Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15811 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/07/2020, (ud. 18/06/2019, dep. 23/07/2020), n.15811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Fedderico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1617-2018 proposto da:

A.E., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GAETANO SCUOTTO;

– ricorrente principale –

contro

SVILUPPO ITALIA CAMPANIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato

ANDREA DE VIVO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1352/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/026/2017 r.g.n. 10583/2012.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 1352 in data 16 febbraio – 28 giugno 2017 la Corte d’Appello di Napoli accoglieva per quanto di ragione il gravame interposto dalla S.p.a. Sviluppo Italia Campania in liquidazione avverso la sentenza del giudice del lavoro di S. Maria C. Vetere (adito con il ricorso introduttivo del giudizio 15-12-2009) n. 4474 del sei luglio 2012, che aveva accertato l’esistenza d’un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra l’anzidetta società e l’attrice A.E., dalla data di stipula della prima assunzione con il contratto di somministrazione del 2.9.2005, stipulato con la somministratrice OBIETTIVO LAVORO – Agenzia per il Lavoro S.p.a., con condanna della società utilizzatrice al risarcimento del danno da quantificarsi in separato giudizio, oltre che al pagamento delle spese di lite. Di conseguenza, la pronuncia di primo grado veniva soltanto in parte riformata in appello, mediante l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 condannando l’appellante principale SVILPUPPO ITALIA CAMPANIA al pagamento, in favore dell’attrice, dell’indennità risarcitoria liquidata in otto mensilità retributive, oltre accessori dalla sentenza di primo grado, in data 6 luglio 2012, fino al saldo. Veniva inoltre rigettato l’appello incidentale di RANDSTAD ITALIA S.p.a. (già Obiettivo Lavoro – Agenzia per il Lavoro), proposto limitatamente al regolamento delle spese di lite, che erano state poste a carico di entrambe le società convenute, tra loro in solido, dal primo giudicante, regolamento invece anch’esso confermato, mentre le spese di secondo grado venivano integralmente compensate;

avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la Dott.ssa A.E., come da atto notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 28 dicembre 2017, affidato a due motivi, in effetti contestando la riforma della sentenza di primo grado, per la sola parte in cui la pronuncia d’appello era risultata favorevole alle tesi dell’impugnazione principale;

al ricorso ha resistito SVILUPPO ITALIA CAMPANIA in liquidazione S.p.a. mediante ricorso e controricorso incidentale, notificato a mezzo p.e.c. in data 5 febbraio 2018, affidato a due motivi. RANDSTAD ITALIA S.p.a. è rimasta intimata;

– la ricorrente principale e la controricorrente – ricorrente incidentale hanno depositato memorie illustrative (la seconda pure con allegati in copia precedenti giurisprudenziali relativi ad altre e successive pronunce della stessa Corte d’Appello partenopea).

Diritto

CONSIDERATO

che:

vanno, preliminarmente, in ordine logico, esaminate le doglianze della ricorrente incidentale, volte all’integrale rigetto delle pretese azionate dalla Dott.ssa A., con conseguente totale annullamento dell’impugnata sentenza d’appello, mentre la ricorrente principale ne ha chiesto la cassazione parziale, limitatamente al solo profilo risarcitorio, contestando l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 nella specie operata dalla Corte distrettuale;

infatti, con il primo motivo SVILPUPPO ITALIA CAMPANIA in liquidazione lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20,21,22 e 27 in tema di somministrazione a tempo determinato, secondo le esigenze contemplate da detta normativa, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa utilizzatrice, sul rilievo che la sentenza ha negato la legittimità della causale indicata nei contratti di somministrazione di lavoro intervenuti tra la S.p.A. Obiettivo Lavoro Agenzia per il Lavoro (somministratrice) ed essa utilizzatrice, in contrasto con le indicate disposizioni, e sostiene che erroneamente la Corte abbia reputato necessaria l’indicazione puntuale e specifica delle ragioni giustificatrici del ricorso alla somministrazione a tempo determinato, in conformità alla ritenuta applicazione nel caso di specie della disciplina propria del lavoro a termine di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, con onere di specificazione della causale, anzichè verificare che quella invocata rientrava appieno tra le causali consentite dalla legge anche in relazione all’ordinaria attività della stessa SVILUPPO ITALIA CAMPANIA;

