Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15807 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 02/07/2010), n.15807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

EDIL COSTRUZIONI di GIORGETTA VALENTINA, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Nomentana n. 299, presso lo studio dell’avv. DE MICHELE

Vincenzo, che la rappresenta e difende come da procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS -, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Avv.

S.G.P., in proprio e quale mandatario della S.C.CI.- Società di

Cartolarizzazione dei crediti INPS ai sensi della L. n. 448 del

1998, art. 13 elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza

17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e

difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Coretti

Antonietta, Fabrizio Correra ed Antonino Sgroi per procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 361/05 della Corte di Appello di

Campobasso del 28.10.2005 – 25.11.2005, nella causa iscritta al n.

358 R.G. dell’anno 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9.06.2010 dal Cons. Dott. De Renzis Alessandro;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Patrone

Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza n. 71 del 2004 il Tribunale di Campobasso riteneva inammissibile l’opposizione proposta da G.V., titolare della ditta EDIL COSTRUZIONI nei confronti dell’INPS, e diretta contro la cartella esattoriale n. (OMISSIS), relativa al pagamento di Euro 184.310.93 promissioni contributi INPS nei confronti dei lavoratori dipendenti, perchè depositata oltre il termine di 40 giorni previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.

Tale sentenza veniva impugnata dall’Edil Costruzioni, che contestava la statuizione riguardante l’intempestività del ricorso, riproponendo tutte le eccezioni di rito e, in punto di merito, la richiesta di rigetto per infondatezza della pretesa contributiva. La Corte di Appello di Campobasso con sentenza n. 361 del 2005 ha rigettato l’appello, ribadendo l’intempestività dell’opposizione, perchè proposta oltre il termine di 40 giorni anzidetto, da qualificarsi di natura perentoria. La Edil Costruzioni ricorre per cassazione con un motivo. L’INPS resiste con controricorso.

2. Con l’unico motivo la ricorrente, nel lamentare violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 e – dell’art. 152 c.p.c., comma 2, sostiene che erroneamente il giudice di appello ha riconosciuto natura perentoria al termine previsto per l’opposizione a cartella di pagamento di pagamento in materia di crediti previdenziali.

Il motivo è infondato.

Questa Corte si è espressa sul punto in esame nel senso che in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali il termine, previsto dal citato art. 24 per consentire l’instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l’accertamento della pretesa dell’ente, deve ritenersi perentorio perchè diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, e a consentire una rapida riscossione. Ne deriva che l’estinzione del giudizio di opposizione a cartella esattoriale determina l’incontestabilità della pretesa contributiva e ne preclude il riesame del merito in diverso giudizio (Cass. n. 17978 del 1 luglio 2008; conf. Cass. n. 4506 del 2007).

Alla stregua di tale orientamento, che merita piena adesione, va confermata la sentenza impugnata, che è giunta alla conclusione della natura perentoria dell’anzidetto termine rilevando che non avrebbe significato la previsione della possibilità di proporre opposizione anche a distanza di anni.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 15,00 oltre Euro 3000,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

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