Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15804 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 23/07/2020), n.15804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29003-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G.

MAZZINI, 27, presso lo studio dell’avvocato GIULIA NICOLAIS, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1588/8/2018 della COMMISSIONE ‘TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 12/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per rendita catastale di unità immobiliare sita in (OMISSIS), L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in quanto spedito tramite servizio di posta privata il 20 gennaio 2017 e ricevuto il 27 gennaio 2017 (CTR), in relazione a sentenza della CTP di Roma dep. il 28 novembre 2016 (come affermato dalla controricorrente e verificato dall’esame del fascicolo di merito).

La contribuente, costituita in appello il 7 aprile 2017, si costituisce con controricorso nel presente giudizio e deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. O), ex art. 360 c.p.c., n. 3;

2.col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 156 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere l’appellato sanato le eventuali irregolarità della notifica con la sua tempestiva costituzione in giudizio;

3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

3.1.Va premesso che la giurisprudenza richiamata dall’Agenzia, che ha riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al D.Lgs. n. 58 del 2011, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata, è riferita esclusivamente agli atti di natura amministrativa (cfr. Sez. Un. 8416 del 2019). Non riguarda pertanto il caso di specie, relativo non già a notifica di atto amministrativo, ma a notificazione di atto processuale, qual è l’atto di appello.

Le Sez. Un., con la citata sentenza, hanno infatti riconosciuto in capo al servizio di posta universale (Ente Poste, poi società Poste Italiane s.p.a.), la riserva esclusiva di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al C.d.S. (fino alla data di liberalizzazione dei servizi ex L. n. 124 del 2017). Ciò in quanto, nel regime nazionale successivo alla direttiva n. 2008/6/CE e anteriore a quello introdotto dalla novella del 2011 – così come nel regime successivo a tale novella e antecedente alla L. n. 124 del 2017 – a Poste Italiane s.p.a. la riserva in via esclusiva del servizio della notificazione a mezzo posta degli atti processuali è correlata all’esclusivo riconoscimento del diritto speciale, in virtù del quale la veridicità dell’apposizione della data mediante proprio timbro è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, giacchè la si riferisce all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle proprie funzioni (tra varie, Cass. 4 giugno 2018, n. 14163 e 19 luglio 2019, n. 19547).

3.2. La questione, invece, della notifica degli atti giudiziari a mezzo di agenzia di recapito privata è stata rimessa alle Sez. Un., che con sentenza n. 299/2020 hanno statuito la nullità e non l’inesistenza della notifica effettuata da Agenzia di recapito privata, ed enunciato i principi di diritto secondo cui: “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”.

E’ stato altresì statuito che: “va verificata la tempestività della notifica effettuata attraverso una agenzia di recapito privata, stante la assenza di certezza legale della data di consegna del plico all’operatore di posta privata, in mancanza di titolo abilitativo, ossia di licenza individuale attributiva delle prerogative inerenti ai pubblici poteri, e la necessaria valorizzazione, ai fini del termine di decadenza per la proposizione del gravame, della data di ricezione dell’atto da parte dell’appellato”(Sez. Un. 299/2020, cit.).

Tale accertamento, riqualificando i motivi dedotti dalla ricorrente come error in procedendo, consentito a questa Corte, ha consentito di verificare la tempestività dell’appello. 4.Dalla verifica del fascicolo di merito, emerge che la sentenza di primo grado era stata depositata in data 28 novembre 2016, e l’appello, in base alla data risultante dalle controdeduzioni del contribuente del 7 aprile 2017, risulta pertanto tempestivo, in quanto, in mancanza di ulteriori elementi probatori idonei a comprovare la tempestività dell’appello, esso risulta proposto nel termine di sei mesi dalla data di deposito della sentenza (D.Lgs. n. 546 del 1992, ex. art. 49 e s.s. e art. 327 c.p.c.) sulla base della data di costituzione in appello del contribuente.

5. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020.

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