Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15807 del 19/07/2011
Cassazione civile sez. trib., 19/07/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 19/07/2011), n.15807
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
A.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 42/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di BOLOGNA, SEZIONE DISTACCATA di PARMA del 20/05/08, depositata il
27/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;
è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
“L’agenzia delle entrate ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, sez. dist. di Parma, n. 42/22/2008, che, confermando la decisione di primo grado, ha accolto un ricorso di A.G. finalizzato a ottenere il rimborso dell’Irap versata con riferimento all’anno 2003. L’intimato non ha svolto difese. La ricorrente deduce due motivi.
Il primo – che censura la sentenza per violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, – è sotteso da quesito di diritto inidoneo, stante che il quesito suppone un fatto – “che il professionista eserciti l’attività avvalendosi di un’organizzazione di beni e servizi, eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per lo svolgimento dell’attività” -viceversa escluso dalla sentenza impugnata con accertamento di fatto congruo nei termini di cui infra.
Il secondo – che censura la sentenza per insufficiente motivazione in ordine al fatto controverso decisivo costituito “dall’esistenza o meno di elementi sufficienti a dimostrare l’esistenza di una autonoma organizzazione, rilevante ai fini dell’applicabilità dell’Irap” – appare manifestamente infondato.”.
Difatti la sentenza, seppure in modo sintetico, risulta aver valutato quanto dall’amministrazione rappresentato in ordine alla presenza di voci di costo per quote di ammortamento, acquisto di beni strumentali e canoni di locazione finanziaria, essendo giunta a un’affermazione di insufficienza dei riferiti elementi al riscontro dell’organizzazione rilevante ai fini della soggezione a Irap. Ha invero osservato essere, A., un agente di commercio, “soggetto privato privo di autonoma organizzazione, senza dipendenti e con pochi beni strumentali”; dunque soggetto non imprenditore “nel senso richiesto per l’applicazione dell’Irap”.
Trattasi, con riguardo alla pochezza di beni strumentali e alla mancanza di dipendenti, di apprezzamento di merito, espresso in modo netto (seppure sintetico) e congruente con l’esegesi della norma impositiva; come tale non sindacabile in sede di legittimità.
Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito con pronunzia di manifesta infondatezza.”;
– che il collegio integralmente condivide le considerazioni di cui alla ripetuta relazione.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011