Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15799 del 19/07/2011
Cassazione civile sez. trib., 19/07/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 19/07/2011), n.15799
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
D.B.L.C.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Campania n. 118/2007/47 depositatali 23/10/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 22/6/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da D.B.L.C. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Napoli n. 298/23/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di recupero di credito di imposta n. (OMISSIS), in quanto non notificato alla parte. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 22/6/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 17 e 49, della L. n. 890 del 1982, artt. 3 e 4 e art. 330 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, nonchè la contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
La CTR avrebbe violato le suddette disposizioni nel ritenere improcedibile l’appello notificato al solo procuratore domiciliatario.
La censura di violazione di legge è fondata alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui (Sentenza n. 3052 del 08/02/2008; Sez. 5, Sentenza n. 13812 del 13/06/2007) secondo cui, in tema di contenzioso tributario, la notificazione dell’atto di impugnazione effettuata al procuratore costituito equivale pienamente alla notificazione effettuata alla parte presso il procuratore stesso – nei casi in cui essa è prescritta dall’art. 330 cod. proc. civ., u.c. – soddisfacendo l’una e l’altra forma di notificazione l’esigenza che l’atto di gravame sia portato a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011