Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15807 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 08/06/2017, dep.23/06/2017),  n. 15807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13014-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.F. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, C.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1390/36/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 17/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della C.F. srl in liquidazione e di C.F. (che non resistono), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1390/36/2015, depositata in data 17/12/2015, con la quale in controversia concernente l’impugnazione di atti di diniego di definizione di lite fiscale, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, inerente giudizi di impugnazione riuniti degli avvisi di accertamento, notificati alla società ed al socio C., in relazione all’anno d’imposta 2003, a seguito di rettifica dei redditi imponibili, giudizi definiti con sentenza della C.T.P. di Torino n. 172/14/2010, passata in giudicato il 29/06/2011, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso dei contribuenti.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere i gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che il legislatore del 2011 non aveva indicato, quale elemento ostativo all’operatività del condono, il fatto che le liti “dovessero essere concluse prima dell’entrata in vigore della norma”.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, a violazione e fusa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 e dell’art. 2909 c.c., avendo la C.T.R. ritento ancora pendente e quindi definibile, ex D.L. n. 98 del 2011, la lite de qua in quanto alla data dell’1/05/2011 la sentenza della C.T.P. di Torino n. 172/14/2010 non era ancora passata in giudicato, malgrado il giudicato si fosse formato il 29/06/2011, prima dell’entrata in vigore (il 5/7/2011) della normativa sul condono.

2. La censura è fondata. E’ pacifico che, prima dell’entrata in vigore (5/07/2011) del D.L. n. 98 del 2011, art. 39 la lite (introdotta con i riuniti ricorsi della società e dei soci avverso gli avvisi di accertamento rispettivamente loro notificati) era stata definta con sentenza di primo grado (di rigetto dei ricorsi), passata in giudicato il 29/06/2011. Questa Corte (Cass. 272/2014).

chiarito che “in tema di condono fiscale, il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, nel consentire la definizione delle liti fiscali pendenti ivi individuate, ha riguardo alle sole controversie eventualmente definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, senza che rilevi l’astratta esperibilità della revocazione straordinaria o la mera proposizione della relativa domanda avverso le sentenze passate in giudicato, laddove non seguita dalla pronuncia rescindente di revocazione, atteso che solo a decorrere da quest’ultima si ha reviviscenza della pendenza della lite fiscale fino al passaggio in giudicato della statuizione che definisce il giudizio di revocazione”.

Sia pure con riferimento ad altra normativa sul condono, ma sempre in relazione agli effetti preclusivi della definizione della lite con sentenza passata in giudicato prima dell’entrata in vigore della normativa sul condono, questa Corte (Cass. 14059/2006) ha affermato che “in tema di condono fiscale, la L. 30 dicembre 1991, art. 53, comma 1, n. 413, ha previsto la definizione agevolata delle controversie pendenti alla data del 30 settembre 1991, ossia iniziate prima di tale data, e che alla data del 1 gennaio 1992, di entrata in vigore della legge, fossero ancora pendenti (come si evince riai successivo comma 8): delle controversie, quindi, per le quali alla detta data del 1 gennaio 1992 non fosse stata emessa alcuna decisione, o, se giudizialmente definite, fosse stata proposta impugnazione avverso la relativa decisione, ovvero pendesse il termine per proporla; in ogni caso, delle controversie il cui giudizio potesse essere sospeso per effetto della domanda di condono (comma 12), e non anche conseguentemente, delle controversie di cui non fosse più possibile la sospensione dei termini di impugnazione (peraltro prevista solo in un momento successivo, in sede di conversione del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, avvenuta con la L. 24 marzo 1993, n. 75, inapplicabile alla fattispecie)” per le quali, cioè, alla data di presentazione della domanda stessa la decisione fosse divenuta definitiva, perchè passata in giudicato per omessa impugnazione nel termine prescritto”.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese dei presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata rinvia alla C.T.R. del Piemonte in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del prese e giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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