Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1581 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. III, 24/01/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 24/01/2020), n.1581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21079-2018 proposto da:

PP MOTOR SRL, in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SALARIA 332, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE MAJO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO PROVIS SPA, quale avente causa di MEDIOCREDITO

ITALIANO SPA, in persona del suo Direttore Generale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio

dell’avvocato ALDO FONTANELLI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati VINCENZO BERGAMASCO, FABIO FUGAZZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2157/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/10/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, con sentenza resa in data 2/5/2018, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dalla P.P. Motor s.r.l. per la condanna della Leasint s.p.a. (ora Intesa Sanpaolo Provis s.p.a.) alla restituzione in proprio favore (in applicazione dell’art. 1526 c.c.), previa detrazione dell’equo compenso per l’uso della cosa, dei canoni versati alla società convenuta in forza di un contratto di leasing concluso tra le parti, avente ad oggetto la concessione in godimento di un’imbarcazione da diporto;

che, con la stessa sentenza, la corte territoriale ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta, ha condannato la P.P. Motor s.r.l. al pagamento, in favore della Leasint s.p.a., dei canoni non corrisposti fino alla data di risoluzione del contratto (provocata dalla concedente in esecuzione della clausola risolutiva espressa convenuta tra le parti), oltre alla penale contrattuale e agli interessi di mora, detratto il valore dell’imbarcazione ricollocata sul mercato;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, incontestato l’inadempimento della società utilizzatrice, ha evidenziato la legittimità della clausola con la quale le parti avevano convenuto l’irripetibilità dei canoni versati alla società concedente, oltre al risarcimento dei danni, attesa l’irriconducibilità causale del contratto di leasing al tipo negoziale della vendita con patto di riservato dominio, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 1526 c.c. e la piena operatività della clausola penale convenuta tra le parti, nella specie priva di alcun contenuto punitivo o di rilevabile manifesta eccessività;

che, avverso la sentenza d’appello, la P.P. Motor s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;

che la Intesa Sanpaolo Provis s.p.a. resiste con controricorso;

considerato che, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la corte territoriale omesso di decidere sui contenuti del secondo motivo di appello sollevato dalla medesima società in sede di gravame, avente ad oggetto l’avvenuta contestazione, in primo grado, da parte della P.P. Motor s.r.l., del dovere della società utilizzatrice di corrispondere le somme previste dalla clausola penale contrattuale, in contrasto con quanto erroneamente dedotto dal primo giudice;

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 21 del contratto di leasing, con la conseguente violazione di legge sullo specifico punto, avendo la corte territoriale omesso di considerare la mancata tempestiva determinazione, ad opera di controparte, della clausola penale rivendicata;

che, con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1526 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’applicabilità in via analogica, dell’art. 1526 c.c. al contratto di leasing traslativo oggetto d’esame, in conformità al corrispondente consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità;

che, con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente condannato la società utilizzatrice al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio;

che il terzo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza delle restanti censure;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio, anche al fine di assicurarne continuità), in tema di locazione finanziaria, la risoluzione del leasing traslativo per inadempimento dell’utilizzatore è disciplinata dall’art. 1526 c.c., non incidendo sull’applicazione di tale ultima disposizione l’art. 72-quater L. Fall. introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 59 atteso che siffatta norma, di natura eccezionale, non disciplina la risoluzione del contratto di leasing, bensì il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell’utilizzatore (v., da ultimo, Sez. 3 -, Ordinanza n. 3965 del 12/02/2019, Rv. 652739 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15975 del 18/06/2018, Rv. 649693 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21895 del 20/09/2017, Rv. 645716 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8687 del 29/04/2015, Rv. 635080 – 01);

che, in particolare, nel leasing traslativo, al quale si applica per analogia la disciplina dettata dall’art. 1526 c.c. per la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà in caso di inadempimento dell’utilizzatore, il diritto all’equo compenso spettante all’utilizzatore per l’uso della cosa comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l’uso, non includendo, invece, nè il risarcimento del danno che può derivare da un deterioramento anormale della cosa, nè il mancato guadagno (Sez. 3 -, Sentenza n. 29020 del 13/11/2018, Rv. 651636 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19287 del 10/09/2010, Rv. 615189 – 01);

che, peraltro, mentre è ben vero che, in caso di risoluzione anticipata per inadempimento dell’utilizzatore, le parti possono convenire, con patto avente natura di clausola penale, l’irrepetibilità dei canoni già versati da quest’ultimo prevedendo la detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell’importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito (essendo tale clausola coerente con la previsione contenuta nell’art. 1526 c.c., comma 2) (cfr. Sez. 3 -, Ordinanza n. 15202 del 12/06/2018, Rv. 649319 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19272 del 12/09/2014, Rv. 632261 – 01), è altresì vero che, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, la clausola penale che attribuisca al concedente, oltre all’intero importo del finanziamento, anche la proprietà e il possesso del bene è manifestamente eccessiva in quanto attribuisce vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, dovendo il giudice effettuare, ai fini della sua riducibilità ex art. 1384 c.c., una valutazione comparativa tra il vantaggio che detta clausola assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto (Sez. 3 -, Ordinanza n. 20840 del 21/08/2018, Rv. 650423 – 02);

che, in definitiva, l’applicazione al leasing traslativo della disciplina di carattere inderogabile di cui all’art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà, comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell’utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi; con la conseguenza che il concedente, mantenendo la proprietà del bene ed acquisendo i canoni maturati fino al momento della risoluzione, non può conseguire un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene (Sez. 3, Sentenza n. 19732 del 27/09/2011, Rv. 619401 – 01);

che, nella specie, non essendosi il giudice a quo posto la questione (anche sul piano strettamente contabile) dell’equità della clausola penale oggetto dell’odierno esame in rapporto ai principi di diritto qui richiamati e riaffermati (inclini a riconoscere la sostanziale funzione di vendita del leasing traslativo, con la potenziale incompatibilità dell’incameramento, da parte del concedente, tanto del bene concesso in godimento, quanto di somme ulteriori di importo tale da superare l’entità dell’equo compenso e del danno effettivo), dev’essere rilevata la fondatezza del motivo in esame;

che, con l’accoglimento del terzo motivo (assorbiti i restanti), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata (in relazione al motivo accolto), con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il terzo motivo; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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