Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15804 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. I, 07/06/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 07/06/2021), n.15804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7431/2016 proposto da:

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Panico Filomena, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 04/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/03/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto il rigetto

del ricorso principale ed incidentale.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Il Ministero della Giustizia ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione del decreto del Tribunale di Napoli n. 5256/2015 del 4 dicembre 2015, che ha accolto in parte la domanda svolta da C.A.. Questi aveva chiesto di accertare il grave pregiudizio dei propri diritti soggettivi subito durante la detenzione presso le Case Circondariali di (OMISSIS) in violazione dell’art. 3 della CEDU e di condannare il Ministero della Giustizia al risarcimento del danno; il Tribunale, ritenuto che si verteva in tema di responsabilità di tipo contrattuale, ha accertato la responsabilità ed il danno in relazione a 540 giorni di detenzione e lo ha quantificato in Euro 4.320,00.

C. ha replicato con controricorso e ricorso incidentale articolato in un unico mezzo.

Il PG ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Il Ministero denuncia la violazione dell’art. 2947 c.c., nonchè della L. n. 354 del 1975, art. 35 ter e si duole che il Tribunale abbia configurato l’illecito dello Stato come responsabilità da inadempimento di obbligazioni senza obblighi primari di prestazione (cd. responsabilità da contatto sociale), con conseguente applicazione del termine ordinario di prescrizione contenuta nell’alveo dell’art. 2946 c.c..

1.2. Il motivo è infondato.

Trova applicazione, nel caso di specie, il principio già affermato a Sezioni Unite della Corte secondo il quale “Il diritto ad una somma di denaro pari a otto Euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all’art. 3 della CEDU, previsto dalla L. n. 354 del 1975, art. 35-ter, comma 3, come introdotto dal D.L. n. 92 del 2014, art. 1, conv. con modif. dalla L. n. 117 del 2014, si prescrive in dieci anni, trattandosi di un indennizzo che ha origine nella violazione di obblighi gravanti “ex lege” sull’amministrazione penitenziaria. Il termine di prescrizione decorre dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle su indicate condizioni, salvo che per coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del D.L. cit., rispetto ai quali, se non sono incorsi nelle decadenze previste dal D.L. n. 92 del 2014, art. 2, il termine comincia a decorrere solo da tale data” (Cass., Sez. U. n. 11018 del 08/05/2018; Cass. n. 21789 del 29/08/2019): ne consegue che la decisione impugnata è immune dal vizio denunciato.

2.1. Con il ricorso incidentale C. ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè la contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio, in relazione alla compensazione delle spese di lite disposta dal primo giudice “attesa la novità della materia trattata”. Si duole che non sia stata valorizzata la soccombenza della controparte e sostiene che la compensazione non può fondarsi su ragioni concernenti la natura della materia trattata, ma deve riferirsi a circostanze specifiche della controversia.

2.2. Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha motivato circa la compensazione delle spese in ragione della novità della materia trattata e la decisione risulta immune da vizi, poichè non risulta violato il principio della soccombenza, così ribadendo che il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. n. 24502 del 17/10/2017; Cass. n. 26912 del 21/11/2020).

Infine, va osservato che il vizio motivazionale non risulta dedotto in maniera conforme al modello legale (Cass. Sez. U. 8053/2014, 8054/2014; Cass. Sez. U. n. 33017/2018).

3. In conclusione, sia il ricorso principale che il ricorso incidentale vanno rigettati.

In ragione della reciproca soccombenza le spese di legittimità vanno compensate.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale;

– Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA