Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15798 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 23/07/2020), n.15798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17507-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7893/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 20/12/2017; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per rendita catastale di unità immobiliare sita in Roma, microzona 20 (Salario Trieste) L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in quanto spedito tramite servizio di posta privata, in relazione a sentenza della CTP di Roma dep. il 24 giugno 2016, e dunque oltre il termine semestrale di decadenza, contro quanto affermato dall’Agenzia, che dichiarava di avere ritualmente spedito l’appello in data 20 gennaio 2017. Ciò in accoglimento dell’eccezione dell’appellato di inammissibilità dell’appello per tardività, in quanto ricevuto il 26 gennaio 2017, non potendosi fare riferimento alla data di spedizione, trattandosi di notifica inesistente, essendo stata effettuata tramite corriere privato (Nexive spa).

Arianna Scaringella, costituita in appello in data 31 marzo 2017, è rimasta intimata nel presente giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o), ex art. 360 c.p.c., n. 4;

2.col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 156 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere l’appellato sanato le eventuali irregolarità della notifica con la sua tempestiva costituzione in giudizio;

3.Il ricorso è infondato.

4. Va alla fattispecie applicato il principio, statuito dalle sezioni unite con la sentenza n. 299 del 2020, secondo cui la preventiva verifica della tempestività dell’impugnazione, va accertata in riferimento non già alla data di spedizione – posta la mancanza di poteri certificativi in capo all’agenzia privata, ex Sez. un. 299/2020 – ma alla data di ricezione, rinvenibile dalla cartolina di ricevimento della raccomandata con la quale è stato spedito dall’Ufficio l’atto di appello.

4.1.Le Sez. Un. Con la citata sentenza hanno infatti disposto che va verificata la tempestività della notifica effettuata attraverso una agenzia di recapito privata, stante la assenza di certezza legale della data di consegna del plico all’operatore di posta privata, in mancanza di titolo abilitativo, ossia di licenza individuale attributiva delle prerogative inerenti ai pubblici poteri, e la necessaria valorizzazione, ai fini del termine di decadenza per la proposizione del gravame, della data di ricezione dell’atto da parte dell’appellato (Sez. Un. 299/2020, cit.).

4.2.S’impone dunque, a prescindere dalla circostanza che l’appellato si sia costituito o meno in appello (stante l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza in quanto correlata alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato: Cass. SU n. 6983 del 2005; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 4206 del 2020), una verifica relativa alla tempestività dell’appello (che va proposto, quando non sia notificata la sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. art. 327 c.p.c., e Cass. n. 30850 del 2019 e Cass. n. 33168 del 2018) che prenda naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass. SU n. 18569 del 2016; Cass. 4206 del 2020), ma che consideri quale termine ad quem non già – in ossequio al dettato delle sezioni unite n. 299 del 2020 – il momento della spedizione da parte dell’appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all’operatore della posta privata) bensì il momento in cui si abbia la certezza legale che l’appello sia stato ricevuto dall’appellato. Accertamento peraltro verificabile anche d’ufficio (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass. SU n. 19769 del 2019 e Cass. n. 1654 del 2020).

5. A seguito dell’acquisizione del fascicolo di merito, verificabile in relazione all’error in procedendo dedotto dalla ricorrente, si è potuta constatare la presenza in atti della sentenza della CTP, depositata il 24 giugno 2016; delle controdeduzioni in appello della Scaringella, nelle quali veniva eccepita la tardività della notifica dell’appello, ricevuto il 26 gennaio 2017.

5.1.L’appello era pertanto inammissibile, come correttamente statuito dalla sentenza impugnata, dovendo farsi riferimento, in mancanza di poteri certificativi dell’agente di posta privato, alla data di ricezione – secondo i principi di cui a Sez. un. 299/2020 -, rispetto alla quale l’appello risultava tardivo.

6. Il ricorso va pertanto respinto. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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