Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15801 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, MARITATO LELIO, CORRERA FABRIZIO, giusta mandato in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.I.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 426/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 15/03/2007 r.g.n. 233/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. D’AGOSTINO Giancarlo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato i 24.5.1999 B.I. chiedeva al Tribunale di Brindisi la condanna dell’Inps alla iscrizione dell’istante negli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno 1990.

Si costituiva l’Inps eccependo preliminarmente la decadenza dall’azione giudiziaria.

Il Tribunale, con sentenza del 3 febbraio 2004, rigettava il ricorso.

Proponeva impugnazione la lavoratrice e la Corte di Appello di Lecce, con sentenza depositata il 15 marzo 2007, in riforma della decisione di primo grado, condannava l’Inps a reiscrivere l’appellante negli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno 1990.

Per quanto qui ancora interessa, la Corte territoriale osservava che nella specie la decadenza disposta dalla L. n. 83 del 1970, art. 22 non si era verificata in quanto non risultava notificato all’interessata alcun provvedimento formale di non inclusione dell’appellante negli elenchi anagrafici predetti, ne’ era stato altrimenti provato che la lavoratrice avesse avuto comunque conoscenza del provvedimento amministrativo.

Per la cassazione di tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso con un motivo. L’intimata non si e’ costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Inps ha denunciato violazione del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22 convertito dalla L. 11 marzo 1970, n. 83, della L. 11 agosto 1973, n. 533, artt. 7, 8 e 9 nonche’ del D.Lgs. 11 agosto 193, n. 375, art. 11 ed ha affermato che alla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio (24.1.1999) erano gia’ trascorsi 120 giorni dal momento in cui il provvedimento di cancellazione dagli elenchi era divenuto definitivo per compimento del silenzio rigetto, non avendo la Commissione provinciale provveduto sul ricorso proposto dall’interessata in data 22.5.1998.

Il ricorso e’ fondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 22 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi dei lavoratori agricoli, il termine di 120 giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria, stabilito dal D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22, convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 1970, n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso; definizione che coincide con la data di notifica all’interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall’art. 11 cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l’inerzia della competente autorita’ a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall’interessato al verificarsi della descritta evenienza. La definizione del procedimento contenzioso nei sensi ora precisati segna la soglia altre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilita’ dell’azione giudiziaria, non puo’ essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza; cosi’ come irrilevante agli stessi fini resta un’eventuale decisione tardiva del ricorso; diversamente verrebbero a dilatarsi senza limiti i tempi di accertamento dello “status” di lavoratore agricolo (cfr. Cass. n. 2853/2006, n. 2375/2007, n. 813/2007, n. 4405/2009, n. 8650/2008 ed altre conformi).

A questa giurisprudenza il Collegio intende dare continuita’, condividendone le argomentazioni che la sorreggono.

A questi principi non si e’ attenuta la sentenza impugnata, avendo il giudice di appello erroneamente affermato che la mancata notifica all’interessato del provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo o la mancata prova della avvenuta conoscenza del provvedimento di rigetto non fa decorrere il termine di decadenza.

Il ricorso pertanto deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da B.I.. Nulla per le spese dell’intero processo a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 326 del 2003.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta da B.I.. Nulla per le spese dell’intero processo.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

 

 

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