Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15806 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 08/06/2017, dep.23/06/2017),  n. 15806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28741-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4212/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata 07/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di V.G. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 4212/29/2015, depositata in data 7/05/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, emesso, a seguito di rideterminazione del reddito d’impresa, per maggiori IVA ed IRAP dovute, in relazione all’anno d’imposta 2007, dalla Cierre Trading sas di V.G., cessata e cancellata dal Registro delle Imprese in data 21/05/2008, e notificato al V., quale liquidatore e socio, al 50%, della società, stata riformata la decisione di primo grado, che aveva res in o il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere i gravame contribuente, hanno dichiarato illegittimo l’atto impositivo in quanto emesso (come il P.V.C.) “nei confronti della società, cioè di un soggetto giuridico inesistente”, anzichè nei confronti dei soci.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituaìe comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2312 e 2495 c.c., art. 5 TUIR e D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41 e 65, avendo la C.T.R. affermato che l’estinzione della società, determinando l’impossibilità di emettere l’avviso di accertamento confronti della società, determini anche automaticamente l’estinzione del debito tributario, che non traslerebbe in capo ai soci, trascurando di considerare che si produce invece un fenomeno di successione nell’obbligazione in capo ai soci e che sussiste, nello specifico, per il socio accomandatario la responsabilità illimitata. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5″ di fato decisivo per il giudizio, rappresentato dalla avvenuta notifica dell’avviso al V. quale liquidatore e socio della società.

2. Preliminarmente, pronunciando sul ricorso, va rilevata la nullità dell’intero giudizio per violazione dei litisconsorzio necessario con il socio accomandante.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito; con sentenza n. 14815 del 2008, che – per il principio per cui i redditi delle società di persone si imputano autornaticamente ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agii utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (TUIR)) – la rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone e le conseguenti rettifiche delle dichiarazioni dei redditi dei relativi soci si fondano su un accertamento unitario.

Le Sezioni Unite con successiva pronuncia (Cass. 10145/2012) hanno anche precisato che, essendo l’Irap imposta assimilabile all’Ilor ed essendo la stessa imposta imputata per trasparenza ai soci, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, sussiste litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento dèIrap dovuta dalla società.

Inoltre, è stato poi precisato da questa Corte (Cass. 26071/2015; Cass.21340/2015) che “l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dei relativi soci”, ma “qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini delle imposte dirette, IVA ed IRAP, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del “simultaneus processus” per l’inscindibilità delle due situazioni”.

Dal che discende che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci (salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali) cosicchè in tali casi ricorre una ipotesi di litisconsorte necessario originario tra tutti questi soggetti, con conseguente nullità assoluta, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, del giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti ricessari.

Risulta, nella specie, dal ricorso e dall’esame degli atti, che, sin dal primo grado, al giudizio vertente sull’impugnazione, da parte del coobbligato solidale V., in qualità di liquidatore e socio accomandatario, dell’atto impostino a carico della società di persone (IRAP, IVA), non ha partecipato il accomandante (cfr. Cass. 10980/2017 e Cass. 21773/2012, sulla non necessità, in caso di estinzione dell’ente per cancellazione dal registro delle imprese, stante la qualità successori universali dello stesso in capo ai soci, che assumono la legittimazione attiva e passiva alla lite instaurata nei confronti della società, di integrazione dei contraddittorio ei confronti dell’ente ormai estinto).

3. Per tutto quanto sopra esposto, pronunciando sul ricorso, va cassata la sentenza impugnata con declaratoria della nullità dell’intero giudizio e rinvio alla C.T.P. di Napoli in diversa composizione, per nuovo esame a contraddittorio integro. Sussistono giusti motivi, considerato lo sviluppo processuale della vicenda, per disporre la compensazione delle spese processuali dell’intero giudizio.

PQM

 

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la nullità dell’intero giudizio, con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli per nuovo esame a contraddittorio integro; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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