Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15810 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/07/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 29/07/2016), n.15810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9415 – 2015 R.G. proposto da:

A.C.M. s.r.l. – c.f./p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di

procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato Vincenzo

Coppola ed elettivamente domiciliata, in Roma, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

EUROMAGNETI di F.C. & C. s.n.c. – c.f. (OMISSIS) – in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa in virtù di procura speciale in calce alla memoria difensiva

dall’avvocato Massimo Ravera ed elettivamente domiciliata, in Roma,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– resistente –

Avverso la sentenza del tribunale di Bergamo n. 347 dei 7/17.2.2015.

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio dell’11 aprile

2016 del consigliere Dott. ABETE Luigi;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

rigettarsi il ricorso per regolamento di competenza.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto in data 2.10.2012 l'”A.C.M.” s.r.l. citava a comparire innanzi al Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, la “Euromagneti di F.C. & C.” s.n.c..

Esponeva che aveva acquistato dalla convenuta n. 51.000 magneti “calamite con alette Nikel” da consegnarsi presso la sede di essa attrice; che aveva integralmente provveduto al pagamento del corrispettivo pattuito, pari ad Euro 5.592,16; che i primi 30.000 pezzi ricevuti erano risultati affetti da vizi; che in spregio all’accordo transattivo all’uopo siglato la convenuta non aveva provveduto alla loro sostituzione, sicchè aveva revocato l’ordine di acquisto limitatamente ai residui 21.000 pezzi non ancora consegnati.

Chiedeva, in dipendenza del sofferto inadempimento, la condanna della convenuta a restituirle il prezzo pagato per i 21.000 magneti non ancora consegnati nonchè a risarcirle il danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

Costituitasi, la “Euromagneti di F.C. & s.n.c. eccepiva preliminarmente l’incompetenza territoriale del tribunale di Bergamo e la competenza razione luci del Tribunale di Busto Arsizio.

Respinta, dapprima, con ordinanza del 7.2.2013 l’eccezione di incompetenza, con sentenza n. 347 dei 7/17.2.2015 il Tribunale di Bergamo, tuttavia, dichiarava la propria incompetenza e la competenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio.

Esplicitava in primo luogo il tribunale che il Tribunale di Busto Arsizio si individuava indiscutibilmente quale giudice competente ratione luci sia alla stregua del foro generale delle persone giuridiche, giacchè in Saronno ovvero nel circondario del tribunale di Busto Arsizio aveva sede la collettiva convenuta, sia alla stregua del forum contractus, giacchè in Saronno “si è perfezionato il contratto mediante scambio della proposta e dell’accettazione” (così sentenza del tribunale di Bergamo, pag. 4).

Esplicitava in secondo luogo che, conformemente alla prospettazione della convenuta, trattavasi di vendita da piazza a piazza, sicchè la “Euromagneti” s.n.c. aveva adempiuto l’obbligo della consegna, allorchè aveva in Saronno e dunque nel circondario del tribunale di Busto Arsizio rimesso la merce al vettore ovvero allo spedizioniere; che al contempo non solo non si era acquisito riscontro del patto ovvero dell’uso contrario che l’incipit dell’art. 1510 c.c., comma 2, espressamente fa salvi, ma, addirittura, dalla fattura risultava la clausola “porto assegnato”, “in base alla quale era l’acquirente a dover sopportare le spese di trasporto” (casi sentenza del tribunale di Bergamo. pag. 5).

Esplicitava in conclusione che si era al cospetto di una vendita con spedizione non già con consegna all’arrivo, “non potendo certamente ritenersi che l’indicazione sulle bolle dell’indirizzo del destinatario costituisca argomento a favore della tesi opposta” (così sentenza del tribunale di Bergamo, pag. 5); che, conseguentemente, l’obbligazione dedotta in giudizio doveva essere adempiuta mediante consegna al vettore presso lo stabilimento della “Euromagneti”, ossia in Saranno nel circondario del tribunale di Busto Arsizio.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza l'”A.C.M.” s.r.l.; ha chiesto dichiararsi la competenza razione limi del tribunale di Bergamo con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

La “Euromagneti di F.C. & C.” s.n.c. ha depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c..

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., comma 1, ha formulato conclusioni scritte.

L'”A.C.M.” s.r.l. ha depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Deduce la ricorrente, limitatamente al forum contractus, che, contrariamente all’affermazione del tribunale, il contratto si è concluso in Grumello del Monte, ossia nel circondario del tribunale di Bergamo ove è posta la sua sede, allorchè essa proponente ebbe ad acquisire, all’esito della ricezione della “fattura e contestuale conferma d’ordine 2338 del 25.11.2011” (così ricorso, pag. 7), conoscenza dell’accettazione da parte di “Euromagneti” della sua proposta; che in particolare il contratto si è perfezionato “attraverso l’accettazione da parte di Euromagneti s.n.c. dell’ordine 09.11.2011 di A.C.M.” (così ricorso, pag. 7).

