Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15802 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/07/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 19/07/2011), n.15802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi,12 e domiciliata;

– ricorrente –

contro

P.L. residente a (OMISSIS), rappresentato e difeso,

giusta delega a margine del controricorso, dall’Avv. VACCARO

VALENTINA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Adelaide Ristori 9,

presso lo Studio Tigani Sava, Bontempi Vaccaro;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n.133/04/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Ancona – Sezione n. 04, in data 10/07/2007, depositata

il 09 ottobre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 giugno 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito l’Avv. Tigani Savi Antonio, per delega del difensore del

contribuente;

Presente il P.M. Dott.. SORRENTINO Federico, che ha espresso adesione

alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n.28850/2008, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n.133/04/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Ancona, Sezione n. 04, il 10.07. 2007 e DEPOSITATA il 09 ottobre 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’impugnazione del contribuente e riformato la decisione di primo grado, ritenendo illegittimo l’accertamento operato sulla base degli studi di settore.

2-11 ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di accertamento IRPEF, IVA ed IRAP dell’anno 2002, censura l’impugnata decisione, per violazione e falsa applicazione dell’artt. 149 c.p.c., L. n. 890 del 1982, art. 3, comma 2, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, convertito in L. n. 427 del 1993, insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi, nonchè per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c..

3 – L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

4- Il primo mezzo va esaminato alla luce del principio secondo cui “La natura sostanziale e non processuale (ne1 assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c.. Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza previsto dalle singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere di accertamento” (SS.UU. n. 19854/2004, n. 590/2006, n. 5450/2005, n. 17762/2002).

4 bis – Nel caso, in vero, è pacifico che l’avviso di accertamento è stato “notificato per il tramite servizio del postale in data 27.08.05” – pag.2 rigo 3 decisione impugnata) ed è, pure, circostanza incontroversa che il contribuente non ha eccepito che l’effetto sanante, connesso alla piena conoscenza dell’atto, si sia realizzato dopo la scadenza del termine fissato dalla legge per l’esercizio del potere di accertamento.

5 – Le altre censure vanno lette tenendo conto dei principi da ultimo fissati dalle SS.UU. di questa Corte con la Sentenza. N. 26635 del 18.12.2009.

E’ stato, infatti, deciso che “La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in se considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente, in tale sede quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standards” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente”.

Nell’occasione, è stato, pure, precisato che “la necessità che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una “grave incongruenza”, espressamente prevista dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993 n. 427, ai fini dell’avvio della procedura finalizzata all’accertamento, deve ritenersi implicitamente confermata, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva, dalla L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10 comma 1, il quale, pur richiamando direttamente l’art. 62 sexies citato, non contempla espressamente il requisito della gravità dello scostamento”.

5 bis – Alla stregua di tali principi, che danno continuità all’orientamento giurisprudenziale formatosi sulla base di precedenti pronunce (Cass. n. 23602, 26459 e 27648 del 2008 e n. 4148/2009, n. 8643/2007, n. 1797/2005), sembra debbano ritenersi infondate le altre doglianze, avuto riguardo, per un verso, al fatto che l’accertamento non ha esplicitato le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente e per le quali questi ha dichiarato di “non voler addivenire ad alcuna adesione” e sotto altro profilo che il mero scostamento dei dati reali dichiarati dal contribuente rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore, senza che l’Amministrazione finanziaria, cui siano state prospettate giustificazioni più o meno fondate, suffraghi la pretesa fiscale con ulteriori elementi inerenti la gravità dello scostamento, non è sufficiente a legittimare l’accertamento.

6 – Data la delineata realtà processuale, sulla base dei richiamati principi, si propone, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., di trattare la causa in Camera di Consiglio e di accogliere il primo mezzo per manifesta fondatezza e di rigettare gli altri mezzi, per manifesta infondatezza.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

La Corte, vista la relazione, il ricorso e la memoria 31.05.2011 dell’Agenzia, il controricorso, nonchè gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo le argomentazioni svolte nella relazione, in ordine alla doglianza relativa alla notifica dell’avviso di accertamento, ritiene di dover accogliere il primo motivo dell’impugnazione, per manifesta fondatezza, e dichiarare, invece, assorbiti gli altri mezzi, che, in ipotesi di riproposizione, potranno essere esaminati dal Giudice del rinvio; Considerato che, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR delle Marche, la quale procederà al riesame e, adeguandosi, ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso, cassa, in relazione, l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR delle Marche; dichiara assorbiti gli altri motivi.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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