Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15805 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. I, 07/06/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 07/06/2021), n.15805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 505/2017 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Emanuele

Gianturco n. 11, presso lo studio dell’Avvocato Emiliano Marchisio,

rappresentato e difeso dall’Avvocato Fabrizia De Nigris, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, in persona del curatore

Dott. L.S., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

della Libertà n. 10, presso lo studio dell’Avvocato Francesca

Colombaroni, rappresentato e difeso dall’Avvocato Aurelio Marino,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso successivo:

C.S., in proprio e in rappresentanza dello Studio

Associato Avv. C., elettivamente domiciliato in Roma, Via G.

Pisanelli n. 2, presso lo studio dell’Avvocato Stefano Di Meo, che

lo rappresenta e difende, unitamente a sè medesimo, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, in persona del curatore

Dott. L.S., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

della Libertà n. 10, presso lo studio dell’Avvocato Francesca

Colombaroni, rappresentato e difeso dall’Avvocato Aurelio Marino

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli depositato il 29/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/3/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS Stanislao, che chiede che il

presente ricorso sia rimesso alle Sezioni Unite della Corte di

Cassazione.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il giudice delegato al fallimento di (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione non ammetteva al passivo della procedura il credito professionale vantato dal Dottore Commercialista P.M. e dall’Avvocato C.S. per l’attività di consulenza rispettivamente prestata in favore della società in bonis nel corso di una prima procedura concordataria, sviluppatasi nelle forme di cui alla L. Fall., art. 161, comma 6 e non approdata ad una apertura del concordato, e di una successiva procedura concordataria dichiarata anch’essa inammissibile in limine.

L’esclusione trovava fondamento, oltre che nella mancata specificazione della quota dell’attività congiunta rispetto alla quale la domanda era avanzata, nella valutazione di fondatezza dell’eccezione di inadempimento sollevata dal curatore.

2. Il Tribunale di Napoli, a seguito dell’opposizione proposta sia dal Dott. P. che dall’Avv. C., riteneva che ambedue i professionisti non avessero esattamente adempiuto le obbligazioni a cui erano tenuti, avendo espletato l’incarico sulla base di scelte interpretative tali da compromettere il buon esito sia della prima che della seconda proposta concordataria e dunque legittimanti la fondatezza dell’exceptio inadimpleti contractus sollevata dalla curatela.

3. Per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione hanno proposto separati ricorsi P.M. e C.S. prospettando il primo un unico motivo di doglianza, il secondo tre mezzi di impugnazione.

Il fallimento di (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione ha resistito con controricorso rispetto ad ambedue le impugnazioni.

L’intimato Avv. M.M. non ha svolto difese.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380 bis.1 c.p.c., sollecitando la remissione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte.

Tutte le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Il motivo di ricorso proposto da P.M. denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 111, comma 2 e art. 12 preleggi: il Tribunale aveva ritenuto – in tesi – che la prestazione professionale resa, per il solo fatto che la procedura concordataria non fosse stata ammessa, dovesse rientrare nell’area della non funzionalità della proposta e del conseguente inadempimento dei professionisti.

Al contrario la mancata apertura della procedura concordataria non ostava all’ammissione del credito e al riconoscimento della prededuzione, dovendosi avere riguardo alla funzionalità delle prestazioni professionali, svolte in termini di adeguatezza e idoneità ad una composizione della crisi imprenditoriale.

5.1 Il primo motivo del ricorso prospettato dall’Avv. C. denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2236 c.c.: il Tribunale, riferendo peraltro l’inadempimento del ricorrente a scelte tecniche che invece erano state correttamente effettuate dal legale, non aveva tenuto in considerazione che il professionista intellettuale è chiamato ad adempiere un’obbligazione di mezzi, di modo che si doveva valutare il suo adempimento non in considerazione del risultato conseguito, ma della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, da commisurare alla natura dell’attività esercitata.

Nessun inadempimento poteva essere ascritto al C. in questa prospettiva e comunque, quand’anche si fosse voluta ipotizzare la sussistenza di una qualche omissione, non sarebbe stato possibile sostenere che senza questa il risultato sarebbe stato raggiunto.

5.2 I secondo motivo proposto dall’Avv. C. assume la violazione della L. Fall., art. 111, in quanto il Tribunale avrebbe disatteso plurimi e consolidati orientamenti giurisprudenziali che riconoscevano il diritto del professionista a veder riconosciuta, de plano e senza restrizioni, la prededuzione per il credito derivante dall’assistenza nella predisposizione della domanda di concordato.

A tal fine occorreva valutare la strumentalità dell’attività professionale all’accesso alla procedura concordataria, mentre non assumevano rilievo l’utilità per la massa dei creditoria e il fatto che la stessa avesse determinato quanto meno l’apertura della procedura concordataria.

5.3 Il terzo motivo di ricorso presentato dall’Avv. C. prospetta la violazione dell’art. 2751-bis c.c., n. 2, dato che il credito per le prestazioni professionali rese doveva godere, quanto meno, di tale prelazione.

6. Tanto il primo motivo del Dott. P., quanto il primo motivo dell’Avv. C., da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.

6.1 Giova premettere che, in linea generale, l’ammissione del credito al passivo della procedura involge un’indagine sull’esistenza del credito dell’istante nei confronti del fallito, da compiersi secondo i generali criteri civilistici.

La collocazione del credito in prededuzione richiede, invece, un’analisi in merito al ricorrere dei presupposti perchè il credito, ove riconosciuto esistente, possa essere soddisfatto con la precedenza processuale riconosciuta dalla L. Fall., art. 111-bis (Cass. 15724/2019).

La prospettiva di esame dei due diversi profili contenuti nella domanda di ammissione al passivo in prededuzione interessa perciò piani – l’uno sostanzialistico, l’altro procedurale – diversi e autonomi fra loro.

La differenza ontologica dei differenti profili impone un’inevitabile consequenzialità nell’analisi dei piani interessati dalla domanda in discorso, giacchè la questione della precedenza processuale nella soddisfazione acquisisce attualità e rilievo se e nella misura in cui il credito venga riconosciuto esistente ed ammesso nel novero del passivo.

Il che significa, in altri termini, che la questione della prededuzione non può essere anteposta o sovrapposta all’indagine sull’adempimento, così come è del tutto inutile indugiare sulla stessa una volta che il credito risulti insussistente.

6.2 La critica mossa dal Dott. P. intende stigmatizzare l’affermazione del Tribunale secondo cui la prestazione professionale, per il solo fatto che la proposta di concordato non fosse stata ammessa, dovesse rientrare nell’area della non funzionalità della proposta e del conseguente inadempimento dei professionisti, quando invece a tal fine era sufficiente constatare come il professionista avesse agito per consentire al debitore l’accesso alla procedura concordataria, “operando indubbiamente in funzione del concordato ed integrando così l’ipotesi della prededuzione prevista dalla L. Fall., art. 111”.

Una simile doglianza confonde i due piani dell’adempimento e della prededuzione, creando una indebita promiscuità fra loro e ritenendo che la soluzione positiva assegnata ad un punto della domanda di ammissione al passivo (circa la collocazione in prededuzione) comporti un’automatica e analoga soluzione anche rispetto all’altra richiesta presentata (al fine dell’ammissione del credito al passivo), quando invece – secondo una consequenzialità logico-giuridica che si muove in senso opposto – occorre muovere dalla verifica dell’esistenza del credito per poi interrogarsi sulla possibilità di soddisfarlo in via prioritaria.

Questo errore di prospettiva fa sì che la doglianza trascuri del tutto di confrontarsi con gli argomenti addotti dal giudice di merito al fine di sostenere che, a fronte dell’exceptio inadimpleti contractus sollevata dalla curatela, non era stata raggiunta la prova di un corretto adempimento della prestazione (ed anzi risultava – sulla base dei “profili inconfutabili” dettagliatamente elencati a pag. 12 del decreto impugnato – che l’opera professionale di ambedue i professionisti, “oltre ad essere carente sotto il profilo della completezza e della correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori”, “si era tradotta nell’elaborazione di un piano e di una proposta tale da non consentire allo stesso attestatore una previsione di tipo prognostico e congetturale in ordine all’attuabilità del programma concordatario”; pag. 13).

In mancanza di compiuta critica all’accertamento dell’inesistenza del credito, non essendo a tal fine sufficiente la generica allegazione dell’esistenza di una obbligazione di mezzi e non di risultato stante la natura professionale dell’opera prestata, gli argomenti fondati sul carattere funzionale della prestazione, L. Fall., ex art. 111, a prescindere dall’apertura della procedura concordataria sono privi di alcuna decisività ai fini del decidere.

6.3 L’Avv. C., dal canto suo, sostiene invece che l’incarico professionale conferitogli aveva trovato “puntuale esecuzione” (pag. 12), nega l’esistenza di alcun suo inadempimento e assume, di conseguenza, “l’infondatezza delle deduzioni di cui al decreto impugnato” (pag. 13).

Una simile critica non evidenzia alcuna criticità in punto di diritto in capo alla decisione impugnata ed adduce, invece, un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa.

Allegazione, questa, che non solo si pone al di fuori dei limiti propri del mezzo di impugnazione utilizzato, ma esprime anche un dissenso rispetto ad un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte.

7. Rimangono assorbiti, in senso improprio, gli ulteriori motivi proposti dall’Avv. C..

In vero, una volta esclusa l’esistenza di un credito da ammettere nel novero del passivo della procedura, risulta del tutto inutile discorrere della collocazione che il credito avrebbe avuto nel caso in cui fosse stato ammesso.

8. Per tutto quanto sopra esposto entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i separati ricorsi presentati da P.M. e C.S..

Condanna P.M. al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 8.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Condanna C.S. al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuno dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

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