio di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 18.10.2011, n. 21565, secondo cui nel regime di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, la soppressione nel secondo inciso dell’art. 91 c.p.c., comma 1 del riferimento alla sentenza regolatrice della competenza non ha eliminato il potere della Corte di cassazione, investita del regolamento di competenza, di provvedere sulle spese del giudizio di regolamento, dovendosi escludere che detta soppressione debba essere intesa come “intentio legis” di rimettere la decisione sulle spese al giudice di merito davanti al quale, per effetto della decisione della Corte, il giudizio deve proseguire o essere riassunto, in quanto il riferimento alla sentenza, rimasto nell’art. 91 c.p.c., comma 1, è da interpretare nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia).

La liquidazione segue come da dispositivo.

Si giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra il curatore del fallimento di B.P. e le altre parti.

Invero il curatore non ha propriamente assunto l’iniziativa ai fini dell’instaurazione del presente giudizio ed, al contempo, segnatamente in ordine al rapporto tra il curatore fallimentare e B.G. , è ben evidente che sostanzialmente identica è la rispettiva posizione processuale.

Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 29.5.2015.

Ne discende, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (L. 24 dicembre 2012, n. 228, comma 1 quater introdotto dall’art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), che la declaratoria di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza determina l’obbligo per il ricorrente B.G. di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza; condanna il ricorrente B.G. a rimborsare al resistente B.M. le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge; compensa integralmente le spese di lite tra B.G. ed il curatore del fallimento di B.P. e tra il curatore del fallimento di B.P. e B.M.; dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, che la declaratoria di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza determina l’obbligo per il ricorrente B.G. di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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