Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15801 del 23/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 01/02/2017, dep.23/06/2017),  n. 15801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27374-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5890/9/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI – SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, depositata il

13/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

riconvocata, non partecipata, del 16/03/2017 dal Consigliere Dott.

LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, dal art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 5890/09/2014, depositata il 13 giugno 2014, non notificata, la CTR della Campania – sezione staccata di Salerno – ha rigettato l’appello proposto nei confronti della sig.ra M.A. dall’Agenzia delle Entrate, D.P. di Avellino, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Avellino, che aveva accolto il ricorso della contribuente per l’annullamento di avviso di accertamento per l’anno 2005, per IRPEF, IRAP ed IVA, con il quale l’ufficio aveva in via presuntiva accertato maggiori ricavi nell’ambito di accertamento analitico induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d).

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’intimata non ha svolto difese.

Con il primo motivo la ricorrente Amministrazione finanziaria denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo che in sede precontenziosa la contribuente non aveva allegato alcun elemento utile a dimostrare l’insussistenza dei maggiori ricavi ad essa presuntivamente imputati, ciò precludendo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 3 l’esame di ogni documentazione al riguardo prodotta poi in sede contenziosa.

Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. in combinato disposto con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poichè, avendo la contribuente partecipato alla fase precontenziosa senza offrire alcun elemento utile, è legittimo l’accertamento presuntivo che si fondi anche soltanto sullo scostamento dei livelli di reddito rispetto agli studi di settore, ciò comportando che spetta al contribuente offrire la prova contraria idonea a superare l’accertamento basato su presunzioni semplici, che abbiano il carattere della gravità, precisione e concordanza.

I motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto tra loro strettamente connessi.

Essi risultano manifestamente fondati.

Invero non sono controverse in fatto le circostanze, addotte dall’Amministrazione finanziaria, secondo cui in sede precontenziosa fu la stessa contribuente a dichiarare che vi era corrispondenza tra capi acquistati e pelli cedute, senza che fossero dalla stessa prodotti i prezzi di listino per la vendita delle pelli. La dichiarazione della parte, avente natura dì confessione stragiudiziale, legittimava, a fronte di fatture che documentavano cessioni di pelli in numero di 138 laddove gli acquisti documentati di animali erano pari a 36, l’accertamento presuntivo di acquisti in nero per 102 capi di bovini; donde era onere della contribuente offrire la prova idonea a vincere il superamento dell’accertamento presuntivo, che può basarsi anche sulla sola base dell’applicazione degli standard desumibili dagli studi di settore di riferimento, allorchè la parte non abbia fornito specifiche prove in sede di contraddittorio endoprocedimentale (cfr., tra le molte, Cass. sez. un. 18 dicembre 2009, n. 26635; Cass. sez. 5, 15 maggio 2013, n. 11633; Cass. sez. 5, 6 agosto 2014, n. 17646; Cass. sez. 6-5, ord. 16 maggio 2016, n. 10047).

La sentenza impugnata, che non si è attenuta a detto principio, va dunque cassata, con rinvio per nuovo esame alla CTR della Campania-sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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