Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15803 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. I, 07/06/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 07/06/2021), n.15803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17896/2016 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in Roma, in via Panama n.

74, presso lo studio dell’avvocato Iacobelli Emilio, rappresentato e

difeso dall’avvocato Casertano Rosina, con procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.G.;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

10/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2020 dal Cons. relatore Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con decreto del 29.9.15, il Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso proposto da L.G., rideterminò le modalità d’incontro tra il coniuge separato, C.G., e i due figli minori, modificando le condizioni della separazione consensuale del (OMISSIS). In particolare, l’accordo tra i coniugi prevedeva che i minori trascorressero con il padre due fine-settimana al mese, suddividendo tra i genitori un terzo fine-settimana; in sede di modifica furono confermati gli incontri con il padre per due fine-settimana al mese, con ulteriori due incontri settimanali nel pomeriggio e la mattina (escludendo dunque il terzo fine-settimana condiviso tra i genitori).

Il C. propose reclamo per conseguire il ripristino delle condizioni originarie, che la Corte d’appello con decreto del 10.5.16, accolse, osservando che: il gravame – pur generico e oscuro in molti punti – era fondato essendo congrua l’eliminazione degli incontri infrasettimanali, di fatto inattuabili e fonte di disguidi e contrasti. Pertanto, la Corte territoriale, considerando anche la residenza del reclamante in (OMISSIS) (mentre i minori risiedevano con la madre a (OMISSIS)) modificò tale calendario, disponendo che il padre avrebbe potuto tenere con sè i minori due fine-settimana al mese e in un terzo (dal sabato alla domenica), ferme restando le modalità in atto per le festività e il periodo feriale.

C.G. ricorre in cassazione con quattro motivi.

Non si è costituita la L..

Diritto

RITENUTO

Che:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., nonchè omessa e contraddittoria motivazione su fatti decisivi, avendo la Corte d’appello pronunciato senza valutare gli atti di causa, decidendo sulla base dell’interrogatorio della minore, condotto senza previa conoscenza dei fatti di causa, le cui dichiarazioni avevano evidenziato la necessità di continuità, stabilità affettiva ed educativa dei figli con il padre.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116, c.p.c., nonchè omessa e contraddittoria motivazione, poichè la Corte territoriale non aveva correttamente valutato gli elementi probatori riguardo all’audizione della minore che ha riferito dell’assetto precedente alla modifica contestata (di fatto ancora applicato).

Il terzo motivo denunzia omessa e contraddittoria motivazione su fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, in quanto la Corte d’appello, incentrando la motivazione sull’unica audizione della minore, non aveva tenuto conto degli atti difensivi che avevano rimarcato l’intento della madre dei minori di elidere la costante presenza educativa ed affettiva del padre, in contrasto con la parte dell’accordo che prevedeva la possibilità dei minori di stare con il padre ogni volta che lo stesso fosse stato a (OMISSIS), previa comunicazione alla madre con 48 ore d’anticipo (e comunque non eccedendo i 45 gg. mensili).

Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.p.c. e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa, avendo la Corte territoriale modificato le modalità e i tempi degli incontri dei minori con il padre in maniera difforme dalle loro esigenze, ciò in contrasto con la premessa da cui muoveva il decreto impugnato.

Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente, va osservato che il decreto pronunciato dalla corte d’appello in sede di reclamo avverso il provvedimento del Tribunale in materia di modifica delle condizioni della separazione personale concernenti l’affidamento dei figli ed il rapporto con essi, ovvero la revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali fra i coniugi ed il mantenimento della prole, ha carattere decisorio e definitivo ed è, pertanto, ricorribile in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass., n. 11218/2013; Cass., n. 12018/2019).

I quattro motivi, esaminabili congiuntamente perchè tra loro connessi, sono inammissibili per difetto d’interesse. Invero, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe pronunciato sulla scorta della sola audizione della minore, senza tener conto del contenuto dei suoi atti difensivi e, in sostanza, modificando le modalità di visita del padre in maniera difforme dalle esigenze dei figli stessi.

Va osservato che l’interesse all’impugnazione – inteso quale manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo – deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l’esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (Cass., n. 3991/2020; Cass., n. 12637/2008).

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accolto in toto le richieste del reclamante, dirette ad ottenere il ripristino delle condizioni di frequentazione dei figli stabilite in sede di omologa, tenendo conto dei suoi impegni lavorativi in (OMISSIS) e correttamente procedendo all’audizione della minore quattordicenne al momento dell’audizione (22 aprile 2016, nascita nel 2002), la quale ha espresso la sua soddisfazione per l’assetto dei rapporti in atto (di fatto quello dell’omologa). Al riguardo, va rilevato che i minori, nei procedimenti giudiziari che li riguardano, non possono essere considerati parti formali del giudizio, perchè la legittimazione processuale non risulta attribuita loro da alcuna disposizione di legge; essi sono, tuttavia, parti sostanziali, in quanto portatori di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori. La tutela del minore, in questi giudizi, si realizza mediante la previsione che deve essere ascoltato, e costituisce pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il suo mancato ascolto, quando non sia sorretto da un’espressa motivazione sull’assenza di discernimento, tale da giustificarne l’omissione (Cass., n. 16410/2020; Cass., S.U. 22238/2009).

Pertanto, non sussiste alcun interesse del C. di conseguire la richiesta modifica del provvedimento impugnato.

Il ricorso difetto, poi, di autosufficienza, in relazione alla possibilità per il padre di incontrare i figli ogni qual volta si trovi a (OMISSIS), sulla base di accordi con la madre, punto della doglianza sulla quale la Corte di merito non si sarebbe pronunciata, non avendo il ricorrente riprodotto nel ricorso l’atto nel quale tale domanda sarebbe stata proposta (Cass., n. 5344/2013) e che, comunque, appare anche nuova.

Nulla per le spese, in quanto la L. non si è costituita.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri titoli identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA