Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15799 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 29/07/2016), n.15799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Roma con ordinanza n.3691/2015 R.G. depositata il 30/11/2015 nel

procedimento pendente tra:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22,

presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SOC. LOOP. SOCIALE A MUTUALITA’ PREVALENTE a R.L.;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. FRESA Mario,

che visto l’art. 380 ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione,

in camera di consiglio, indichi il Tribunale di Velletri in funzione

di giudice del lavoro competente a giudicare sulla causa in oggetto,

con le conseguenze di legge;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ordinanza del 30 novembre 2015 il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa – investito della cognizione a seguito della ordinanza, depositata il 31 ottobre 2014, del Tribunale di Velletri, sezione lavoro, ritenutosi territorialmente incompetente a decidere – ha richiesto, d’ufficio, regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., affinchè venga dichiarata la competenza del Tribunale di Velletri a decidere la causa proposta da P.A. nei confronti della M.K. Società Cooperativa Sociale a Mutualità Prevalente a r. l.

2. Con la suddetta ordinanza si dà atto che: a) la signora P., quale socia lavoratrice della predetta Cooperativa Massimiliano Kolbe, ha adito il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accertare l’illegittimità del licenziamento intimato dalla società il 29 gennaio 2014, con conseguente reintegra nel posto di lavoro; 10 il Tribunale di Archetti, in funzione di giudice del lavoro, ha declinato la competenza per materia; c) il conflitto di competenza si è reso necessario in quanto la domanda introduttiva del giudizio ha ad oggetto il licenziamento e non il diverso rapporto di natura sociale.

3. La P. ha presentato memoria, ex art. 47 c.p.c., u.c., con la quale ha concluso perchè la Corre dichiari che competente è il Tribunale di Archetti, in funzione di giudice del lavoro.

4. I,’ufficio del Pubblico ministero ha chiesto dichiararsi la competenza del giudice del lavoro e tale conclusione è condivisa dal Collegio.

5. Secondo quanto già ripetutamente affermato da questa Corte (v. Cass. ord. nn. 24917/2014 e 19975/2015, con ampie motivazioni alle quali si rinvia), qualora il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa ed il rapporto associativo vengano a cessare per cause concorrenti che traggono origine da una stessa condotta, incidente sia sugli obblighi statutari che sui doveri di correttezza, buona fede e lealtà del lavoratore, il concorso dell’impugnativa della delibera di esclusione e del provvedimento di licenziamento configura un’ipotesi di connessione di cause, una con riflessi sul rapporto mutualistico, l’altra su quello lavorativo, che determina la competenza del giudice del lavoro in forza dell’art. 40 c.p.c., comma 3.

6. Il principio della vis attractiva del rito del lavoro è infatti diretto a garantire interessi di rilevanza costituzionale (cfr fra le altre, Cass. nn. 24917, 25237 del 2014), sicchè alla norma processuale che lo sancisce deve riconoscersi carattere generale e preminente anche nel mutato contesto delineato dalla L. n. 27 del 2012: in conformità a tale principio la locuzione “ragioni di connessione” di cui al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 3, deve essere pertanto interpretata nel senso che il regime della connessione, ove riferibile al cumulo di cause relative al rapporto mutualistico ed al rapporto lavorativo, comporta il radicamento delle cause connesse dinanzi al giudice del lavoro.

7. Nel caso di specie, secondo la prospettazione della lavoratrice, il rapporto di lavoro e quello societario sono stati peraltro risolti per ragioni che attengono, essenzialmente, non alla prestazione mutualistica ma al rapporto di lavoro, posto che dal licenziamento per giusta causa senza preavviso, fondato su una duplice contestazione disciplinare incentrata sulla lesione irrimediabile del vincolo fiduciario, è scaturita anche l’esclusione dal rapporto sociale.

8. Va in conclusione dichiarata la competenza a decidere del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro territorialmente competente, dinanzi al quale vanno rimesse le parti per la prosecuzione del giudizio.

9. Nulla spese per la natura del procedimento.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Velletri, dinanzi al quale rimette le parti per la prosecuzione del giudizio; nulla per 1e spese.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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