con il secondo motivo la ricorrente incidentale ha denunciato violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20,artt. 2697,2727 e 2729 c.c., nonchè artt. 167,414,416,115 e 116 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha violato il principio di non contestazione delle risultanze documentali in riferimento alle mansioni della lavoratrice e alla sussistenza d’un picco di produzione etiologicamente derivante dall’intensificazione dell’attività aziendale in ragione dell’incremento delle domande di finanziamento per l’autoimpiego e l’imprenditorialità giovanile nonchè del progetto reddito di cittadinanza, oltre che in relazione al rigetto delle richieste istruttorie di parte datoriale; le anzidette censure, mosse dalla SVILUPPO ITALIA CAMPANIA in liquidazione, vanno disattese alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia, concernente casi analoghi a quello di cui è processo in questa sede (v. tra l’altro Cass. VI civ. – L n. 12455 del 23 marzo – 17 maggio 2017), dovendosi pertanto ribadire le argomentazioni, qui interamente condivise, svolte da Cass. lav. con sentenza n. 18046 del 20/05 – 20/08/2014 (considerazioni poi ancora confermate da Cass. VI civ. – L con ordinanza n. 6606/11.02-6.04.2016);

invero, sebbene la somministrazione di lavoro trovi nel D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20 e ss. – e non nel D.Lgs. n. 368 del 2001 – la propria specifica disciplina, in ogni caso, la mera astratta legittimità della causale indicata nel contratto di somministrazione non basta a rendere legittima l’apposizione di un termine al rapporto, dovendo anche sussistere, in concreto, una rispondenza tra la causale enunciata e l’effettiva assegnazione del lavoratore a mansioni ad essa confacenti (cfr. Cass. 9.9.13 n. 20598);

quanto alla contestazione della necessità dell’esigenza di specificità, che giustifica il ricorso allo specifico strumento contrattuale, sostenendone la ricorrente la rilevanza solo con riguardo al contratto a termine diretto, la straordinarietà o eccezionalità dell’esigenza rispetto alla ordinaria attività dell’utilizzatore è cosa diversa dalla permanente necessità del carattere temporaneo dell’esigenza produttiva, che è richiesta anche per tale tipologia contrattuale;

non osta a tale ricostruzione – come sottolineato da Cass. n. 17540/2014 – la sentenza della CGUE 11.4.13, Della Rocca, emessa in sede di rinvio pregiudiziale, la quale ha escluso che la direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, NICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato si applichi anche al contratto a tempo determinato che si accompagni ad un contratto interinale, derivando tale inapplicabilità solo dal tenore del preambolo dell’accordo quadro e dall’esistenza di altra più specifica regolamentazione (la direttiva 104/2008) per il contratto a termine che si accompagni ad un contratto interinale o di somministrazione e non già da una ritenuta sua incompatibilità ontologica, a tutti gli effetti, con un puro e semplice contratto a tempo determinato (cfr. sul punto Cass. n. 17540 cit.);

nella specie la Corte di merito ha rilevato, in particolare, non soltanto la genericità della causale inserita nel primo contratto di somministrazione in data 2-9-2005 (stipulato per far pronte a ragioni di carattere organizzativo relative all’attuazione del D.Lgs. n. 185 del 2000 – e parimenti nei successivi contratti), di modo che difettava ogni cenno a quei “picchi di produttività”, sui quali si era invece lungamente diffusa la difesa della società appellante, mancando perciò qualsiasi esplicitazione, anche in forma sintetica, delle ragioni che giustificavano il ricorso al lavoro somministrato. Così facendo, quindi, risultava impedito un controllo giurisdizionale sull’effettiva sussistenza delle stesse ragioni all’uopo menzionate. Nel caso esaminato, pertanto, la somministrazione a tempo determinato risultava avvenuta al di fuori delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 276 del 2003, non essendo state specificamente enunciate le ragioni contemplate da detta normativa, attesa l’estrema genericità, e quindi l’inconsistenza della causale giustificativa menzionata nel contratto di somministrazione, in base ai principi affermati da questa Corte con le pur citate sentenze nn. 2521/2012 e 21001/2014, 21916/2015 circa l’onere probatorio a carico dell’utilizzatore per la dimostrazione dell’effettiva sussistenza delle indicate ragioni giustificative del ricorso alla somministrazione;

quanto poi alla corrispondenza, non rilevata dai giudici di merito, che invece, secondo la ricorrente incidentale (con il secondo motivo) sarebbe emersa dalla mancata contestazione, da parte convenuta delle risultanze documentali in base alle quali doveva considerarsi provata, in riferimento alle mansioni del lavoratore, la sussistenza d’un picco di produzione eziologicamente derivante dall’intensificazione dell’attività aziendale, sul punto, in primo luogo, si rilevano inammissibili difetti di specificità e di autosufficienza, in violazione di quanto invece previsto dall’art. 366 c.p.c. in proposito, non essendo stati tra l’altro ritualmente riprodotti i motivi dell’appello (principale) a suo tempo proposto dalla società;

