Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15802 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 01/02/2017, dep.23/06/2017),  n. 15802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17701-2015 proposto da:

NH ITALIA S.P.A., – C.F. e P.I. (OMISSIS) che ha incorporato la

società Grande Jolly S.p.A. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TORTONA, 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO LATELLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA AMATUCCI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ISCHIA, – P.I. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUGOTEVERE DEI MELLINI

17, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VITOLO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 864/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 02/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

riconvocata, non partecipata, del 16/03/2017 dal Consigliere Dott.

LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 864/03/2015, depositata il 2 febbraio 2015, non notificata, la CTR della Campania ha rigettato l’appello proposto dalla N.H. Italia S.p.A., nei confronti del Comune di Ischia e dell’Agenzia del Territorio Ufficio di Napoli, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Napoli, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento ai fini ICI per l’anno 2006, con il quale l’ente impositore aveva contestato il parziale versamento dell’imposta con riferimento a complesso alberghiero termale sito in (OMISSIS), posseduto dalla società fino al novembre 2010. La società con l’impugnazione proposta aveva contestato la determinazione della base imponibile del tributo sulla base di attribuzione di rendita catastale che non le era stata notificata dall’Agenzia del Territorio, deducendo anche il difetto di motivazione dell’atto impositivo.

Avverso la pronuncia della CTR, che ha pronunciato nel merito negando che fosse attribuibile rilevanza alcuna ad atto stragiudiziale di definizione della controversia intervenuto tra la società ed il Comune, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il Comune di Ischia e l’Agenzia delle Entrate (già Agenzia del Territorio) resistono con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 e della L. n. 212 del 2000, asart. 10 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la decisione impugnata ha affermato che “nessuna rilevanza può essere attribuita all’accordo extra-giudiziale stipulato dalla società appellante con il Comune di Ischia, all’insaputa dell’ufficio del territorio, atteso anche quanto comunicato da quest’ultimo con nota n. 14485 del 16 gennaio 2015”. La ricorrente in primo luogo rileva l’inesattezza di quanto affermato in punto di mancata conoscenza da parte dell’Agenzia del Territorio dell’accordo intervenuto tra le altre parti del giudizio, poichè l’atto di definizione n. 23842 del 2 ottobre 2014, con il quale il Comune di Ischia aveva definito in via di conciliazione stragiudiziale la controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento ICI per l’anno 2006 allora pendente in grado di appello dinanzi alla CTR della Campania, era stato portato a conoscenza dell’Agenzia del Territorio con notifica in data 10 ottobre e 18 novembre 2014.

Deduce quindi come la statuizione della CTR sia erronea in relazione alle norme indicate in rubrica, atteso che unico oggetto della lite decisa in grado d’appello dalla pronuncia in questa sede impugnata è costituito dall’avviso di accertamento ICI che vede come parti del rapporto tributario d’imposta l’ente locale e la società contribuente.

Il motivo è manifestamente fondato. Parte ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ha riportato nei suoi elementi essenziali l’atto di definizione n. 23842 del 2 ottobre 2014, prodotto dinanzi al giudice tributario d’appello, da cui si evince che tra la società ed il Comune di Ischia era intervenuta un’intesa conciliativa in relazione ad un più ampio contenzioso di cui la presente vicenda processuale è solo una parte.

In particolare, premesso che l’oggetto della presente controversia è unicamente l’impugnazione dell’avviso di accertamento ICI, essendo stata evocata in giudizio l’allora Agenzia del Territorio unicamente come terzo chiamato in causa e non essendo stata formulata in detto giudizio domanda di annullamento della rendita catastale, si rileva che il contenuto dell’accordo intervenuto tra ente impositore e società contribuente è originato proprio dalle parallele vicende del giudizio d’impugnazione dell’avviso di classamento con l’attribuzione di rendita catastale, quale rettificata dall’Ufficio, all’esito di denuncia DOCFA da parte della stessa contribuente, con riferimento al succitato complesso alberghiero in (OMISSIS).

Nell’atto di definizione stragiudiziale della lite, infatti, si conveniva La determinazione della somma di Euro 210.006,00 per la maggiore ICI dovuta per gli anni dal 2005 al 2010 proprio in ragione del parziale accoglimento, in primo grado, in separato giudizio, da parte della CIP di Napoli, con sentenza n. 17130/29/14 depositata il 26 giugno 2014, dell’impugnazione proposta avverso la rendita catastale attribuita con l’avviso di classamento impugnato, con l’intesa tra le parti che si sarebbe provveduto alla riliquidazione della maggiore ICI in caso di riforma della succitata sentenza.

Diversamente da quanto statuito dalla pronuncia in questa sede impugnata, l’accordo intervenuto tra Comune e contribuente era idoneo a determinare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti, essendovi nei confronti dell’allora Agenzia del Territorio, estranea a detto accordo, una situazione di litisconsorzio facoltativo (tra le altre si vedano Cass. sez. 5, 30 dicembre 2011, n. 30717; Cass. sez. 5, 16 dicembre 2011, nn. 27179, 27180, 27181 e 27182; Cass. sez. 5, 18 aprile 2007, n. 9203; Cass. sez. 5, 22 marzo 2006, n. 6386) e non interferendo in alcun modo detto accordo sulla determinazione della rendita catastale attribuita al complesso alberghiero, sub iudice in altro giudizio tra la società e l’Agenzia delle Entrate, ufficio del Territorio.

La sentenza impugnata va dunque cassata, ex art. 382 c.p.c., comma 3, senza rinvio in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, poichè il giudizio non avrebbe dovuto essere proseguito in presenza delle condizioni che legittimavano da parte della CTR la pronuncia di estinzione per cessazione della materia del contendere tra le parti ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, ciò che giustifica, in relazione al tenore dell’accordo, la compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti medesime.

PQM

 

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri, e cassa la sentenza impugnata.

Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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