Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15809 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/07/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 29/07/2016), n.15809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento 7499 – 2015 R.G. per il regolamento di competenza

richiesto d’ufficio dal tribunale di Firenze con ordinanza del

24.2.2015:

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio dell’11 aprile

2016 del consigliere Dott. ABETE Luigi.

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

dichiararsi la competenza del giudice di pace di Firenze.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Firenze, adito con opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative la L. n. 146 del 1990, ex art. 9, comma 1, con ordinanza in data 13.2014 dichiarava la propria incompetenza e la competenza razione materiae del tribunale di Firenze.

Opinava nel senso che la materia della lite afferiva alla tutela del lavoro ed altresì che “”le sanzioni amministrative di cui alla L. n. 146 del 1990, art. 9, comma 1, vengono in rilievo per il loro collegamento col rapporto di lavoro essendo posta a garanzia dei limiti al diritto di sciopero dei lavoratori precettati”” (così ordinanza tribunale di Firenze del 24.2.2015, pag. 1).

Riassunto il giudizio, con ordinanza del 24.2.2015 il tribunale di Firenze dichiarava a sua volta la propria incompetenza per materia e formulava d’ufficio richiesta di regolamento di competenza.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha rassegnato conclusioni scritte.

Va dichiarata la competenza del giudice di pace di Firenze.

Invero vanno appieno condivisi i rilievi del tribunale di Firenze.

Ossia che il bene giuridico tutelato dalla L. n. 146 del 1990, la cui violazione era stata contestata all’opponente, “non è il lavoro ma il diritto della collettività a fruire dei servizi pubblici essenziali” (così ordinanza tribunale di Firenze del 24.2.2015, pag. 1); che le sanzioni amministrative inflitte a norma della L. n. 146 del 1990 per violazione dei provvedimenti autoritativi di precettazione dei lavoratori in sciopero non riguardano la tutela del lavoro, bensì la tutela degli utenti dei servizi pubblici essenziali, dunque “interessi pubblici diversi e contrari a quelli degli stessi lavoratori” (così ordinanza tribunale di Firenze del 24.2.2015, pag. 2).

Del resto questo Giudice del diritto, seppur in epoca oramai non più recente, ha puntualizzato che, in tema di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (L. n. 146/1990), il provvedimento irrogativo di una sanzione pecuniaria amministrativa per la violazione, da parte del lavoratore, del divieto di esercizio del diritto di sciopero (divieto disposto con precedente provvedimento amministrativo di carattere generale) esula – anche con riguardo ai pubblici impiegati – dalla disciplina del rapporto di pubblico impiego (cfr. Cass. sez. un. 25.5.1998, n. 5198, ove si soggiunge che, conseguentemente, l’opposizione avverso tale sanzione è devoluta, ai sensi dell’art. 9, comma 4, della legge citata alla giurisdizione del giudice ordinario; cfr.. analogamente Cass. Sez. un. 16.3.1999, n. 140.

Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.

PQM

La Corte dichiara la competenza del giudice di pace di Firenze, dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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