Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15811 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. I, 07/06/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 07/06/2021), n.15811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21190/2018 proposto da:

M.O., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pompeo Magno n.

23/a, presso lo studio dell’avvocato Proia Giampiero, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Paniz Maurizio,

Stivanello Gussoni Franco, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.G., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Lai Michele, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

D.M.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via Francesco

Denza n. 50-a, presso lo studio dell’avvocato Laurenti Nicola, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Carraretto Roberto,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

pubblicata il 12/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/03/2021 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza resa pubblica il 12 gennaio 2018 la corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame di M.O. avverso la decisione del tribunale di Treviso che aveva inibito al predetto e all’associazione Istituto lirico D.M.M. di utilizzare, in qualsiasi forma (supporto cartaceo, materiale, magnetico, informatico e altro), il nome del tenore D.M.M. e la riproduzione della sottoscrizione dello stesso, e condannato entrambi ( M. e l’associazione) al risarcimento dei danni patiti dall’attore D.M.G. e dell’intervenuto D.M.C. in dipendenza del suddetto illegittimo utilizzo;

per quanto ancora interessa, la corte d’appello motivava la decisione affermando: (i) che l’appello dovevasi considerare afferente alla sola posizione di M.O., poichè l’associazione Istituto lirico D.M.M., per quanto rappresentata dal medesimo M., era stata sciolta nel 2015, prima della proposizione del gravame; (ii) che al M. erano state concesse singole autorizzazioni, da parte dei familiari del defunto D.M.M., per l’utilizzo del nome del famoso tenore in specifiche attività, mai estese, nè tanto meno estendibili, alla denominazione dell’associazione suddetta; (iii) che egualmente mai era stata autorizzata l’utilizzazione del nome di D.M. per l’espletamento di attività commerciali o per l’identificazione di prodotti rispetto ai quali quel nome potesse fungere da veicolo promozionale; prodotti tra l’altro privi di qualunque attinenza (essendosi trattato di prodotti da bucato, cosmetici, dentifrici, articoli di abbigliamento, etichette di vino e via seguitando), dal cui collegamento sarebbe potuta conseguire semmai la mortificazione della rilevanza dell’artista;

per la cassazione della sentenza, M.O. ha proposto ricorso, in proprio e quale presidente pro tempore dell’associazione Istituto lirico D.M.M., deducendo tre motivi;

D.M.G. e C. hanno replicato con distinti controricorsi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo mezzo il ricorrente censura la sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 112 c.p.c., nonchè in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 132 c.p.c., per “omessa decisione sull’istanza di acquisizione/produzione” di un DVD, formulata in primo grado (in sede di precisazione delle conclusioni) e riproposta in appello: lamenta che la corte d’appello non abbia motivato nè sull’accoglimento nè sul rigetto della medesima, e che non abbia fatto alcun riferimento al contenuto del detto DVD “ancorchè regolarmente acquisito agli atti del giudizio dalla stessa corte di appello all’udienza dell’11-1-2017”;

col secondo motivo il ricorrente prospetta l’omesso esame di fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5) per esser mancato, nella sentenza, ogni riferimento al contenuto del menzionato DVD ancorchè essenziale ai fini del decidere;

col terzo motivo assume, infine, in unico contesto “omessa motivazione, motivazione solo apparente e assertiva (art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 132 c.p.c.)” e “violazione e falsa applicazione di norma di legge (art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 112 c.p.c.”, per avere la corte d’appello affermato solo genericamente l’esistenza di talune circostanze a suo dire “evidenti” o desumibili da non meglio precisate “testimonianze”, senza tuttavia indicazione delle fonti di prova a corredo del convincimento e senza vaglio di attendibilità nonostante i profili sollevati in appello;

II. – deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso nella parte attinente all’associazione Istituto lirico D.M.M., per difetto di legittimazione, dal momento che non è stata sottoposta a censura l’esplicita affermazione dell’impugnata sentenza per la quale M. era da considerare appellante solo a titolo personale;

III. – il primo motivo di ricorso è inammissibile;

l’esposizione del ricorrente è inficiata da manifesta contraddittorietà, essendo in unico contesto affermato sia che l’istanza di acquisizione/produzione del DVD non sarebbe stata riscontrata da alcuna decisione della corte, sia che, al contrario, la corte avrebbe deciso di acquisire (o avrebbe comunque di fatto acquisito) il medesimo DVD all’udienza dell’11 gennaio 2017;

la prospettazione si sostanzia in profili incompatibili tra loro, il che impedisce al Collegio di dar forma e contenuto giuridico alla doglianza, così da poter decidere sul suo specifico fondamento;

IV. – il secondo motivo è inammissibile;

per consolidato principio l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (v. Cass. Sez. U. n. 8053-14);

l’impugnata sentenza è giunta alla conclusione esposta in narrativa prendendo in esame le autorizzazioni scritte prodotte in giudizio, rispettivamente costituite: (a) da quella concessa da D.M.G. a pubblicizzare i cimeli, le registrazioni, le videocassette, la corrispondenza e gli articoli in possesso del M., affinchè la memoria del defunto cantante avesse il massimo riconoscimento; (b) dal permesso di realizzare un museo dedicato a D.M.M. e di organizzare spettacoli e concerti in occasione del ventennale dalla morte;

dopodichè la corte d’appello ha aggiunto che non potevasi evincere nessun’altra espressa autorizzazione “dal materiale probatorio (..), al di fuori degli scritti di cui sopra”;

in tal modo la corte d’appello ha esaurito l’onere di motivazione, pacifico essendo che spetta solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova; mentre non è dato al ricorrente di sollecitare la Corte di Cassazione al riesame o alla valutazione autonoma del merito della causa, essa potendo solo controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti;

V. – è infine inammissibile anche il terzo motivo;

la motivazione dell’impugnata sentenza è chiarissima ed esaustiva nel punto qualificante, che attiene al riscontrato difetto di autorizzazione all’uso del nome del defunto tenore D.M.M. al di fuori di quanto specificamente indicato;

la formulazione da parte del ricorrente, in un medesimo contesto, del vizio di omessa pronuncia assieme al vizio di motivazione è priva di costrutto, supponendo la censura alla motivazione che esista la pronuncia, la quale invece, contraddittoriamente, si assume omessa;

il riferimento alle “testimonianze” risulta svolto, in sentenza, al solo fine di corroborare fatti secondari (l’organizzazione di un viaggio in Russia per promuovere la vendita di vino prosecco), e non è minimamente spiegato, nel ricorso, perchè tali fatti sarebbero da considerare, in un senso o nell’altro, decisivi;

VI. – conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese processuali seguono la soccombenza;

nella condotta processuale del ricorrente la Corte reputa che esistano i profili della colpa grave nell’esercizio della potestà di impugnare, tanto evidente essendo l’approssimazione delle censure e insostenibilità tecnica della tesi loro consegnata;

l’ammontare della condanna, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., può essere determinato in somma conforme a quella liquidata a titolo di spese (al netto degli esborsi) per ciascuno dei contro ricorrenti.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida per ciascuno dei controricorrenti in 6.200,00 EUR, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge; condanna il ricorrente al pagamento, a ciascuno dei controricorrenti, dell’aggiuntiva somma di 6.000,00 Euro per responsabilità processuale aggravata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

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