Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15798 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 07/06/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 07/06/2021), n.15798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16963/2017 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO n. 18,

presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA RAGO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FELICE PALI;

– ricorrente principale –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

e contro

L.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GHERA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO GAROFALO;

– ricorrente incidentale –

e contro

S.C.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

e contro

REGIONE PUGLIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 39/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 27/04/2017 R.G.N. 107/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/02/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza del 27 aprile 2017 n. 39 la Corte d’Appello di Potenza riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l’effetto, respingeva la domanda proposta da S.C., dirigente tecnico della REGIONE PUGLIA, per l’accertamento del suo diritto alla mobilità nella posizione di dirigente tecnico dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI della BASILICATA (in prosieguo: UNIVERSITA’) a seguito dell’avviso pubblicato dall’ente il 7 agosto 2014.

2. In via preliminare, il giudice dell’appello respingeva le eccezioni opposte da L.P., intervenuto nella qualità di vincitore del concorso pubblico indetto dall’UNIVERSITA’, a seguito dell’esito negativo della procedura di mobilità, per la assunzione di un dirigente tecnico.

3. Osservava che la mancata impugnazione davanti al giudice amministrativo degli atti della procedura concorsuale da parte del S. non determinava l’inammissibilità della domanda, in quanto questi aveva proposto il giudizio prima di presentare egli stesso la domanda di partecipazione al concorso.

4. Parimenti reputava infondata l’eccezione secondo cui la procedura di mobilità era riservata ai soli dirigenti dell’area VII (Ricerca, Università) e non di aree diverse; la questione era superata dalla avvenuta ammissione del S. al colloquio di valutazione, comportante l’implicito riconoscimento dei requisiti di accesso alla procedura.

5. Da ultimo, veniva ribadito il difetto di legittimazione della Regione Puglia, in quanto l’assenso del datore di lavoro al trasferimento era richiesto solo in un momento successivo all’accertamento del diritto alla mobilità.

6. Nel merito, non riteneva condivisibile l’assunto del primo giudice, secondo cui, essendo pervenuta un’ unica domanda di mobilità, il candidato, in possesso della qualifica richiesta, aveva diritto, previo consenso della amministrazione di provenienza, al trasferimento.

7. Evidenziava che del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, comma 1, secondo periodo, prevedeva l’obbligo della amministrazione di fissare in via preventiva i criteri di scelta, in un momento in cui neppure poteva conoscere il numero delle domande. Detti criteri erano correlati alla verifica della idoneità professionale dei candidati, come risultava anche dall’ultimo periodo dello stesso comma, idoneità che doveva essere valutata anche in caso di unico aspirante.

8. Diversa era la valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio prevista del medesimo art. 30, comma 2 ter, per la Presidenza del Consiglio e per il Ministero degli Affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta.

9. I criteri di scelta fissati dall’UNIVERSITA’ nell’avviso del 7 agosto 2014 erano in linea con l’art. 30, comma 1, cit., in quanto nella espressione generica “criteri di scelta”, utilizzata dal legislatore, poteva rientrare anche la previsione del colloquio di valutazione.

10. La procedura garantiva le esigenze di imparzialità e trasparenza, in quanto il giudizio, sulla base del curriculum e del colloquio, era demandato ad un organo collegiale, appositamente costituito.

11. Il diritto soggettivo alla mobilità non nasceva in assenza di una valutazione positiva della idoneità professionale.

12. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza S.C., articolato in due motivi, cui hanno opposto difese con controricorso l’UNIVERSITA’ e L.P.; il L. ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi, cui S.C. ha resistito con controricorso. La REGIONE PUGLIA è rimasta intimata.

13. Il ricorrente principale ed il ricorrente incidentale hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 e dell’art. 97 Cost., assumendosi che i criteri di scelta stabiliti dall’Università non rispettavano i principi di imparzialità e di trasparenza.

2. Si lamenta in particolare: che i componenti della Commissione nominati non possedevano la comprovata competenza richiesta dall’avviso di mobilità; che la Commissione aveva fissato criteri di scelta, in relazione al colloquio, non previsti dall’avviso; che non era stato predeterminato il punteggio o il peso dei singoli criteri, con la conseguenza della mancanza di una reale possibilità di controllo; che il giudizio della Commissione era generico e vago, slegato dal riferimento ai singoli criteri indicati nell’avviso.

3. Si evidenzia che la Commissione, avendolo ammesso al colloquio, aveva valutato positivamente il curriculum ed il possesso dei requisiti e delle esperienze richiesti dall’avviso e che del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, comma 1 bis, nell’ottica di favorire la mobilità, prevede la riqualificazione, a cura della amministrazione di destinazione, dei dipendenti la cui domanda di mobilità sia stata accolta.

4. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30.

5. Ha assunto che la valutazione di inidoneità professionale espressa all’esito del colloquio di valutazione era viziata da una procedura non trasparente e che, comunque: la idoneità professionale era già attestata dalla avvenuta ammissione al colloquio; il giudizio era basato su criteri non previsti dall’avviso e di cui era impossibile valutare il peso ed era in sè contraddittorio ed irragionevole.

6. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione, è nel complesso inammissibile.

7. Si deduce la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 e dell’art. 97 Cost., senza individuare i passaggi della sentenza in cui si ravviserebbe l’errore di diritto e le ragioni della violazione.

8. Risulta, pertanto, inadempiuto l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), che impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cassazione civile sez. un., 28/10/2020, n. 23745).

9. Una ulteriore e concorrente ragione di inammissibilità deriva, comunque, dalla mancata trascrizione tanto dei criteri di scelta fissati nell’avviso di mobilità che di quelli fissati dalla Commissione nonchè del giudizio finale da questa espresso. Le censure avverso gli atti della procedura sono dunque affette da un evidente vizio di genericità nella stessa individuazione degli atti contestati, oltre che delle specifiche ragioni di contestazione relative a ciascuno di essi.

10. Nè è dato comprendere, in mancanza della trascrizione degli atti rilevanti, per quali ragioni la valutazione positiva di idoneità sarebbe derivata dalla stessa ammissione al colloquio di valutazione e quali sarebbero, in relazione alla diversa valutazione espressa dal giudice del merito, le ragioni di violazione di norme di diritto.

11. In sostanza, le due censure si risolvono nella contestazione del giudizio espresso dalla Corte territoriale quanto alla trasparenza e correttezza tanto dei criteri di valutazione (fissati nell’avviso di mobilità e dalla Commissione di valutazione) che, nel complesso, della procedura svolta; esse devolvono, pertanto, a questo giudice di legittimità un non-consentito riesame del merito.

12. Dalla inammissibilità del ricorso principale deriva l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

13. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti delle parti costituite.

14. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna la parte ricorrente principale al pagamento delle spese, che liquida nei confronti dell’Università degli Studi della Basilicata in Euro 2.800 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito e nei confronti di L.P. in Euro 200 per spese ed Euro 3.200 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

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