Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1581 del 23/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 23/01/2018, (ud. 04/12/2017, dep.23/01/2018),  n. 1581

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, con sentenza resa in data 18/12/2013, il Tribunale di Sulmona ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato la Sorgenia s.p.a. al risarcimento dei danni subiti da M.N., quale titolare della ditta M. Store, in conseguenza di un black-out di diverse ore nell’erogazione dell’energia elettrica che, sulla base dei contratto di somministrazione concluso tra le parti, Sorgenia s.p.a. era impegnata a fornire in favore del M.;

che, a sostegno della decisione assunta, il tribunale, dopo aver affermato la tardività dell’eccezione proposta da Sorgenia s.p.a. in ordine all’avvenuta limitazione convenzionale della propria responsabilità, ha in ogni caso sottolineato come la società convenuta non avesse fornito prova del carattere lieve della colpa alla stessa contestata nella produzione del danno, evidenziando altresì la responsabilità della stessa società per i fatti comunque addebitabili al diverso ente distributore dell’energia, da considerarsi quale ausiliario di Sorgenia s.p.a., ai sensi dell’art. 1228 c.c.;

che avverso la sentenza d’appello, Sorgenia s.p.a. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;

che M.N., quale titolare della ditta M. Store, resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di ulteriore memoria;

considerato che, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1228 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 79 del 1999, artt. 1,3 e 9 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice d’appello erroneamente attribuito, a carico di essa ricorrente, la responsabilità del danno denunciato dalla controparte, non essendo Sorgenia, quale mera venditrice dell’energia, in alcun modo responsabile di eventuali black-out o di interruzioni nella relativa erogazione, dipendendo quest’ultima unicamente dal diverso ente responsabile della trasmissione e/o della distribuzione dell’energia elettrica, in nessun modo qualificabile alla stregua di un ausiliario della società venditrice, ai sensi dell’art. 1228 c.c.;

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il tribunale erroneamente ritenuto tardiva la proposizione delle eccezioni relative alla limitazione convenzionale di responsabilità della società venditrice, non avendo quest’ultima affatto proposto dette eccezioni per la prima volta in grado d’appello, avendole bensì Sollevate nel corso del giudizio di primo grado;

che, con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di considerare la circostanza che la società venditrice aveva invocato in via di eccezione l’applicazione delle clausole contrattuali di limitazione della responsabilità sin dal primo grado del giudizio;

che, con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., per avere il tribunale erroneamente trascurato di rilevare la diversità di natura tra le clausole di limitazione di responsabilità invocate, non avvedendosi che la seconda delle clausole oggetto di esame (quella contenuta nell’art. 10 b delle condizioni generali di contratto) consistesse unicamente in una mera ricognizione della circostanza per cui Sorgenia non fosse responsabile dei disservizi di rete, dei cali dì tensione, dei black-out o delle interruzioni nell’erogazione dell’energia, non essendo responsabile della relativa attività di trasporto o di distribuzione, con la conseguente non qualificabilità del richiamo di tale clausola alla stregua di un’eccezione in senso stretto, ma solo quale puro riconoscimento di fatto valutabile sul piano probatorio; circostanza da cui sarebbe derivata la piena rilevabilità d’ufficio di detta clausola anche in sede di appello;

che il primo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza delle restanti censure;

che, preliminarmente, osserva il Collegio come rappresenti un elemento di fatto incontroverso tra le parti (essendo stato espressamente dedotto dallo stesso M. nell’atto introduttivo del giudizio e ribadito alla pag. 2 dell’odierno controricorso) la circostanza secondo cui l’interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica dedotta in giudizio non costituì occorrenza limitata alle vicende della specifica utenza del M., avendo bensì riguardato l’intera strada di ubicazione del relativo esercizio commerciale (“via (OMISSIS)”), prospettandosi pertanto come carenza “di sistema” dipendente dal mancato regolare funzionamento della linea di trasmissione dell’energia e/o dalla struttura fisica deputata al relativo trasporto e alla conseguente distribuzione al dettaglio;

che, ciò posto, in coerenza al consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, dei danni derivati, a carico dell’utente finale, dalla mancata erogazione dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, la società che limiti la propria attività alla mera compravendita dell’energia elettrica non può esser chiamata in nessun caso a rispondere, ai sensi dell’art. 1228 c.c., poichè i soggetti cui risale la responsabilità della gestione della rete nelle sue diverse diramazioni, così come delle attività di trasporto dell’energia fino al punto di contatto con le singole utenze individuali, non possono in nessun caso ritenersi ausiliari delle prime ai sensi del citato art. 1228 c.c.;

che, infatti, alla stregua di tale ultima norma, possono considerarsi ausiliari del debitore soltanto coloro che agiscono su incarico di quest’ultimo ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri di direzione e controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi ed il debitore medesimo, ovvero allorchè sussista un collegamento tra l’attività del preteso ausiliario e l’organizzazione aziendale del debitore della prestazione (cfr, ex plurimis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17705 del 29/07/2010, Rv. 614768 – 01);

che, pertanto, una volta escluso che le società che limitano la propria attività sul mercato elettrico alla mera compravendita dell’energia siano dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell’energia e il relativo trasporto (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17705 del 29/07/2010, Rv. 614768 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 28488 del 22/12/2011, Rv. 620063 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 822 del 20/01/2012, Rv. 620496 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 2964 del 13/02/2015, Rv. 634702 – 01), deve negarsi che l’odierna società ricorrente (pacificamente chiamata in giudizio quale mero fornitore dell’energia) possa esser chiamata a rispondere, ai sensi dell’art. 1228 c.c., della relativa mancata erogazione per un fatto imputabile al mancato regolare funzionamento della linea di trasmissione dell’energia e/o della struttura fisica deputata al relativo trasporto e alla conseguente distribuzione al dettaglio;

che, conseguentemente, deve ritenersi che, rispetto a una domanda di risarcimento dei danni da mancata erogazione di energia elettrica, prospettata come derivante da una carenza “di sistema”, Sorgenia s.p.a., quale mera società venditrice dell’energia, non sia passivamente legittimata a contraddire;

che, pertanto, sulla base delle considerazioni sin qui illustrate, in accoglimento del primo motivo (ed assorbiti i restanti), dev’essere pronunciata la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di legittimazione passiva della società originariamente convenuta (cfr., ex plurimis, Sez. 1, Sentenza n. 14266 del 20/06/2006, Rv. 592292 – 01);

che alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di legittimazione passiva della società originariamente convenuta segue la condanna di M.N., quale titolare della ditta M. Store, al rimborso, in favore di Sorgenia s.p.a., delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, nonchè del presente giudizio di cassazione, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna M.N., quale titolare della ditta M. Store, al rimborso, in favore di Sorgenia s.p.a., delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e del presente giudizio di cassazione, complessivamente liquidati in Euro 1.200,00, quanto al primo grado; in Euro 1.200,00, quanto al grado di appello e in Euro 1.200,00, quanto al giudizio di cassazione, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA