Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15806 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 02/07/2010), n.15806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Liegi n.

28, presso lo studio dell’Avv. Cannata Mario, che lo rappresenta e

difende, unitamente e disgiuntamente. con l’Avv. Cambareri Giuseppe

del foro di Milano come da procura a margine del ricorso ed ora

domiciliato in via della Mercede n. 11;

– ricorrente –

contro

SUDZUCKER AKTIENCESELLSCHAFT, in persona dei suoi procuratori Dott.

S.W. e D.K., elettivamente domiciliata in

Roma, Via del Seminario n. 85, presso lo studio dell’Avv. Cuffaro

Vincenzo, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente,

con l’Avv. Calmetta Francesco del foro di Milano, giusta procura a

margine del controricorso ed ora domiciliato in via Caio Mario n. 27;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 784/06 della Corte di Appello di

Milano del 26.10.2006 – 2.1 1.2006 nella causa iscritta al n. 346

R.G. dell’anno 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29.06.2010 dal Cons. Dott. DE RENZIS Alessandro;

udito l’Avv. Piero Colantoni per delega Avv. Giuseppe Cambareri, per

il ricorrente e l’Avv. Alessandro Magni, per delega dell’Avv.

Vincenzo Cuffaro, per la controricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. PATRONE

Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di riassunzione della causa – in ordine alla quale la Corte di Cassazione (sentenza n. 6634 del 2003) aveva ritenuto la sussistenza della giurisdizione italiana – C.F. chiedeva al Tribunale di Lecco la condanna della SUDZUCKHR AKTIE;

NGESELLSCHAFT al pagamento di differenze retributive e del risarcimento del danno pensionistico derivanti dalla qualificazione come subordinato (dirigenziale) del rapporto intercorso tra le parti dal 13.03.1972 al 30.07.1988.

Il Tribunale di Lecco con sentenza n. 117 del 2004 rigettava il ricorso del C., come pure le domande riconvenzionali risarcitorie della convenuta.

Il proposto appello da parte del C., che ribadiva le richieste avanzate in primo grado per il riconoseimento delle differenze retributive e del risarcimento del danno pensionistico, oltre che dell’indennizzo dei costi e delle spese sopportate per difendersi nel procedimento penale e tributario aperto a suo carico dalle autorita’ italiane per effetto del meccanismo di vendita dello zucchero messo in atto dalla Sudzucker, la Corte di Appello di Milano con sentenza n. 784 del 2006 accoglieva l’eccezione di transazione, intervenuta con riferimento al parallelo giudizio svoltosi in (OMISSIS) e sottoscritto davanti al giudice di secondo grado (Landesarbeitsgericitt Badai – Wurttenberg), con cui le parti avevano dichiarato di voler bonariamente comporre le controversie derivanti e/o originate dai contratti conclusi dalle medesime.

3. Il C. ricorre per Cassazione con tre motivi. La SZ resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., nonche’ vizio di motivazione su un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Il C. sostiene che il giudice di appello non ha svolto alcuna indagine sulla comune volonta’ delle parti, fermandosi al solo dato letterale dell’accordo transattivo senza considerare le risultanze documentali (in particolare documenti n. 18, 19 e 20), le argomentazioni svolte da esso ricorrente sul punto e il loro comportamento (anteriore o successivo alla conclusione del contratto).

Il ricorrente aggiunge che, ove l’anzidetta indagine fosse stata compiuta, sarebbe emerso che la transazione anzidetta riguardava solo l’impugnazione di licenziamento dinanzi al giudice tedesco e non le pretese azionate davanti al Tribunale di Lecco. Il motivo e’ infondato.

La Corte di Appello di Milano ha osservato che con l’accordo transattivo (doc. 14 prodotto in primo grado dalla convenuta) raggiunto davanti al giudice tedesco le parti avevano proceduto alla definizione ogni reciproca pretesa derivante dai contratti conclusi dalle medesime, definizione delle pretese azionale non solo davanti al Tribunale di Mannheim, ma anche di quelle fatte valere dinanzi al Tribunale di Lecco.

A tale valutazione, sorretta da adeguata e coerente motivazione, il ricorrente si limita ad opporre una diversa interpretazione dell’anzidetto accordo senza alcuna indicazione dei criteri ermeneutici violati, il che non e’ consentito in sede di legittimita’.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2113 c.c. e vizio di motivazione su un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Rileva al riguardo che il giudice di appello ha attribuito all’accordo anzidetto valenza analoga a quella che l’art. 2113 c.c. conferisce alle transazioni concluse dinanzi al giudice italiano, fondando la propria erronea decisione sul par. 5, il quale genericamente parla di “ogni reciproca pretesa”, senza che risultino elementi denotanti la chiara volonta’ e consapevolezza del lavoratore di rinunciare (o transigere) specifici e determinati diritti. Anche questa censura non coglie nel segno e non merita quindi di essere condivisa.

La Corte di Appello ha qualificato la transazione intervenuta davanti a giudice tedesco come transazione giudiziale ex art. 410 c.p.c., per essere state assicurate dinanzi a quell’autorita’ giudiziaria straniera, appartenente a d altro Paese dell’UE, tutte le garanzie difensive sottese all’art. 410 c.p.c. e dall’art. 2113 c.c.. La stessa Corte ha osservato che in ogni caso la transazione stessa non risultava impugnata nel termine di cui all’art. 2113 c.c., comma 2.

In sostanza secondo il giudice di appello le condizioni e le modalita’ della transazione giudiziale tedesca rispondono alle esigenze di tutela e garanzia dei diritti del lavoratore assicurate dall’ordinamento italiano.

Le contrarie osservazioni del ricorrente sottopongono pertanto a questo giudice di legittimita’ un diverso e non consentito riesame dell’intervenuto accordo transattivo, che il giudice di appello ha valutato, come gia’ evidenziato, sulla base di motivazione immune da vizi logici e giuridici.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia, con particolare riferimento all’omessa spiegazione delle ragioni per le quali alla transazione tedesca dovrebbe attribuirsi valenza pari alla conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185, 40 e 411 c.p.c..

Il ricorrente aggiunge che non risulta comunque effettuata alcuna comparazione tra le norme tedesche e quelle italiane al fine di giustificar una simile “equiparazione”. Anche questo motivo e’ privo di pregio e va disatteso.

Si richiamano sul punto le considerazioni svolte in relazione al precedente motivo, avendo il giudice di appello proceduto a mettere a confronto la transazione giudiziale conclusa secondo l’ordinamento tedesco con quella disciplinata (l’ordinamento italiano ed avendo ritenuto che le garanzie offerte al lavoratore per la validita’ delle rinunce e transazioni corrispondessero nei due ordinamenti.

4. In conclusione il ricorso e’ destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

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