Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15801 del 29/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 29/07/2016, (ud. 05/11/2015, dep. 29/07/2016), n.15801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14603-2014 proposto da:

B.B.G., elettivamente domiciliato presso la CORTE

DI CASSAZIONE. PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato OLINDO DI FRANCESCO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che Io rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza a 965/2013 del TRIBUNALE di AGRIGENTO del

13/09/2013, depositata il 06/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/11/2015 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

B.B.G. propone ricorso per cassazione contro il Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento che ha dichiarato inammissibile l’appello a sentenza del GP per intempestività rilevando che la stessa era stata depositata il 24.3.2010 e l’appello rinotificato il 6/9.12.2010 dopo che alla prima udienza del 30.11.2010 il G.P. aveva rinviato al 19.4.2011 onerando l’appellante della rinotifica per non essere stato osservato il termine libero a comparire e richiamando giurisprudenza per cui il procedimento va introdotto con citazione alla controparte.

Il ricorrente lamenta 1) violazione degli artt. 164, 327, 342, 350 e 359 c.p.c. perchè la prima notifica era tempestivamente avvenuta il 21.7.2010 per il 24.11.2010; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. perchè, ritenendo erroneamente tardivo l’appello, la sentenza non si è pronunziata nel merito.

La prima censura è fondata con assorbimento della seconda.

La tempestività della prima notifica, per cui si è disposta la rinnovazione, rendeva ammissibile l’appello.

Dalla lettura degli atti emerge che l’appello è stato notificato il 21.7.2010 nel termine di sei mesi dal deposito della sentenza.

Esso era tempestivo atteso che la nullità ex art. 164 c.p.c. per l’assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello previsto risulta sanato per effetto della rinnovazione (art. 164 c.p.c., comma 2).

Donde l’accoglimento del ricorso con cassazione e rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Agrigento, in persona di altro Magistrato.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA