Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15805 del 23/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 23/07/2020), n.15805
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10451-2019 proposto da:
G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato FABRIZIO MOBILIA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, RISCOSSIONE SICILIA SPA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 594/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il
12/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA
LA TORRE.
Fatto
RITENUTO
che:
G.S. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione cartella di pagamento Tassa Automobilistica anno 2000, ha rigettato l’appello del contribuente sull’illegittima compensazione delle spese processuali. La CTR ha rilevato che “nonostante la soccombenza, possa ugualmente, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 15, essere disposta la compensazione delle spese laddove ricorrano giustificati motivi”. In particolare, ha ritenuto la CTR giustificati motivi la fondatezza nel merito della pretesa erariale, ritenuta non più attuabile solo per l’eccepita intervenuta prescrizione del relativo credito.
Riscossione Sicilia S.p.a. è rimasta intimata. Il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 e art. 92 c.p.c. (Motivazione illogica e radicalmente erronea e, quindi, sostanzialmente omessa o apparente), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 3 e 4, per aver la CTR giustificato il regolamento di integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del primo grado di giudizio.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che la condanna alle spese non ha una natura sanzionatoria, nè costituisce un risarcimento del danno, ma è un’applicazione del principio di causalità, per cui l’onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo. Inoltre, il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso atto indicati, ed ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo (Cass. n. 9754 del 2003).
E’ utile, altresì, premettere che la sentenza di primo grado oggetto d’impugnazione da parte del contribuente, unicamente per quanto concerne il capo sulle spese, è stata resa nel vigore dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione di cui alla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), al quale rinviava il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, per cui il potere discrezionale di disporre la compensazione parziale o totale delle spese di lite era subordinato o alla sussistenza della soccombenza reciproca o alla concorrenza “giustificati motivi”. In proposito, questa Corte (cfr. SS.UU. n. 20598 del 30 luglio 2008), ha più volte avuto modo di affermare che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale, in modo che le ragioni giustificatrici di detto provvedimento risultassero chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione, non potendo risolversi nell’uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti. (cfr. Cass., n. 25594/2018).
Ebbene, nella fattispecie in esame, in applicazione dei superiori principi, la motivazione della CTR è errata in quanto illogica, laddove ha ritenuto “giustificati motivi” la fondatezza nel merito della pretesa erariale, non più attuabile solo per l’intervenuta prescrizione. Ed infatti, la prescrizione ha costituito l’unico motivo di impugnazione della cartella esattoriale, integralmente accolto dal giudice di merito, non rendendo necessario l’accertamento sulla fondatezza nel merito della pretesa tributaria per la mancanza di relativi motivi di doglianza, non ravvisandosi, dunque, in merito nessuna soccombenza reale o virtuale in capo al contribuente.
Il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza conseguentemente cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di
legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020