Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15804 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/07/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 29/07/2016), n.15804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7577 – 2014 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SANTIAGO DEL

CILE 7, presso lo studio dell’avvocato FRANCO MATERA, rappresentata

e difeso dall’avvocato VITTORIO NISTA, giusta mandato e procura

speciale ai margini del ricorso;

– ricorrente-

– intimato –

avverso la sentenza n. 1821/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI del

23/01/2014, depositata il 19/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11/04/2016 dal Consigliere Dott. Relatore SCALISI Antonino.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. I.O., titolare di una macelleria in Poggio Imperiale, asseriva di essere creditore del sig. T.G., per avere fornito, a questi, carni fresche macellate e di non essere stato pagato. Poichè a tale pagamento non avevano provveduto neanche gli eredi di T.G., nonostante l’invito rivolto a questi con lettera raccomandata del 21 marzo 2002, dava seguito alla procedura monitoria chiedendo ed ottenendo, dal Tribunale di Lucera, decreto ingiuntivo, per l’importo di Euro 5.797,07, nei confronti degli eredi di T.G. ( V.M., T.A., T.L. e Tr.Gi.).

Tale decreto veniva opposto dagli eredi di T., eccependo l’avvenuta prescrizione del credito, nel merito l’infondatezza della domanda in quanto il loro dante causa aveva pagato la merce che gli era stata fornita dal sig. I., come dimostrato dalle fatture esibite sulle quali risultavano annotati l’avvenuto pagamento con rimessa diretta, il notevole lasso di tempo dalle forniture (1994) la mancanza di prova del credito vantato, che non poteva fondarsi sulle fatture poste a base della procedura. Sempre nel merito, eccepivano l’illegittimità del decreto opposto in quanto in caso di successione mortis causa di più eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio si determinava un frazionamento pro quota dell’originario debito del de cuius fra i vari aventi causa.

Parte opposta si costituiva, contestando le argomentazioni avverse e chiedeva la provvisoria esecuzione del decreto che gli veniva concessa.

Il Tribunale di Lucera con sentenza n. 2 del 2007, disattesa l’eccezione di prescrizione, accoglieva l’opposizione, revoca il decreto ingiuntivo, ponendo le spese processuali a carico dell’opposto.

La Corte di appello di Bari, pronunciandosi su impugnazione di I.O., accoglieva l’appello per quanto di ragione e condannava gli appellati (eredi di T.G., ciascuno in proporzione della propria quota ereditaria, al pagamento in favore dell’appellante della somma di Euro 5.797,07, oltre interessi legali dal 19 marzo 2002, data della costituzione in mora, condannava gli appellanti al pagamento delle spese di lite. Secondo la Corte di Bari la pretesa creditoria di I. era stata dimostrata per quanto a sostegno del diritto di credito azionato non vi erano soltanto i documenti allegati dal creditore, ma anche quelli prodotti dai debitori ingiunti e, soprattutto, l’impostazione difensiva degli stessi opponenti, i quali non avevano minimamente contestato i fatti costitutivi della domanda, ma si erano limitati ad eccepire l’avvenuto pagamento dei relativi debiti omettendo tuttavia, di fornire la prova dei fatti estintivi della pretesa creditoria. Trattandosi di credito di valuta e non di valore, lo stesso non era soggetto automaticamente a rivalutazione, la condanna degli eredi andava effettuata per quota e non in solido tra di loro.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dagli eredi di T.G. con ricorso affidato a due motivi. I.O. intimato in questa fase, non ha svolta attività giudiziale.

In data 30 marzo 2016, i ricorrenti, come sopra indicati, hanno depositato nella Cancelleria della Sesta Sezione Ovile della Corte di Cassazione atto di rinuncia al presente ricorso a firma di tutti i ricorrenti, nonchè dell’avv. Nista Vittorio, chiedendo la compensazione delle spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, il Collegio, preso atto della rinuncia al ricorso formulata dai ricorrenti e ritenuto che la rinunzia comporta l’estinzione del processo di cassazione, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 3, (nel testo sostituito dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1) e dell’art. 390 stesso codice, dichiara l’estinzione del processo.

Non occorre provvedere al regolamento delle spese, posto che I.O., intimato, in questa fase non ha svolto alcuna attività giudiziale.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera del Consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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