Deduce la ricorrente, limitatamente al forum destinatae solutionis, che, contrariamente all’affermazione del tribunale, l’ordine rivolto ad “Euromagneti” e da “Euromagneti” accettato prevedeva “la consegna della merce presso la sede di A.C.M. in Grumello del Monte” (così ricorso, pag. 8); che quindi il documento con cui “Euromagneti” ebbe ad accettare la sua proposta, “costituisce accettazione della richiesta di consegna della merce presso l’acquirente” (così ricorso, pag. 8); che, propriamente, in conformità alla salvezza di cui all’incipit dell’art. 1510 c.c., comma 2, “nell’ordine del 9.11.2011, effettuato dalla A.C.M. (…) viene espressamente indicato che la consegna deve essere effettuata presso la sede della stessa acquirente, e tale pattuizione non è smentita nè dal preventivo effettuato da controparte (…) nè dalla conferma d’ordine (…) ove la dizione “porto assegnato” non è pattuita ma meramente indicata da parte convenuta” (cosi ricorso, pag. 10); che segnatamente del tutto irrilevante è l’indicazione “porto assegnato” arbitrariamente apposta con un timbro sulla fattura, appunto “perchè non è contenuta in contratto ma in fattura ovvero un atto predisposto unilateralmente e successivo all’accordo” (così ricorso, pag. 11).

Deduce ulteriormente che l’art. 1510 c.c., è in contrasto con le convenzioni internazionali in materia di vendita, specificamente con la convenzione di Vienna del 1980, recepita nel nostro ordinamento con la L. n. 765 del 1985; che conseguentemente la disciplina di cui all’art. 1510 c.c., deve essere disapplicata a vantaggio della disciplina di diritto internazionale. Il ricorso è destituito di fondamento.

Si rappresenta previamente che, in ossequio al canone di cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione, quale positivamente sancito all’art. 366 c.p.c, comma 1, n. 6), (al riguardo cfr. Cass. 20.1.2006, n. 1113, secondo cui il ricorso per cassazione – in forza del principio di cosiddetta “autosufficienza” – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di.far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito), ben avrebbe dovuto la ricorrente riprodurre più o meno testualmente nel corpo del ricorso il tenore della fattura e contestuale “conferma d’ordine (OMISSIS)” nonchè dell’ordine del (OMISSIS), onde consentire a questa Corte il compiuto vaglio dei suoi assunti.

Si tenga conto, per un verso, che anche al regolamento di competenza è applicabile il principio della cosiddetta “autosufficienza” del ricorso per cassazione, avendo la parte istante l’onere di indicare, in tale sede, in modo adeguato e specifico le ragioni del proprio dissenso rispetto alla decisione impugnata, non potendo invero limitarsi a fare riferimento alle stesse difese svolte in sede di merito, asseritamente non valutate o scorrettamente valutate dal giudice “a quo”, ma dovendo eventualmente trascrivere in ricorso il loro contenuto, allo scopo di porre la Corte di Cassazione nelle condizioni di apprezzarne la rilevanza e pertinenza ai fini del decidere, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. (ord.) 21.7.2006, n. 167.52; cfr. Cass. 13.11.2000, n. 14699).

Si tenga conto, per altro verso, che la memoria ex art. 378 c.p.c., ha funzione meramente illustrativa delle ragioni fatte valere con il ricorso, sicchè al vizio di “autosufficienza- che eventualmente inficia l’impugnazione proposta a questa Corte di legittimità, non può porsi “rimedio” merce la medesima memoria (cfr. in tal senso Cass. sez. lav. 4.11.2005, n. 21379: Cass. 10.10.2000. n. 13483).

Si rappresenta altresì che alla stregua del criterio generale di cui all’art. 19 c.p.c., il tribunale competente ratione loci si individua senz’altro in quello di Busto Arsizio, giacchè nel territorio del comune in Saronno, ricompreso nel circondario del tribunale di Busto Arsizio, ha sede la “Euromagneti di F.C. & C.” s.n.c..

Si rappresenta inoltre che alla stregua del criterio facoltativo – alternativo del forum contractus, di cui all’art. 20 c.p.c., il tribunale competente ralione loci del pari si individua in quello di Busto Arsizio, giacchè presso la sede della “Euromagneti di F.C. & C s.n.c., dunque nel comune in Saronno, ricadente nel circondario del tribunale di Busto Arsizio, deve reputarsi sorta l’obbligazione, in dipendenza del perfezionamento, colà, all’esito dello scambio della proposta e dell’accettazione, del contratto che ne costituisce la fonte genetica. Al riguardo, più esattamente e tanto più alla luce della documentazione che la stessa ricorrente ha (irritualmente) allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c., si reputa di condividere e recepire la ricostruzione dell’iter che ha condotto alla conclusione del contratto dalle parti siglato, quale puntualmente descritto della resistente s.n.c. alle pagine 4 e 5 della propria scrittura difensiva (“l’attrice, con missiva del giorno 27 luglio 2011, domandava se l’offerta Euromagneli del marzo anteriore fosse ancora valida (…): il giorno 3 agosto 2011 rispondeva Euromagneti s.n.c. inviando a controparte l’offerta (…)”… così memoria di “Euromagneti” s.n.c., pagg. 4 – 5).

Si rappresenta ancora che, alla stregua del criterio facoltativo – alternativo del forum destinatae solutionis, di cui analogamente all’art. 20 c.p.c., il tribunale competente pallone luci parimenti si individua in quello di Busto Arsizio.

A tal ultimo riguardo, più esattamente, si rimarca che questo Giudice del diritto spiega che, in base alla presunzione stabilita dall’art. 1510 c.c., comma 2, nella vendita di una cosa che deve essere trasportata da un luogo all’altro deve considerarsi come ipotesi normale la vendita con spedizione (nella quale la consegna della cosa venduta si considera effettuata nel luogo in cui la cosa è rimessa al vettore o allo spedizioniere), potendo solo in caso di patto o uso contrario essere ravvisata la vendita con consegna all’arrivo (in cui, invece, la consegna deve essere effettuata nel domicilio dell’acquirente o nella sede della sua impresa) (cfr. Class. 15.12.1975, n. 4125). E spiega ulteriormente che, nel caso di vendita da piazza a piazza, il patto (o uso) contrario di cui all’incipit dell’art. 1510 c.c., comma 2, non può essere ravvisato nella semplice indicazione, contenuta nel contratto, del domicilio del destinatario, dovendosi ritenere che la previsione di tale indicazione abbia il solo scopo di consentire al vettore l’adempimento della sua prestazione (cfr. Cass. 19.3.1986, a 1912).

Ebbene, nel quadro delle riferite indicazioni giurisprudenziali, in special modo dell’indicazione n. 1912/1986, per nulla può essere recepita la prospettazione di “A.C.M.” secondo cui il patto contrario fatto salvo dall’incipit dell’art. 1510 c.c., comma 2, era prefigurato per iscritto nell’ordine del (OMISSIS) da essa formulato e dalla “Euromagneti” accettato, ordine nel quale “viene espressamente indicato che la consegna deve essere effettuata presso la sede della stessa acquirente” (cosi ricorso, pag. 10).

E neppure riveste valenza la prospettazione della ricorrente secondo cui “il contratto di trasporto col vettore fu stipulato direttamente da Euromagneti (…), che scelse il trasportatore e ne pagò il corrispettivo e che si assunse, quindi, i rischi del trasporto, ciò che comprova comunque a tutto voler concedere la deroga al disposto dell’art. 1510 c.c.” (così ricorso. pagg. 11 – 12).

Difatti questa Corte precisa che nella vendita da piazza a piazza il contratto si deve ritenere concluso nel luogo dove il venditore lo esegue, mediante la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, senza che rilevi, ai fini della determinazione della competenza per territorio, l’assunzione del rischio o delle spese di trasporto (cfr. Cass. (ord.) 19.1.2005. n. 1057, ove si soggiunge che nè rileva che sia fatta valere la garanzia per vizi della cosa, atteso che essa trova fondamento nell’inadempimento del venditore rispetto alla obbligazione contrattuale di consegna, con la conseguenza che, ove si tratti di bene da trasportare da un luogo all’altro, il luogo dell’adempimento al fine della competenza per territorio, va identificato con il luogo della consegna del medesimo bene al vettore o allo, spedizioniere, ai sensi dell’art. 1510 c.c.).

Si rappresenta da ultimo, sempre con riferimento al forum destinatae solutionis, che non assumono rilevanza nel caso di specie nè l’insegnamento n. 21191 del 5.10.2009 delle sezioni unite di questa Corte, correlato ad un’ipotesi di vendita internazionale di cose mobili, nè la convenzione di Vienna del 1980 recepita nel nostro ordinamento con la L. n. 765 del 1985.

La vendita per la quale è controversia, è patentemente un’ipotesi di vendita “domestica”.

In dipendenza del rigetto del ricorso va pertanto dichiarata la competenza per territorio del tribunale di Busto Arsizio, dinanzi al quale vanno rimesse le parti con termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione.

Con la statuizione definitiva si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 19/24.3.2015.

Ne discende, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), che il rigetto del ricorso per regolamento di competenza determina l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; dichiara la competenza per territorio del tribunale di Busto Arsizio, dinanzi al quale, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, rimette le parti con termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione; dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, che il rigetto del ricorso per regolamento di competenza determina l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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