Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15810 del 19/07/2011
Cassazione civile sez. trib., 19/07/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 19/07/2011), n.15810
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
SAMPA SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo
studio dell’avvocato DANTE ENRICO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato DUMONTEL ERICA giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 43/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di TORINO del 22/09/08, depositata il 20/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;
udito l’Avvocato Dumontel Erica, difensore della controricorrente che
si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che
aderisce alla relazione.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
“Con l’impugnata sentenza la commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l’appello proposto dall’agenzia delle entrate avverso la sentenza con la quale la commissione provinciale di Novara aveva accolto alcuni ricorsi presentati dalla società Sampa s.r.l.
avverso il diniego di definizione – per mancato pagamento della seconda rata – di ritardati o omessi versamenti ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis e avverso la conseguente cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo.
La commissione regionale ha ritenuto che la comprovata carenza dei versamenti eseguiti dal contribuente non potesse determinare l’inefficacia dell’istanza di definizione, stante la necessità di ritenere comunque irrevocabile la domanda di condono, salvo il recupero coattivo dei versamenti omessi. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l’agenzia delle entrate, con un motivo concluso da idoneo quesito, inteso a denunciare violazione e falsa applicazione dell’art. 9-bis, legge cit., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, (per essere stata erroneamente sostenuta l’inesistenza di conseguenze nel caso di omesso o tardivo versamento delle rate del condono). La società resiste con controricorso. Il motivo appare manifestamente fondato, dal momento che la L n. 289 del 2002, art. 9 bis si riferisce alla definizione dei ritardati od omessi versamenti d’imposta risultanti dalle dichiarazioni annuali per le quali il termine di versamento sia scaduto anteriormente al 31.10.2003; e suppone l’inapplicabilità delle sanzioni per il solo caso di integrale e tempestivo pagamento del dovuto, anche se rateizzato. Non è invero estensibile al meccanismo de quo – evocativo di una scelta legislativa non premiale, sebbene di sostanziale clemenza – la disciplina prevista dall’art. 16 della stessa legge, attinente alla definizione delle liti fiscali pendenti (cfr. già Cass. 18353/2007;
Cass. 20966/2010), alla quale fanno invece riferimento i precedenti di questa Corte richiamati ex adverso dalla società controricorrente. Sicchè la definizione prevista dall’art. 9-bis si può ritenere perfezionata solo in caso di integrale pagamento del dovuto entro le scadenze stabilite dalla legge. Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito con pronunzia di manifesta fondatezza.”;
– che il collegio integralmente condivide le considerazioni di cui alla ripetuta relazione, supportate da sopravvenuta concorde giurisprudenza e non intaccate dalle contrarie argomentazioni di cui alla memoria di parte ricorrente;
– che pertanto l’impugnata sentenza va soggetta a cassazione; e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può la Corte pronunciare nel merito, ai sensi dell’art. 384 cpv. c.p.c., rigettando l’impugnazione interposta avverso il diniego di definizione;
– che le spese processuali vanno interamente compensate per giusti motivi, considerata la non ancora stabile giurisprudenza sulla specifica questione al momento della proposizione del ricorso.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione avverso il diniego di definizione;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011