per altro verso – in conformità a quanto affermato da Cass. 18046/2014 cit. – la doglianza muove da un’errata ricostruzione del principio di non contestazione, posto che la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati dall’attore nell’atto introduttivo del giudizio non ribalta sull’attore medesimo l’onere di “contestare la altrui contestazione”, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo (v. anche Cass. lav. n. 6183 del 14/03/2018: la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell’atto introduttivo del giudizio non ribalta sull’attore l’onere di “contestare l’altrui contestazione”, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo). Inoltre, l’onere di contestazione concerne soltanto le allegazioni in punto di fatto contenute negli atti difensivi della parte avversaria, ma non i documenti da questa prodotti (che è cosa processualmente diversa), rispetto ai quali rileva unicamente l’onere di un eventuale disconoscimento, nei casi e nei sensi di cui all’art. 214 c.p.c., o quello di proporre – se del caso – querela di falso ex art. 221 c.p.c., mentre la loro significatività o valenza probatoria può essere oggetto di discussione fra le parti in ogni momento, così come può essere autonomamente valutata dal giudice (cfr. Cass. III civ. n. 16908 del 27/06/2018: l’onere di contestazione concerne le sole allegazioni assertive della controparte e non anche il contenuto dei capitoli della prova testimoniale, posto che da questi ultimi è possibile trarre elementi di prova solo in quanto siano stati ammessi e confermati dal teste. Parimenti, secondo Cass. Sez. 6 – L, ordinanza n. 3126 in data 01/02/2019, l’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non le prove assunte, la cui valutazione opera in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all’apprezzamento del giudice.

V. altresì Cass. III civ., ordinanza n. 3022 – 08/02/2018: l’onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l’onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all’art. 214 c.p.c., o di proporre – ove occorra – querela di falso, con la conseguenza che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell’atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l’effetto – inammissibile – di demandare alla controparte – e anche al giudice – l’individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l’attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell’atto introduttivo.

In senso conforme, id. n. 12748 del 21/06/2016: l’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, nè la loro valenza probatoria la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è riservata al giudice. V. altresì analogamente Cass. Sez. 6 – L, ordinanza n. 6606 del 6/4/2016: l’onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l’onere di eventuale disconoscimento, o di proporre querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice);

nel caso di specie, ad ogni modo, le allegazioni della ricorrente incidentale appaiono alquanto carenti, contrariamente però agli oneri in proposito imposti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, sicchè non essendo state riprodotte compiutamente le deduzioni svolte col ricorso introduttivo del giudizio da parte attrice e dei successivi atti processuali (in violazione pertanto dei principi di specificità e di autosufficienza, non soddisfatti dai sintetici riferimenti contenuti in particolare nella narrativa del ricorso incidentale – pagg. da 2 a 7) non è possibile desumere alcuna significativa ammissione da parte della A., nei sensi invece diversamente prospettati dalla SVILUPPO ITALIA CAMPANIA. Peraltro, non gioverebbe a quest’ultima neppure intendere il tenore della doglianza di cui al secondo motivo come sostanziale denuncia di travisamento delle risultanze processuali e/o di vizio di motivazione, trattandosi di critiche comunque non riconducibili ad alcuna di quelle consentite dal vigente art. 360 c.p.c., nel testo novellato dal D.L. n. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, la cui nuova formulazione (qui ratione temporis applicabile, ai sensi del cit. art. 54, comma 3, in relazione all’impugnata sentenza, risalente all’anno 2017) rende denunciabile per cassazione il vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, nei termini in cui ciò è stato meglio chiarito nelle pronunce di questa Corte a s. u. 7 aprile 2014 nn. 8053 e 8054;

nella vicenda processuale in oggetto è innegabile che il fatto allegato come ragione giustificativa del ricorso alla somministrazione di lavoro in relazione alle mansioni assegnate è stato senz’altro esaminato dalla Corte di merito, le cui valutazioni restano, ad ogni modo, insindacabili in sede di legittimità, laddove inoltre l’anzidetto apprezzamento in termini di genericità si è pure ripercorso, evidentemente, sulle richieste di carattere istruttorio avanzate dalla società, con inevitabile incidenza quindi sulla stessa ammissibilità e rilevanza della prova testimoniale articolata dalla stessa parte;

ritenuta, pertanto, la correttezza, in punto di diritto, dell’applicazione fatta della suddetta normativa, nel caso di specie, dalla Corte partenopea circa l’affermato diritto sull’an, vanno d’altro canto anche disattese le contrapposte doglianze di parte attrice circa il quantum dovutole, nei sensi di cui al primo e al secondo motivo del ricorso principale;

invero, con quest’ultimo la Dott.ssa A. ha in primo luogo dedotto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione degli artt. 112, 345 e 346 codice di rito, assumendo che la Corte territoriale avrebbe indebitamente riformato la sentenza di primo grado in ordine al riconosciuto risarcimento del danno con l’indennizzo di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 nonostante il difetto di specifica impugnazione sul punto, con conseguente ultrapetizione, e contrasto anche con il giudicato interno a tal riguardo per l’effetto formatosi;

inoltre, con la seconda doglianza la ricorrente principale ha denunciato violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, perchè in relazione a quanto dedotto dalla stessa con la precedente censura, riguardo alla parte della sentenza impugnata relativa alla quantificazione del danno, si era formato il giudicato interno, di modo che la Corte d’Appello aveva errato nell’applicare il cit. art. 32;

tali doglianze, tra loro evidentemente connesse e perciò congiuntamente esaminabili, vanno anch’esse disattese, siccome inammissibili, oltre che infondate;

invero, pur avendo la ricorrente principale sinteticamente riportato i motivi a sostegno del gravame a suo tempo interposto dalla società SVILPUPPO ITALIA CAMPANIA in liquidazione, tuttavia sulla quinta censura di detto appello si è limitata ad assumere che tale società aveva soltanto chiesto apoditticamente la riforma dei punti 8) e C) della sentenza di primo grado ma senza indicare alcuna motivazione a supporto della pretesa. Per contro, come si legge testualmente nella motivazione della sentenza qui impugnata la Corte di merito così testualmente argomentava: “Quanto alle conseguenze risarcitorie, va invece accolto il gravame proposto dalla società appellante, in quanto, diversamente rispetto a quanto statuito…, trova applicazione nel presente giudizio la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5,… Tale disciplina..si applica quindi a tutti i giudizi, anche di legittimità, pendenti alla data della sua entrata in vigore, salvo che sul punto della quantificazione del risarcimento non si sia formato il giudicato, circostanza che non ricorre nel caso di specie….”. Dunque, non solo pure al riguardo il ricorso principale difetta di autosufficienza e di specificità, nei sensi di cui al già richiamato art. 366 c.p.c., comma 1, ma si appalesa anche carente nella sua enunciazione, non avendo con pertinenti e precise censure in diritto ritualmente confutato l’esclusione del giudicato interno, per contro espressamente ritenuta dalla Corte d’Appello, che invece riteneva di accogliere proprio ed esclusivamente sul punto il motivo di gravame della società (allora appellante principale). D’altro canto, le anzidette doglianze della ricorrente principale sono, comunque, anche infondate alla luce di quanto ampiamente chiarito dalle Sezioni uniti civili di questa S.C. con la sentenza n. 21691 del 5/07 – 27/10/2016, laddove proprio in relazione al disposto legislativo costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 7 (“le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione a tutti i giudizi, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge”) sono stati testualmente affermati i seguenti principi di diritto: “deve ritenersi che “pendenti” siano anche i giudizi in cui stato proposto appello contro la parte principale della decisione di primo grado, dalla quale dipende, in quanto legata da un nesso di causalità imprescindibile, la parte relativa al risarcimento del danno. Il concetto di “pendenza” indica che una controversia sia tutt’ora “sotto giudizio” e non può negarsi che sino al momento in cui non diviene definitiva la decisione sulla parte principale rimanga sub iudice, e quindi sia pendente, anche la parte da essa dipendente della sentenza impugnata. 49. Le due questioni sottoposte dalla sezione lavoro alle sezioni unite devono essere, pertanto, definite in base ai seguenti principi di diritto: 50. “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deve essere interpretato nel senso che la violazione di norme di diritto può concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio perchè dotate di efficacia retroattiva. In tal caso è ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta”. 51. “Il ricorso per violazione di legge sopravvenuta incontra il limite del giudicato. Se la sentenza si compone di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l’accoglimento dell’impugnazione nei confronti della parte principale determinerebbe necessariamente anche la caducazione della parte dipendente, la proposizione dell’impugnazione nei confronti della parte principale impedisce il passaggio in giudicato anche della parte dipendente, pur in assenza di impugnazione specifica di quest’ultima”. 52. L’applicazione di questi principi al caso in esame comporta l’accoglimento del motivo concernente la violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5-7, e quindi la cassazione della sentenza sul punto, con rinvio al giudice di merito”;

pertanto, entrambi i ricorsi vanno rigettati;

sussiste, quindi, reciproca soccombenza tale da giustificare la integrale compensazione delle relative spese tra le parti costituite, mentre nulla va disposto in proposito nei riguardi della intimata RANDSTAD ITALIA, già OBIETTIVO LAVORO, contro la quale in effetti non risultano specifiche istanze di parte, visto inoltre che comunque detta società non ha svolto alcuna attività difensiva almeno in questa sede di legittimità;

atteso, infine, l’esito del tutto negativo delle impugnazioni qui proposte, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte RIGETTA il ricorso principale e quello incidentale. Dichiara compensate tra le parti costituite le spese di questo giudizio; nulla spese per la società rimasta intimata.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelli, ove dovuti, per il ricorso principale e incidentale, a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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