Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15808 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. II, 02/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 02/07/2010), n.15808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIUSEPPE ZANARDELLI 1620, presso lo studio dell’avvocato

SPARANO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato TANZARELLA DOMENICO;

– ricorrente –

contro

M.T. (OMISSIS), G.D.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE

1, presso lo studio dell’avvocato ANGLANI ANGELO C/0 ST UTI

NUNZIANTE, rappresentati e difesi dall’avvocato NACCI MARINO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 130/2004 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 10/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. BURSESE Gaetano Antonio;

udito l’Avvocato SPARANO Giuseppe, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ANGLANI Angelo, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato NOCCI Marino difensore dei resistenti che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente notificato in data 19.3.1986 G.D. e M.T. convenivano in giudizio avanti al tribunale di Brindisi S.R. e, premesso di aver acquistato da quest’ultimo, con atto notaio Zurlo del (OMISSIS) un fabbricato di mq 950 sottostante le palazzine della lottizzazione (OMISSIS), e che di recente erano venuti a conoscenza da parte dello stesso venditore, che l’immobile era abusivo ma che poteva essere condonato per effetto della L. n. 47 del 1985, chiedevano la condanna del venditore al pagamento della somma occorrente per la sanatoria dell’opera abusiva ai sensi della L. n. 47 del 1985, oltre al risarcimento del danno, derivante anche dalla denunciata presenza di infiltrazioni idriche nei locali. Si costituiva il convenuto, contestando la domanda attrice, di cui chiedeva il rigetto. L’adito tribunale con sentenza in data 8.10.2002 accoglieva in parte la domanda e condannava il convenuto al pagamento in favore degli attori della somma di Euro 15.835,20 oltre interessi e con rivalutazione monetaria. Secondo il giudicante il venditore non aveva informato gli acquirenti del carattere abusivo del cespite per cui il trasferimento dello stesso integrava un grave inadempimento contrattuale.

La sentenza era appellata dal S. il quale sottolineava come gli acquirenti in realta’ erano al corrente del carattere abusivo del fabbricato ad essi trasferito, tant’e’ che il prezzo corrisposto era inferiore a quello di mercato. Gli appellati resistevano chiedendo il rigetto del gravame. L’adita Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 130/04 in data 10.03.04 rigettava l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado. Secondo la Corte, il S. non aveva provato, come era suo onere, che i compratori al momento dell’acquisto erano stati informati del carattere abusivo del fabbricato; anzi tale circostanza era stata esclusa proprio dalla prova testimoniale espletata.

Avverso la suddetta decisione il S. propone ricorso per Cassazione articolato sulla base di 2 mezzi; i D. – M. resistono con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve in premessa rilevarsi che non e’ fondata l’eccezione d’improcedibilita’ del ricorso in quanto lo stesso non sarebbe stato depositato in cancelleria entro 20 giorni dalla sua notifica. L’atto risulta infatti notificato al procuratore dei controricorrenti in data 21 marzo 2005 e depositato il 12 aprile, oltre il termine di 20 giorni di cui all’art. 369 c.p.c..

Osserva invece il Collegio che non si e’ verificato alcun ritardo nel deposito del ricorso se si considera che esso e’ stato spedito per posta ed il relativo plico risulta consegnato per la notifica in data 10.4.2005, cioe’ l’ultimo giorno utile per il deposito.

Passando all’esame del i primo motivo del ricorso, con esso l’esponente eccepisce la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1265 del 1934 T.U. leggi sanitarie e L. n. 1150 del 1942, L. n. 10 del 1977 e L. n. 47 del 1985.

Il ricorrente insiste sul fatto che gli acquirenti erano stati informati del carattere abusivo dell’immobile acquistato e che comunque erano in grado di “scoprilo” facilmente per vari motivi, sia perche’ la zona ove era situato l’immobile era connotata da intenso abusivismo edilizio, sia in ragione del prezzo pagato notevolmente inferiore rispetto a quello di mercato. Il giudice d’appello poi “aveva confuso” diverse norme, quali quelle edilizie, sul condono, sull’agibilita’ degli edifici di cui al T.U. n. 1265 de 1934 delle leggi sanitarie.

La doglianza presenta indubbi profili d’inammissibilita’ in quanto le violazioni di legge denunciate sono inconferenti e non hanno alcun rapporto con il thema decidendum. Si tratta in realta’ di apprezzamenti di merito che erano censurabili solo mediante vizi di motivazione che nella fattispecie non sono stati dedotti.

Con il 2 motivo del ricorso l’esponente eccepisce la violazione e falsa applicazione degli art. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.. Secondo il ricorrente la domanda di danno ( intesa come liquidazione della somma necessaria per la sanatoria) non poteva essere accolta in quanto gli attori in effetti non avevano mai versato alcun somma per il condono, mentre la rivalutazione della somma stessa non era stata neppure richiesta dai medesimi ed era comunque infondata, trattandosi di debito di valuta e non di valore. Gli interessi inoltre dovevano decorrere non dalla domanda, ma dall’effettivo versamento degli esborsi da parte dei coniugi a favore del comune, pagamenti che non risultano mai effettuati, per cui il tribunale avrebbe dovuto limitarsi ad emettere solo una sentenza dichiarativa “e giammai costitutiva in relazione a tale diritto degli attori”.

Le doglianze sono del tutto infondate. Invero la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla domanda erano stati riconosciuti dalla sentenza di primo grado ma non risulta che il relativo capo fosse stato impugnato in appello dall’esponente. D’altra parte la sentenza ha qualificato tale domanda di risarcimento danni e ha ritenuto irrilevante che mancasse la prova dell’avvenuto versamento del condono. Infatti … “cio’ che conta – ha puntualmente osservato la Corte di merito – e’ la perdita patrimoniale subita dagli acquirenti, corrispondente al minor valore del bene acquistato, pari alla somma necessaria per la regolarizzazione urbanistica”.

Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

 

 

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