Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15803 del 10/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 15803 Anno 2014
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA
sul ricorso 12978-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA in persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA, nella sua qualità di
beneficiaria del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PIETRO GUERRA, giusta procura a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 10/07/2014

- ricorrenti contro
SELVAGGIO GIOVANNI;

– intimato –

depositata il 12/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’8/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. UMANA ARMANO.

Ric. 2012 n. 12978 sez. M3 – ud. 08-05-2014
-2-

avverso la sentenza n. 4340/2011 del TRIBUNALE di NAPOLI,

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata in data 12-4-2011
ha rigettato l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la
sentenza del giudice di pace , che aveva accolto la domanda di
Selvaggio Giovanni, intesa ad ottenere il risarcimento del danno

somministrazione dell’energia elettrica corrente con detta s.p.a. che
avevano determinato il pagamento di bollette relative all’utenza con
costi aggiuntivi per le spese postali.
Il fondamento della domanda era stato individuato in relazione al
fatto che con deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, art. 6, comma, 4,
l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto
agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica
e, quindi, all’Enel, di “offrire al cliente almeno una modalità gratuita di

pagamento della bolletta” e che l’Enel non aveva ottemperato; che, in
ogni caso, l’Enel non aveva informato l’attore della possibilità di pagare
senza oneri aggiuntivi, così violando gli oneri di informazione
incombenti su di

essa

come professionista.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Enel
servizio elettrico s.p.a., sia nella qualità di procuratore speciale di Enel
Distribuzione che nella qualità di beneficiaria del relativo ramo
d’azienda.

Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 della L. 14 novembre 1995, n. 481, assumendosi

che la deliberazione n. 200 del 1999 e particolarmente l’art. 6, comma
4, di essa non ha avuto l’effetto di integrare il contratto di utenza,

perché la legge n. 481 del 1995 e in specie l’art. 2, comma 12, lettera h)

conseguito da una serie di inadempimenti del contratto di

di essa attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema di
produzione ed erogazione di servizi, risultando l’art. 6, comma 4 della
citata deliberazione estranea a tale ambito.
Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione del
Tribunale su come la previsione del suddetto art. 6, comma 4 della

comma 12, lett. h) legge n. 485/1995.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 2, comma 12, lettera H) , della legge n. 481/95 in relazione
all’art. 1196 cod. civ., nonché insufficiente e contraddittoria
motivazione, relativamente all’attribuzione, da parte del Tribunale, del
potere all’i-kEEG di incidere sull’art. 1196 cod. civ., che invece sarebbe

escluso in forza della norma di legge richiamata.
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art.1339 cod. civ., sotto il profilo che erroneamente il Tribunale

avrebbe attribuito comunque efficacia integrativa del contratto all’art.
6, comma 4, citato, invocando l’art. 1339 cit.. .
2. I primi quattro motivi vanno esaminati congiuntamente, perché,
sotto vari profili, prospettano una unica censura e cioè l’inidoneità
dell’art. 6, comma 4 della cit. deliberazione a svolgere efficacia

integrativa del contratto.
2.1.

Il Collegio ritiene di condividere quanto già statuito in

fattispecie assolutamente identica con sentenza 30.8.2011, n. 17786 e
che, quindi, l’art. 6, comma 4, della deliberazione non abbia
determinato in alcun modo nè l’inserimento della relativa previsione
nel contratto di utenza, nè l’integrazione di esso (principio poi
riaffermato numerose volte). A tal fine va ribadito che il potere
normativo secondario dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai
sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella
4
Ric. 2011 n. 13001 sez. M3 – ud. 07-11-2012

deliberazione cit. potesse essere ricondotta all’ambito del citato art. 2,

previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento
di servizio, di cui al comma 37 del citato art. 2, possono in via riflessa
integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza
individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma
alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive

comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o
consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione
speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta – non la
consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la
deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e
consumatore. Tuttavia la normazione o l’atto di esercizio di poteri
amministrativi precettivi a contenuto collettivo ai sensi dell’art. 2,
comma 12, lett. h), con i limiti indicati, in tanto può integrare,
attraverso la mediazione dell’integrazione del regolamento di servizi, i
contratti di utenza individuale in quanto ricorra l’imposizione di un
precetto specifico che non lasci al destinatario alcuna possibilità di
scelta sui tempi e sui modi.
2.2.

Ciò posto, si osserva che — come già evidenziato nella cit.

sentenza n. 17786 del 2011, alle cui argomentazioni può farsi rinvio – la
previsione della deliberazione n. 200 del 1999, art. 6, comma 4,
imponendo all’esercente “di offrire al cliente almeno una modalità

gratuita di pagamento della bolletta” si connotava certamente come
prescrizione del tutto inidonea ad integrare una clausola di contenuto
determinato, come già affermato nei precedenti di questa Corte. In
realtà, una prescrizione come quella in discorso, per la sua
indeterminatezza assegnava all’esercente una sorta di obbligo di
perseguimento di un risultato con ampi poteri di scelta, salva la
valutazione dell’A.E.G.G. circa il raggiungimento del risultato
5
Ric. 2011 n. 13001 sez. M3 – ud. 07-11-2012

e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga

attraverso i poteri di ispezione, accesso ed acquisizione di
documentazione e notizie.
Deve, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte
escludersi che la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della deliberazione
dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la modifica o

della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza sia
ai sensi dell’art. 1339 c.c., che dell’art. 1374 c.c..
3. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione sulla
base dello scrutinio complessivo ed unitario dei primi quattro motivi,
assorbiti gli altri. La sentenza va cassata.
La causa si presta ad essere decisa nel merito, in quanto non
occorrono accertamenti di fatto per ritenere che la domanda va
ngettata.
Quanto alle spese processuali, esistono giusti motivi per
compensare quelle dei due gradi di mento, mentre le spese del
giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione

. Cassa la

sentenza impugnata e, pronunciando sul merito, rigetta la domanda
della parte intimata. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna
l’intimato alla rifusione alle parti ricorrenti delle spese del giudizio di
cassazione liquidate, ex D.M. 10-3-14 n.55, in € 600,00 ,di cui C
400,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi oltre accessori come per
legge.
Roma, 8 maggio 2014.

integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA