Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15811 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/07/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 19/07/2011), n.15811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NOMOS SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 62/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di TORINO del 19.11.08, depositata il 22/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“il contribuente ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 62/28/2008.

Questa sentenza ha dichiarato inammissibile l’appello del medesimo contribuente nei confronti dell’agenzia delle entrate e lo ha respinto nei confronti del concessionario alla riscossione, in sostanza confermando la decisione di primo grado che aveva a sua volta respinto il ricorso presentato per annullamento di ruoli per Irap, addizionale comunale, Iva e imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

Il ricorrente ha articolato quattro motivi, a loro volta comprensivi di plurime censure.

Nondimeno i motivi non appaiono ammissibili ai sensi dell’art. 366- bis c.p.c., stante che gli annessi quesiti di diritto omettono l’indicazione della fattispecie, non comprendono l’indicazione della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, nè l’indicazione del diverso principio che il ricorrente assume invece corretto in sostituzione del primo; donde si risolvono in una interrogazione intesa all’astratta ricognizione della disciplina normativa che, secondo il ricorrente, rileva nell’ambito del giudizio. Giova in tal senso il rinvio a sez. un. 12339/2010.

Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito con pronunzia di inammissibilità.”;

– che il collegio integralmente condivide le considerazioni di cui alla ripetuta relazione;

– che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA