Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15802 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, MARITATO LELIO, giusta mandato in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimata –

e sul ricorso n. 23378/2007 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell’avvocato GULLO

ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall’avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE,

giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, MARITATO LELIO, giusta mandato in calce

alla copia notificata del controricorso e ricorso incidentale;

– resistente con mandato –

avverso il provvedimento n. 698/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 12/03/2007 r.g.n. 28 51/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. LA TERZA Maura;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e rigetto dell’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Brindisi rigettava la domanda proposta dall’odierna resistente per l’accertamento del diritto ad essere iscritta nell’elenco nominativo dei lavoratori agricoli a tempo determinato, ritenendo preclusa l’azione giudiziaria perche’ esercitata oltre il termine (120 giorni) previsto dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, conv.

in L. n. 83 del 1970.

La Corte d’appello di Lecce, nella sentenza qui impugnata, ha ritenuto non corretta la interpretazione delle norme di legge che regolano la materia e, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda. Ha osservato la Corte che la decorrenza del termine (di decadenza sostanziale) di cui all’art. 22 cit. e’ subordinata all’adozione di un provvedimento amministrativo formale, da portare a conoscenza dell’interessato, mentre, nella specie, il procedimento amministrativo contenzioso, aperto dal ricorso presentato dalla lavoratrice ai sensi del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, si era concluso senza che l’autorita’ competente si fosse espressamente pronunziata. Pertanto, secondo il giudice a quo, l’azione giudiziaria doveva considerarsi tempestiva, cosi’ come fondata era la pretesa di iscrizione, stante la provata esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato negli anni e per il numero di giornate indicate dall’appellante. Contro questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso fondato su un unico motivo. L’intimata resiste con controricorso e ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c.. L’INPS deduce violazione e falsa applicazione del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22, convertito, con modifiche, dalla L. 11 marzo 1970, n. 83, della L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 8 e, in connessione con questi, dell’art. 15 preleggi, dell’art. 148 disp. att. c.p.c, nel testo introdotto dalla L. n. 533 del 1973, art. 9, nonche’ del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, art. 11, oltre a vizio di motivazione. Critica la sentenza impugnata per non avere tenuto conto che la norma da ultimo citata assegna all’inutile decorso dei termini da essa stabiliti per la decisione del ricorso, valore di provvedimento tacito di rigetto, che deve ritenersi legalmente conosciuto dal destinatario in coincidenza con lo scadere dei termini anzidetti; conseguendone che (anche) dalla definizione in questa forma del procedimento amministrativo contenzioso decorre il termine di 120 giorni per opporsi in sede giudiziaria al provvedimento di non iscrizione ovvero di cancellazione. Questione controversa fra le parti e’ la individuazione del dies a quo di decorrenza del termine stabilito dal D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22, convertito nella L. 11 marzo 1970, n. 83, per l’esercizio dell’azione giudiziaria intesa a contestare i provvedimenti amministrativi (lesivi di diritti) adottati in materia di collocamento e di accertamento dei lavoratori agricoli. Il ricorso merita accoglimento.

E’ stato infatti gia’ affermato (Cass. n. 813 del 16/01/2007 seguita da moltissime altre conformi) che “In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all’interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall’art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l’inerzia della competente autorita’ a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto “ex lege” dall’interessato, al verificarsi della descritta evenienza. In quel caso la S.C. ha ritenuto errata l’interpretazione fornita dalla corte territoriale che aveva considerato tempestiva, facendone conseguire la sussistenza del diritto all’iscrizione, l’azione giudiziaria proposta da lavoratrice che, cancellata dagli elenchi nominativi, aveva esperito i rimedi amministrativi, proponendo l’azione giudiziaria solo dopo la scadenza del termine di centoventi giorni dal momento in cui era divenuto definitivo il procedimento di cancellazione, in esito alla conclusione del procedimento contenzioso nel senso del silenzio – rigetto del proposto gravame. A detto orientamento conviene dare continuita’, onde il ricorso principale va accolto e la sentenza impugnata va cassata, mentre resta assorbito il ricorso incidentale con cui la lavoratrice lamenta la omessa decisione sulla ulteriore domanda proposta riguardante il diritto alla indennita’ di disoccupazione per l’anno 1996.

Poiche’ non vi sono accertamenti da compiere all’esito del principio affermato, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo. Nulla per le spese dell’intero processo ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche del 2003.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, con assorbimento dell’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione: al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Nulla per le spese dell’intero processo.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

 

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