Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15800 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FEDELE Ileana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in

Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;

– ricorrente –

contro

M.E., T.S., rappresentati e difesi dall’avv.

Alberto Linguiti, presso il cui studio, sito in Roma, Viale G.

Mazzini 55, sono elettivamente domiciliati;

– controricorrenti –

e contro

B.I.E., S.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1108/2013 della Corte di appello di Torino,

depositata il 27 dicembre 2013;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10 maggio 2017 dal Consigliere dott. Ileana Fedele.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di appello di Torino ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva riconosciuto ai lavoratori indicati in epigrafe – assunti come docenti con una successione di contratti a termine – il diritto alla medesima progressione stipendiale spettante ai dipendenti di ruolo secondo la contrattazione collettiva nazionale in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, con conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive;

per la cassazione di tale decisione il Ministero propone ricorso affidato ad unico motivo;

M.E. e T.S. resistono con controricorso, mentre gli altri docenti sono rimasti intimati;

è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

i controricorrenti hanno deposito memoria adesiva alla proposta del relatore;

la difesa erariale, con atto depositato in data 3 maggio 2017, ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito della decisione di questa Corte 07/11/2016, n. 22558.

Diritto

RITENUTO

che:

il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

non può farsi luogo alla dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell’art. 390 c.p.c., in quanto non vi è prova della rituale notificazione dell’atto di rinuncia alle controparti costituite (non è stata rinvenuta agli atti la cartolina di ricevimento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale);

la rinunzia non notificata, sebbene non idonea a determinare l’estinzione del processo, denota comunque il venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta pertanto l’inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. Sez. U., 18/02/2010, n. 3876; Cass. 31/03/2013, n. 2259; Cass. 21/06/2016, n. 12743);

va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

la novità e la complessità della questione di merito, diversamente risolta dalle Corti territoriali e dalla Corte di legittimità soltanto dopo il deposito del ricorso, giustificano la compensazione delle spese del giudizio, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese relative alle parti non costituite;

non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778).

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e compensate le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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