Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15801 del 29/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 29/07/2016, (ud. 05/11/2015, dep. 29/07/2016), n.15801
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14603-2014 proposto da:
B.B.G., elettivamente domiciliato presso la CORTE
DI CASSAZIONE. PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso
dall’Avvocato OLINDO DI FRANCESCO, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che Io rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza a 965/2013 del TRIBUNALE di AGRIGENTO del
13/09/2013, depositata il 06/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/11/2015 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
B.B.G. propone ricorso per cassazione contro il Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento che ha dichiarato inammissibile l’appello a sentenza del GP per intempestività rilevando che la stessa era stata depositata il 24.3.2010 e l’appello rinotificato il 6/9.12.2010 dopo che alla prima udienza del 30.11.2010 il G.P. aveva rinviato al 19.4.2011 onerando l’appellante della rinotifica per non essere stato osservato il termine libero a comparire e richiamando giurisprudenza per cui il procedimento va introdotto con citazione alla controparte.
Il ricorrente lamenta 1) violazione degli artt. 164, 327, 342, 350 e 359 c.p.c. perchè la prima notifica era tempestivamente avvenuta il 21.7.2010 per il 24.11.2010; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. perchè, ritenendo erroneamente tardivo l’appello, la sentenza non si è pronunziata nel merito.
La prima censura è fondata con assorbimento della seconda.
La tempestività della prima notifica, per cui si è disposta la rinnovazione, rendeva ammissibile l’appello.
Dalla lettura degli atti emerge che l’appello è stato notificato il 21.7.2010 nel termine di sei mesi dal deposito della sentenza.
Esso era tempestivo atteso che la nullità ex art. 164 c.p.c. per l’assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello previsto risulta sanato per effetto della rinnovazione (art. 164 c.p.c., comma 2).
Donde l’accoglimento del ricorso con cassazione e rinvio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Agrigento, in persona di altro Magistrato.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016