Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15806 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/07/2020, (ud. 29/05/2019, dep. 23/07/2020), n.15806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 418-2014 proposto da:

A.G.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 42, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO DE PAOLIS, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PAOLO ERMINI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA

LANZETTA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

SEBASTIANO CARUSO, CHERUBINA CIRIELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4925/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/06/2013 R.G.N. 9052/2010;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

LA CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore:

Fatto

RILEVA

che:

con ricorso depositato il 5 ottobre 2010 l’I.N.P.S. appellava la sentenza pronunciata il 20 aprile 2010 con la quale il giudice del lavoro di Roma aveva condannato l’Istituto a pagamento in favore di A.G. della somma di Euro 5745,56 oltre accessori spese, titoli differenze retributive in conseguenza dello svolgimento di mansioni superiori corrispondenti alla categoria C1 del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria durante il periodo compreso tra l’aprile 2000 ed il 31 ottobre 2000. L’appellato A. si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l’improcedibilità dell’interposto gravame in quanto il relativo ricorso era stato depositato oltre il termine di giorni 30 dalla notifica della sentenza impugnata, resistendo altresì nel merito all’impugnazione avversaria di cui chiedeva il rigetto;

la Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 4925 del 21 maggio – 27 giugno 2013 in accoglimento del gravame riformava l’impugnata sentenza, dichiarando l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, con la condanna di parte appellata al rimborso delle spese di lite;

secondo la Corte capitolina, in via preliminare doveva essere disattesa l’eccezione di improcedibilità dell’appello, siccome ritualmente depositato entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la notifica di tale sentenza eseguita nei confronti del legale rappresentante dell’Istituto, anzichè al procuratore costituito in giudizio nell’interesse dell’ente medesimo non era idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, risultando invece fondato il secondo motivo di impugnazione in ordine alla dedotta violazione del principio del ne bis in idem, poichè il petitum e buona parte della causa petendi risultavano già proposti dall’attore nei confronti dell’I.N.P.S. convenuto con ricorso notificato in data 11 aprile 2003, deciso con sentenza di accoglimento ormai passate in giudicato dal Tribunale di Roma;

avverso l’anzidetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il signor A.G.F., affidato a due motivi, come da atto di cui alla richiesta di notifica in data 27 dicembre 2013, quindi reiterata il 20 marzo 2014 ed eseguita con esito positivo in pari data, a seguito di relata negativa del 27.12.13 (impossibilità di notifica ai procuratori in precedenza costituiti presso il domicilio a suo tempo eletto in (OMISSIS) – presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – in quanto i predetti, come da informazioni assunte sul posto dall’ufficiale giudiziario procedente, risultavano essersi trasferiti in (OMISSIS)), di cui parte ricorrente veniva a conoscenza il sette gennaio 2014 (cfr. l’istanza di riattivazione, con richiesta assegnazione di un termine per la rinnovazione della notifica “presso il nuovo indirizzo dell’Avvocatura Centrale INPS in Roma ovvero nel luogo in cui sono domiciliati i procuratori indicati”, avv.ti E. Mittoni, M. Morelli e L. Policastro, datata 8 gennaio 2014 con allegata pure la nota estratta dal sito dell’Istituto in ordine alla sua Avvocatura con sede in (OMISSIS));

l’INPS ha resistito all’impugnazione avversaria mediante controricorso del 22/23 aprile 2014;

il Pubblico Ministero in sede come da sua requisitoria scritta del 29 aprile – due maggio 2019 ha chiesto il rigetto del ricorso;

parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 285 c.p.c., nonchè degli artt. 170 e 84 cit. codice di rito, unitamente ad omessa motivazione, ovvero comunque insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, concernente le modalità della notifica della sentenza di primo grado, erroneamente ritenute dalla Corte d’Appello riferite alla parte personalmente anzichè ai procuratori costituiti in prime cure. In sintesi, si denuncia error in procedendo, avendo la Corte capitolina ritenuto che nella specie la sentenza di primo grado, favorevole all’attore, sarebbe stata irritualmente notificata ai fini della decorrenza del termine c.d. breve, ex artt. 434-325-326 c.p.c., di modo che non rilevava il deposito dell’atto d’appello oltre il trentesimo giorno;

con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 c.p.c., art. 2 nonchè art. 111 Cost. e del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 52,65 e 66. Contestualmente il ricorrente ha lamentato anche omessa o comunque insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, concernente la ritenuta mancanza di necessità ovvero di opportunità del frazionamento della domanda, circa la natura risarcitoria della stessa nonchè in ordine al contenuto delle domande introduttive e circa l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione preventivo alla proposizione del ricorso. In sintesi, la doglianza riguarda l’accoglimento del motivo di appello relativo alla dedotta inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per violazione dei principi delineati nella sentenza delle sezioni unite civili di questa Corte n. 23726 del 2007, volte a limitare il c.d. frazionamento delle domande giudiziali;

in via preliminare, deve disattendersi l’eccezione di inammissibilità ovvero di improcedibilità di ricorso per cassazione, nei sensi prospettati dall’Istituto controricorrente, in quanto l’originale del ricorso di cui alle relate di notifica in data 27 dicembre 2013 e 20 marzo 2014 risulta completo nelle sue 21 pagine, sufficientemente chiaro ed esauriente, nonchè pertinente, in relazione ai requisiti richiesti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, , tant’è che l’Inps ha pure adeguatamente controdedotto nel merito in relazione alle censure avversarie; va altresì rilevata, in via preliminare, la tempestività del ricorso per cassazione, tenuto conto che nel caso di specie è applicabile il termine cosiddetto lungo annuale, stante la mancata notifica della sentenza d’appello (pubblicata mediante deposito in cancelleria il 27 giugno 2013), in quanto il ricorso introduttivo del giudizio risale al 26 febbraio 2009, di modo che pure alla data dell’avvenuta notificazione eseguita il 20 marzo 2014, non era evidentemente decorso il termine annuale, che andava per contro a scadere il successivo 27 giugno;

ciò premesso, il collegio giudica fondata, nei seguenti termini, la prima doglianza di parte ricorrente, dovendosi ad ogni modo rilevare, pure d’ufficio, la formazione del giudicato, formale, intervenuto tra le parti per effetto di mancata tempestiva impugnazione della sentenza di primo grado, ritualmente notificata a cura di parte attrice ai fini della decorrenza del suddetto termine breve, con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso;

invero, erroneamente la Corte di merito ha ritenuto invalida la notificazione della pronuncia n. 6745/20.4.2010, con la quale l’adito giudice del lavoro della capitale aveva accolto la domanda dell’ A.;

infatti, la parte risultata vittoriosa all’esito del primo grado di giudizio aveva correttamente chiesto la notifica della sentenza n. 6745/10 nei confronti dell’I.N.P.S. presso il procuratore dell’Istituto costituitosi per detto convenuto in prime cure (“si notifichi a I.N.P.S. nel domicilio eletto in (OMISSIS) presso il coordinamento generale legale dell’Istituto rappresentato e difeso dall’avv. Lucia Policastro”, domicilio eletto il cui indirizzo corrisponde a quello pure riportato nell’intestazione della sentenza d’appello qui impugnata), per cui l’incaricato ufficiale giudiziario vi provvide, con esito positivo, come da relativa relata del 27 aprile 2010, omettendo tuttavia di riportare anche il nominativo del suddetto avvocato, omissione questa che non può, invero, inficiare la ritualità di tale notificazione, ai fini della decorrenza del termine breve per l’appello, dovendosi l’atto composito in argomento essere letto ed inteso unitariamente, visto che l’attività compiuta dall’ufficiale giudiziario è stata, evidentemente e necessariamente, espletata su espresso ed apposito incarico della parte interessata, la cui precisa e formale richiesta, quindi, si riflette perciò pedissequamente sul conseguente atto successivo (cfr. sul punto anche Cass. III civ. n. 1270 del 4 ottobre 2018 – 18 gennaio 2019: “… la notifica, pertanto, è stata indirizzata alle controparti presso i procuratori costituiti delle stesse, nel domicilio eletto da costoro, per cui se ne deduce la piena regolarità della notificazione della sentenza agli effetti della decorrenza del termine breve per impugnare; questa Corte ha invero da gran tempo chiarito che, a tali fini, la notifica della sentenza alla parte presso il procuratore costituito deve considerarsi equivalente alla notifica al procuratore stesso ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c., in quanto l’una e l’altra forma di notificazione sono in grado di soddisfare l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato ad esprimere un parere tecnico sulla opportunità e la convenienza della proposizione del gravame (Cass. 13/07/1972, n. 2370; 23/03/1977, n. 1128; 08/03/1979, n. 1435; 18/05/1981, n. 3267; 23/05/1992, n. 6186; 18/08/1998, n. 8143 e, tra le più recenti, Cass. 15/06/2004, n. 11257; 08/05/2008, n. 11216; 11/06/2009, n. 13546; 18/09/2009, n. 20193; 01/09/2014, n. 18493)”);

pertanto, l’impugnata sentenza va cassata, senza rinvio, rilevandosi agevolmente dalle emergenze processuali l’inammissibilità dell’appello a suo tempo proposto il 5 ottobre 2010, ben oltre quindi il trentesimo giorno (termine perentorio come per legge) dalla notificazione – in data 27 aprile 2010 – della sentenza di primo grado, sicchè il processo non poteva essere proseguito oltre in secondo grado;

di conseguenza, l’I.N.P.S., rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese relative al giudizio di appello ed a quello di legittimità, fermo restando quindi il regolamento delle spese come deciso con la sentenza di primo grado, passata in cosa giudicata per effetto della rilevata sua tardiva impugnazione;

infine, stante l’esito integralmente positivo dell’impugnazione qui proposta, NON ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa senza rinvio l’impugnata sentenza, perchè il processo non poteva essere proseguito. Condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese relative al giudizio d’appello, liquidate in Euro 1500,00 per compensi professionali ed in Euro 200,00 per esborsi. Condanna, altresì, l’Istituto controricorrente al pagamento delle spese relative a questo giudizio, che liquida, in complessivi =2000,00= Euro per compensi professionali ed in Euro =200,00= per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Spese tutte da distrarsi a favore dei procuratori anticipatari costituiti per il ricorrente A.G.F., avv.ti Antonio De Paolis e Paolo Ermini. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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