Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15805 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 08/06/2017, dep.23/06/2017),  n. 15805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12488-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO

MEZZACAPO 48, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FEGATILLI,

rappresentata e difesa dagli avvocati MICHELE MIRENGHI e STEFANO

VITI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6052/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l’appello di N.L. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Rieti. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione della contribuente contro gli avvisi di accertamento in materia IRPEF, per l’anno 2007;

che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha affermato che, non avendo avuto l’Ufficio alcuna interlocuzione con la contribuente, la cartella sarebbe stata nulla.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5 (nel testo anteriore alle modifiche della L. n. 122 del 2010), della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 nonchè del D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1 convertito nella L. n. 122 del 2010, in relazione all’art. 360, n. 3, giacchè la CTR avrebbe erroneamente previsto come condizione di validità dell’accertamento sintetico il previo contraddittorio fisco/contribuente;

che l’intimata ha resistito con controricorso;

che il motivo è fondato;

che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli “non armonizzati”, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento sintetico in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, nella formulazione introdotta del D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità (come nella specie) sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale (Sez. 6 – 5, n. 11283 del 31/05/2016);

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lazio, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi sopra indicati, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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