Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15799 del 07/06/2021
Cassazione civile sez. lav., 07/06/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 07/06/2021), n.15799
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22840/2017 proposto da:
A.V., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO D’ALOIA, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ELIO RIPOLI;
tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIO D’ALOIA, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ELIO RIPOLI;
– ricorrenti –
contro
SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA;
– intimato –
avverso la decisione n. 5/2017 del COLLEGIO DI APPELLO istituito con
D.P. 30 dicembre 2008, n. 34/N, presso il SEGRETARIATO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA di ROMA, depositata il 26/07/2017
Registro ricorso n. 5/2016/A;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
11/02/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.
Fatto
RILEVATO
Che:
Con decisione del 26 luglio 2017 n. 5 il Collegio d’Appello istituito con D.P. 30 dicembre 2008, n. 34/N, confermava la sentenza del primo grado, che aveva respinto la domanda degli odierni ricorrenti, tutti dipendenti del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, per l’annullamento e/o disapplicazione dei D.P. 9 gennaio 2015, n. 16/N e D.P. 28 novembre 2014, n. 14/N, nella parte in cui recavano modifiche alla disciplina degli “assegni di professionalità” nonchè del medesimo D.P. n. 14/N del 2014 e del D.P. n. 12/N, nella parte in cui, rispettivamente, recavano modifiche alla disciplina del “collocamento a riposo anticipato” e sospendevano la accettazione delle domande di collocamento a riposo relative alla data dell’1 dicembre 2014.
Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza i dipendenti in epigrafe indicati, articolato in tre motivi; il SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. In via preliminare deve essere dichiarata la estinzione del giudizio, giusta atto di rinuncia depositato dalle parti ricorrenti ai sensi dell’art. 390 c.p.c..
2. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione della parte intimata.
3. La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 11 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021