Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1581 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 20/01/2017, (ud. 25/10/2016, dep.20/01/2017),  n. 1581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8324-2012 proposto da:

MO.GI. (c.f. (OMISSIS)), MO.ID. (c.f. (OMISSIS)), vedova

M., M.B. (c.f. (OMISSIS)), M.C. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO TRIESTE 87,

presso l’avvocato ARTURO ANTONUCCI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROBERTO VASSALLE, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

SANPAOLO INVEST SIM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FALERIA 37, presso

l’avvocato MASSIMO EROLI, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 234/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 21/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2016 dal Consigliere Dott. SCALDAFERRI ANDREA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato ARTURO ANTONUCCI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato FRATTARELLI PIERO, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Mo.Gi., Mo.Id. M. e M.E. convennero in giudizio la Sanpaolo Invest s.p.a.. deducendo in sintesi: che nel (OMISSIS) avevano consegnato la somma complessiva di Lire 470.457.000 ad G.A. a fronte di tre operazioni di “pronti contro termine”, da effettuarsi mediante acquisto di B.T.P. con contestuale impegno di riacquisto della parte venditrice, che essi ritenevano essere in base ad alcune circostanze la Sanpaolo Invest, pur avendo ricevuto, successivamente alla consegna del denaro, i fissati bollati nei quali venditrice e obbligata al riacquisto risultava la Fede Investimenti s.r.l.: che, ricevuti regolarmente alle prime tre scadente gli interessi pattuiti versati da quest’ultima società, nell'(OMISSIS), essi avevano ricevuto dal marito della legale rappresentante della società stessa una missiva che proponeva loro una mera definizione transattiva della pendenza, mentre la Sanpaolo Invest si era dichiarata estranea alla vicenda, pur essendo il G. all’epoca agente di tale società: che, su loro denuncia, era iniziato procedimento penale nei confronti del G.. Chiedevano quindi: a) in via principale, dichiararsi validamente concluso tra essi attori e la Sanpaolo Invest, per il tramite dell’agente della medesima, il contratto di intermediazione, con la condanna della convenuta inadempiente al pagamento delle somme rispettivamente dovute ad essi attori per capitale ed interessi: b) in subordine, dichiarare la corresponsabilità della società convenuta, ai sensi del L. n. 1 del 1991, art. 5, con riguardo al danno derivato ad essi attori dall’inadempimento del G.: c) in ulteriore subordine. accertare la responsabilità precontrattuale o extracontrattuale della società convenuta con condanna alla restituzione della complessiva somma di cui sopra.

Costituitasi la San Paolo Invest – eccependo la prescrizione, e deducendo nel merito la sua estraneità atteso che all’epoca dei fatti, anteriori alla entrata in vigore della L. n. 1 del 1991, il G. opera a anche quale suo agente senza rappresentanza e senza vincolo di esclusiva – venivano dalla medesima chiamati in giudizio, per manleva, il G. e la Fede Investimenti s.r.l. in liquidazione, il primo dei quali si costituiva contestando la domanda degli attori. Con sentenza resa nell’ottobre 2006, il Tribunale di Mantova, ravvisando nella specie la responsabilità solidale delle S.I.M. L. n. 1 del 1991, ex art. 5, per il fatto dei loro promotori finanziari, e comunque la responsabilità ex art. 2049 c.c., in relazione alla quale valutava infondata l’eccezione di prescrizione, condannava la Sanpaolo Invest (per quanto qui interessa) al pagamento della somma richiesta, oltre interessi e rivalutazione.

Proposto gravame dalla Sanpaolo Invest, cui resistevano Mo.Gi. Mo.Id. vedova M. nonchè C. e M.B. quali eredi di M.E., la Corte d’appello di Brescia, ritenuta l’ammissibilità dell’appello a norma dell’art. 342 c.p.c., in riforma della sentenza di primo grado ha, da un lato, ritenuto prescritta, per decorso del termine quinquennale, l’azione per responsabilità extracontrattuale accolta dal primo giudice: dall’altro, ha ritenuto (non prescritta, ma) priva di fondamento l’azione contrattuale nei confronti della Sanpaolo Invest, non esaminata dal tribunale e ribadita dagli originari attori con l’appello incidentale. Ha osservato al riguardo la corte distrettuale: a) che all’epoca della conclusione del contratto non era ancora entrata in vigore la responsabilità solidale di cui alla normativa della L. n. 1 del 1991, e del resto la San Paolo Invest non era ancora una S.I.M. ed il G. non era promotore finanziario per conto della convenuta ma semplicemente agente di commercio operante anche nell’ambito della rete di vendita dei prodotti finanziari offerti da Sanpaolo Invest come agente senza rappresentanza e senza esclusiva. oltre che plurimandatario (come confermato anche dai testi): b) che risulta documentalmente come nella specie il G. non abbia sollecitato un prodotto finanziario offerto direttamente o indirettamente da Sanpaolo Invest, bensì un prodotto proposto da altra società della quale era agente, la Fede Investimenti, con la quale le parti hanno poi validamente concluso il contratto. cui ha peraltro inizialmente dato regolare esecuzione vendendo i titoli e vergando ai signori Mo. – M. l’importo delle prime tre cedole: c) che la tesi della rappresentanza apparente e dell’incolpevole affidamento degli attori, provocato da un colpevole comportamento della Sanpaolo Invest, non ha sufficiente supporto probatorio: d) che infatti non è in alcun modo provato che il G. abbia speso il nome della Sanpaolo Invest nè che abbia presentato il contratto come uno dei prodotti della stessa società. ed è assai scarsa la rilevanza attribuibile al fatto che il predetto abbia rilasciato ricevuta della somma in questione su un modulo, intestato Istituto Bancario Sanpaolo di Torino (società a capo del gruppo cui appartenevi a Sanpaolo Invest s.p.a.), di versamento su conto corrente: documento il cui contenuto evidentemente anomalo e “fuori luogo” (gli attori non erano titolari di alcun conto corrente presso quella banca, il modulo è in bianco là dove dovrebbe essere indicata la data dell’operazione ed il numero dell’ordine, ed è firmato dal G. nello spazio teoricamente riservato al cassiere della banca) era piuttosto tale da far ragionevolmente venir meno – non già rafforzare – l’eventuale convincimento personale, dedotto dagli attori, su una facoltà di rappresentanza in capo al G.: e) che un siffatto convincimento del resto non sarebbe giustificato dal solo fatto che la consegna del danaro dopo che l’accordo sul contenuto dell’investimento era già stato raggiunto – sia avvenuta in un ufficio, in (OMISSIS) nel quale l’agente plurimandatario proponeva alla clientela i vari prodotti finanziari, recante all’esterno un’insegna con il logo Sanpaolo Invest s.p.a., nè tale circostanza è di per se idonea a fondare un addebito di colpa per omesso controllo a carico della Sanpaolo Invest.

Avverso tale sentenza, depositata il 21 febbraio 2012 e notificata il successivo 7 marzo, Mo.Gi.. Mo.Id. vedova M., nonchè C. e M.B. quali eredi di M.E., hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso Sanpaolo Invest SIM spa. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Privo di fondamento è il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti si dolgono del rigetto della eccezione, da essi sollevata, di inammissibilita dell’appello di controparte a norma dell’art. 342 c.p.c., per mancata specificazione dei motivi. Rettamente la corte distrettuale ha affermato che la ratio della norma richiamata – secondo la quale la funzione propria dell’atto di appello può ritenersi adempiuta solo ove alla individuazione delle statuizioni concretamente impugnate si accompagni l’esposizione delle ragioni di tale impugnazione – è rispettata anche quando, come nella specie, accanto a vere e proprie critiche alle affermazioni contenute nella sentenza, o al silenzio della sentenza su punti rilevanti della decisione, figurino rilievi di fatto o di diritto non collegati a specifiche affermazioni contrarie, o a specifiche carenze, della pronuncia impugnata, sempre che l’esame complessivo dell’atto consenta agevolmente di individuare le questioni in ordine alle quali l’appellante intende contestare il fondamento logico – giuridico, o il supporto probatorio, delle ragioni sulle quali si basa la sentenza. Questioni che, nella specie, la corte distrettuale ha puntualmente elencato in sei punti. L’esame diretto dell’atto di appello, trascritto in ricorso, conduce il Collegio a confermare quanto affermato dalla corte distrettuale, che del resto i ricorrenti si sono limitati a confutare “in toto” deducendo genericamente, quanto infondatamente, che la presenza, riconosciuta dalla corte distrettuale, di rilievi di fatto o di diritto ultronei non consentirebbe di individuare la effettiva parte volitiva ed argomentativa del gravame. Il rigetto della doglianza segue di necessità.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la insufficienza e la illogicità della motivazione della sentenza d’appello in relazione ad alcuni elementi che, a loro avviso, ove adeguatamente considerati dal giudice d’appello avrebbero dovuto condurlo a ritenere concluso il contratto in questione con la Sanpaolo Invest, in virtù del principio della apparenza del diritto e dell’affidamento incolpevole, nonchè per l’omessa vigilanza sui suoi agenti. In particolare, sostengono la insufficienza della motivazione in relazione: a) alla esclusione che il contratto potesse essere ricondotto alla Sanpaolo Invest ed alla affermazione circa la qualità di agente plurimandatario rivestita dal G., nonostante la circostanza, emergente da una missiva in atti, che gli agenti della Sanpaolo Invest potevano offrire, nell’ambito della attività effettuata per conto della stessa, anche prodotti finanziari emessi da società del gruppo o – per specifica convenzione – da primarie società, e non potevano operare per conto di società concorrenti:

b) alla omessa considerazione della circostanza – riferita da un teste – che all’interno dell’ufficio in (OMISSIS) vi erano circa 12 persone operanti per la Sanpaolo Invest: c) all’omessa considerazione delle dichiarazioni di una teste circa l’affidamento di Mo.Id. nella garanzia rappresentata da Sanpaolo Invest: d) alla omessa considerazione della affermazione di estraneità alla vicenda contrattuale in questione, dichiarata in lettere successive dal marito della legale rappresentante della Fede Investimenti s.r.l. e dal legale della società stessa. La motivazione sarebbe inoltre, ad avviso dei ricorrenti, illogica per avere la corte ritenuto che i clienti fossero consapevoli di contrattare con la Fede Investimenti s.r.l. senza tener conto sia della pacifica mancanza di riferimenti a tale società nella ricevuta delle somme versate dai ricorrenti, rilasciata dal G. al momento della consegna degli assegni, sia del fatto da essi attori allegato nella citazione in primo grado senza ricevere contestazioni – che solo alcuni giorni dopo la consegna essi avrebbero ricevuto i fissati bollati a nome di tale società.

2.1. Il motivo è inammissibile. Con l’ampia e puntuale motivazione sopra riassunta, la corte distrettuale ha assolto al dovere (in cui si esaurisce l’obbligo di motivazione) di dar ragione del proprio convincimento, indicando chiaramente e coerentemente le fonti di prova idonee a sorreggerlo e l’iter logico – giuridico seguito nella analisi dei fatti rilevanti, essenzialmente individuati (cfr. sopra) nella mancanza di ogni riferimento documentale apprezzabile alla Sanpaolo Invest e nella inidoneità del luogo di consegna della provvista della operazione a condurre ad un giudizio di segno opposto. La critica rivolta nel motivo si mostra – da un lato – basata sulla evidenziazione di alcune risultanze che la corte di merito non avrebbe considerato (senza peraltro precisare se e come queste fossero state oggetto di discussione in sede di appello), risultanze la cui decisività non appare però predicatile in termini di certezza senza procedere ad un complessivo riesame degli elementi di prova disponibili, cui in effetti il motivo di ricorso tende -anche con la censura di illogicità, ma che non è evidentemente consentito a questa corte di legittimità.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono che essi avevano fatto valere anche la responsabilità di Sanpaolo Invest a norma dell’art. 2049 c.c., per il danno causato loro dall’illecito del G., cioè per fatto dell’ausiliario; che tale domanda era stata accolta dal tribunale, e che la corte d’appello, accogliendo l’eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale rigettata dal primo giudice, avrebbe violato gli artt. 2049, 1928, 1946 e 9947 c.c., atteso che avrebbe dovuto ritenere la natura contrattuale di tale responsabilità e conseguentemente non prescritto il relativo diritto al risarcimento).

Va tuttavia osservato come la corte distrettuale abbia espresso il proprio motivato convincimento circa l’avere il tribunale, invertendo l’ordine delle domande proposte dagli attori, accolto – previo rivetto della eccezione dì prescrizione invece accolta dalla corte stessa – la sola azione di responsabilità extracontrattuale L. n. 1 del 1991, art. 5, e art. 2049 c.c.: ciò ha ritenuto emergesse evidente sia dalla motivazione di rigetto della eccezione di “prescrizione quinquennale”, sia dalla intera motivazione della sentenza stessa, che non faceva alcun riferimento ad una responsabilità contrattuale.

Ha quindi coerentemente ritenuto che l’esame di ogni profilo di domanda attinente alla responsabilità extracontrattuale accolta dal primo giudice fosse precluso dall’accoglimento della eccezione di prescrizione, e che restasse da esaminare – perchè non prescritta a norma dell’art. 2940 c.c., la sola domanda principale proposta dagli attori (diretta alla declaratoria dell’intervenuta conclusione del contratto con Sanpaolo Invest con le conseguenti statuizioni concernenti la condanna di quest’ultima all’adempimento), e da essi ribadita con l’appello incidentale.

Ciò precisato, si rileva come il motivo di ricorso in esame si limita ad argomentare in ordine ad una natura contrattuale della azione ex artt. 2049 e 1228 c.c., (oltre che alla sua fondatezza nella specie), senza però esporre specifiche censure avverso le suddette ragioni espresse nella sentenza d’appello a sostegno della delimitazione del tema ancora controverso in sede di gravame. La doglianza non coglie dunque la ratio decidendi della statuizione impugnata, si che anch’essa non merita accoglimento.

4. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso in favore della parte resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 14.200.00 (di cui Euro 200.000 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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