Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15802 del 12/06/2019

Cassazione civile sez. I, 12/06/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 12/06/2019), n.15802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10693/2017 proposto da:

Comune di Canosa Di Puglia, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini 73/b, presso lo

studio dell’avvocato Roberto D’Addabbo che lo rappresenta e difende

in forza di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.P., D.F.N. e

D.F.S., nella qualità di eredi di D.F.B.,

D.S.M., D.M.P., N.L., elettivamente

domiciliati in Roma Via Virgilio 18 presso lo studio dell’avvocato

Carmine Grisolia e rappresentati e difesi dall’avvocato Sabino

Filomeno Aristide D’Ambra, in forza di procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 108/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 16/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/05/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Accogliendo conforme ricorso di C.P., D.F.N. e D.F.S., quali eredi di D.F.B., D.M.P., D.S.M. e N.L., titolari di crediti per un importo complessivo di Euro 169.714,54 nei confronti della Cooperativa C.N.A.O.E., già assegnataria del diritto di superficie sul suolo da destinare alla costruzione di case di tipo economico – popolare, il Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Canosa di Puglia in data 8/7/2008 ha emesso decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Canosa di Puglia per il predetto importo, oltre interessi e spese, dovuto dal nuovo aggiudicatario del suolo ai creditori istanti, come previsto dal Bando di gara e da apposite clausole contenute nel contratto preliminare e nel contratto definitivo di vendita fra l’aggiudicatario e il Comune, ed invece erroneamente versato al Comune e da questo trattenuto.

I ricorrenti avevano esposto che tali crediti, originariamente ammontanti a Lire 101.916.225 e poi lievitati sino all’importo ingiunto per spese processuali e interessi, erano stati accertati giudizialmente con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Trani del 25/9/1982, confermata dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 30/4/1984, ed erano stati azionati esecutivamente nei riguardi della Cooperativa C.N. A.O.E.; che con Delib. 9 luglio 1994, n. 62 il Comune di Canosa di Puglia, a seguito dell’inadempimento della predetta Cooperativa, aveva disposto la revoca della concessione del diritto di superficie; che in esito a Bando di gara, con Delib. 30 novembre 2006, n. 411, l’area era stata aggiudicata a tale D.G., con il quale erano stati stipulati il contratto preliminare e quello definitivo; che il predetto D., obbligatosi al soddisfacimento del credito vantato dai creditori istanti, aveva versato le somme relative all’Amministrazione Comunale contestualmente alla stipula del contratto definitivo in data 8/11/2007; che il Comune si era rifiutato di rimettere tali somme ai ricorrenti.

Con atto di citazione notificato il 10/10/2008 il Comune di Canosa di Puglia aveva proposto opposizione, contestando la pretesa, mentre i ricorrenti si erano costituiti in giudizio, chiedendo la conferma del decreto.

Con sentenza del 13/1/2011 il Tribunale ha accolto l’opposizione, ritenendo che il Comune non avesse mai assunto a suo carico l’obbligazione gravante sulla Cooperativa, revocando il decreto e condannando i convenuti opposti alla rifusione delle spese processuali del Comune.

2. I convenuti opposti hanno proposto appello contro la sentenza di primo grado, a cui ha resistito il Comune appellato.

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 16/2/2017, ha accolto il gravame e in totale riforma della sentenza di primo grado ha rigettato l’opposizione, confermando il decreto opposto e condannando il Comune alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio.

3. Avverso la predetta sentenza del 16/2/2017, notificata il 24/2/2017, con atto notificato il 21/4/2017 ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Canosa di Puglia, svolgendo tre motivi.

Con atto notificato il 31/5/2017 hanno proposto controricorso gli intimati, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Le parti contrapposte in data 11/6/2018 hanno presentato istanza congiunta di dichiarazione di cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse a spese compensate, producendo in allegato transazione tra di loro intercorsa e sottoscritta in data 7/6/2008.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I difensori delle parti hanno dato concordemente atto del sopravvenuto difetto di interesse in conseguenza della transazione sottoscritta dalle parti in data 7/6/2018, allegata all’istanza congiunta, e hanno concordemente richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di causa.

Tale situazione è stata l’oggetto di specifico intervento chiarificatore delle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno precisato che nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso. (Sez. U, n. 8980 del 11/04/2018, Rv. 650327 – 01).

2. In tal senso provvede questa Corte in conformità all’accordo e alla richiesta delle parti.

Non sussistono i presupposti ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, a spese integralmente compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2019

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