Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1581 del 27/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1581 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 5076-2012 proposto da:
SABAM – SOCIETA’ ANONIMA BONIFICA AGRICOLA MARINELLE
SRL 04889470581 in persona dell’Amministratore Unico e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ZARA 13, presso lo studio
dell’avvocato RONDININI FLAVIO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CERCEO GIULIO, giusta
mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –

2013

contro

6893

COMUNE DI SAN SALVO in persona del Commissario
Straordinario,

elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 123, presso lo studio
dell’avvocato ROSELLI NICOLA, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 27/01/2014

RISIO

GIUSEPPINA,

giusta

dall’avvocato

DI

Deliberazione

del

23.2.2012 n.

33 e giusta mandato in calce al

Commissario

Straordinario

del

controricorso;
– controricorrente contro

AGENZIA DEL DEMANIO in persona del rispettivo legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende,
ope legis;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 767/2011 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA del 19.4.2011, depositata 1’8/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/09/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. MARIA ACIERNO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Flavio Rondinini
che si riporta ai motivi del ricorso;
udito per il controricorrente (Comune di San Salvo)
l’Avvocato Giuseppina Di Risio che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. LUCIO CAPASSO che si riporta alla relazione
scritta.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580 e

”L’Agenzia del Demanio e il Ministero dell’Economia e della Finanze proponeva opposizione di
terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. avverso le sentenze n. 254, 255 e 257 del 2003 della Corte
d’Appello dell’Aquila, con le quali erano state confermate le sentenze n. 614, 615 e 616 pronunciate
nel 1997 dal Tribunale di Vasto, contenenti l’accertamento dell’acquisto per accessione invertita in
capo al Comune di San Salvo di vari fondi di proprietà della Sabam srl a seguito della realizzazione
su di essi di diverse opere pubbliche (palestra, campo di calcio e tratto di lungomare) e la condanna
dell’ente locale stesso al risarcimento dei danni alla società per l’occupazione sine titolo delle aree.
Assumevano le amministrazioni opponenti che alcuni dei fondi oggetto delle suddette sentenze
erano di proprietà dello Stato perché appartenenti al demanio marittimo e che la natura demaniale
dei beni ed il carattere abusivo dell’occupazione compiuta dal Comune di San Salvo erano stati
accertati dal Tribunale dell’Aquila con la sentenza del 21 gennaio 1981, confermata tanto dal
giudice di secondo grado quanto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 5 maggio 1988.
Chiedevano pertanto che venisse dichiarata l’inefficacia nei loro confronti del giudicato formatosi
tra il Comune di San Salvo e la Sabam srl, attesa l’incompatibilità delle statuizioni ivi racchiuse con
il diritto di proprietà dello Stato e con il diritto di quest’ultimo ad esigere il risarcimento del danno
per l’occupazione temporanea posta in essere dal Comune.
Si costituiva in giudizio la Sabam srl, la quale, pur non contestando la proprietà demaniale di parte
delle zone in questione, sosteneva che il diritto dello Stato a percepire il risarcimento dei danni si
era prescritto, non essendo mai stata presentata una domanda in tal senso dopo l’ottenimento
dell’accertamento della proprietà demaniale.
La Corte d’Appello dell’Aquila accoglieva l’opposizione di terzo e annullava le sentenze impugnate
con riferimento ai terreni di proprietà dello Stato, poiché era stato acclarato con sentenza passata in
giudicato che i terreni in questione non erano di proprietà della Sabam srl, ma dello Stato. Tale
statuizione risultava pertanto incompatibile con il riconoscimento del risarcimento del danno in
favore della società, che avrebbe provocato un grave pregiudizio per l’amministrazione statale,
l’unica legittimata, nella qualità di proprietaria del bene, a chiedere il risarcimento del danno da
occupazione appropriativa per l’irreversibile trasformazione dei fondi operata dal Comune. Veniva
inoltre rigettata l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento in favore dello Stato sollevata
dalla società, potendo questa essere opposta solo dal Comune, soggetto obbligato al pagamento del
debito.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Sabam srl, affidandosi ai seguenti motivi:
nel primo è stata denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 404 c.p.c. e 2909 c.c.,
nonché il vizio di motivazione, per avere erroneamente ritenuto ammissibile l’opposizione di terzo
proposta dalle Amministrazioni statali. Ha sostenuto il ricorrente che la condanna al risarcimento
del danno ottenuta dalla Sabam srl contro il Comune nelle sentenze oggetto di impugnazione non
fosse incompatibile con il diritto al risarcimento del danno da parte dello Stato, in quanto questo
sarebbe prescritto, non essendo stata proposta la relativa domanda per tempo;
nel secondo lamenta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2939 e 2947 c.c., nonché il
vizio di motivazione per non avere dichiarato prescritto il diritto al risarcimento dello Stato sul
rilievo che l’azione non è stata proposta nel termine di cinque anni decorrente dal 10 settembre 1984,
data di scadenza per l’emanazione del decreto di esproprio.
Hanno resistito con controricorso il Comune di San Salvo, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze e l’Agenzia del Demanio.
Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto, secondo il costante

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione nel procedimento civile iscritto al R.G. 5076
del 2012

che il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte d’Appello con motivazione
congrua ed adeguata ha correttamente respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società,
soggetto non legittimato, non pronunciandosi affatto sulla spettanza o meno del risarcimento del
danno a favore dello Stato, ma lasciando tale accertamento al successivo giudizio che
l’amministrazione statale vorrà intraprendere. L’esame della fondatezza della pretesa risarcitoria
attiene infatti al merito della vicenda ed esula dalla competenza della Corte d’Appello, la quale nel
caso in esame era stata adita esclusivamente per valutare l’incompatibilità della posizione affermata
dalle amministrazioni statali con la situazione giuridica riconosciuta nella sentenza impugnata;
che, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere respinto”.
Ritenuto che il collegio aderisce alla relazione osservando in ordine alla memoria di parte ricorrente,
che essa in parte riproduce argomentazioni già sostenute in ricorso (mancanza d’incompatibilità tra
il diritto fatto valere nell’opposizione di terzo e la situazione accertata nelle sentenze opposte) senza
nulla aggiungere a quanto già dedotto, dall’altro articola ragioni di credito radicalmente nuove ed
autonome rispetto a quelle eziologicamente riconducibili all’appropriazione dei terreni, (opere di
miglioria; non coincidenza tra i fondi riconosciuti di proprietà dello Stato e quelli effettivamente
appresi), al fine di poter eccepire su basi del tutto diverse la prescrizione del diritto dello Stato;
Ritenuto in conclusione di dover pervenire al rigetto del ricorso con applicazione del principio della
soccombenza in ordine alle spese del procedimento;
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento,
liquidate rispettivamente in favore del Comune di San Salvo ed in favore del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia del Demanio, queste ultime due parti in solido,. in E
6000 per compensi; E 200 per esborsi oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2013

orientamento di questa Corte, la legittimazione ad impugnare la sentenza con l’opposizione di terzo
ordinaria (art. 404, comma primo, cod. proc. civ.) presuppone in capo all’opponente la titolarità di
un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla
sentenza pronunciata tra altre parti (ex plurimis Cass. n. 6179 del 13/03/2009; n. 8888 del
14/04/2010). Nel caso di specie la demanialità dei fondi, accertata con sentenza passata in giudicato,
configura una posizione autonoma in capo alle Amministrazioni statali e inconciliabile con
entrambe le statuizioni contenute nelle pronunce impugnate, tanto con quella con cui alla Sabam srl
è stato riconosciuto il diritto di proprietà dei terreni in questione e quanto con quella con cui le è
stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per l’occupazione appropriativa compiuta dal
Comune di San Salvo. In tale contesto del tutto ininfluente è il rilievo che l’azione risarcitoria, che
potrebbe essere proposta dallo Stato, sarebbe prescritta e che per tale ragione la condanna ottenuta
dalla società contro il Comune di San Salvo non risulterebbe in contrasto con la demanialità dei
terreni. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, la proprietà statale dei
beni in questione esclude non solo che la Sabam srl ne potesse essere titolare, ma anche che la
stessa potesse ottenere un risarcimento per l’occupazione abusiva compiuta dal Comune, essendo il
diritto di proprietà sulle aree oggetto di occupazione illegittima da parte dell’ente locale il
presupposto stesso legittimante il risarcimento del danno. Nessuna censura può pertanto essere
mossa contro la sentenza della Corte d’Appello, che ha giustamente ritenuto ammissibile
l’impugnazione e proceduto ad annullare le sentenze impugnate nella parte relativa ai beni
appartenenti al demanio;

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

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