Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15797 del 29/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 29/07/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 29/07/2016), n.15797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13593-2014 proposto da:

CROCE ROSSA ITALIANA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

ADRIANA 20, presso lo studio dell’Avvocato EMANUELE PAGLIARO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 556/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

19/09/2013, depositata il 26/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.F., premesso di essere dipendente a tempo indeterminato dell’ente Croce Rossa Italiana, inquadrato nell’Area B del c.c.n.l. Enti Pubblici non economici, ha convenuto l’ente datore di lavoro davanti al Tribunale di Verona per sentirlo condannare al pagamento di somme a titolo di saldo del compenso incentivante (per l’anno 2005) e di restituzione degli importi dovuti, per il medesimo titolo, in relazione agli anni dal 2006 al 2010. La pretesa è stata fondata sulla dedotta illegittimità della condotta dell’ente il quale, in seguito ai rilievi ispettivi conseguenti ad una verifica amministrativo – contabile del Ministero dell’economia, aveva unilateralmente rideterminato, per il periodo 2002/2005, l’ammontare del fondo di incentivazione destinato ai propri dipendenti e, quindi, con Det. Direttoriale 17 luglio 2007, n. 86 aveva approvato un piano di rientro da attuarsi mediante il recupero delle somme già corrisposte in eccesso (attraverso trattenute sullo stipendio) ovvero mediante la mancata corresponsione del saldo, come già pattuito.

Il Tribunale ha accolto la domanda. La statuizione è stata confermata dalla Corte di appello di Venezia.

Avverso tale sentenza la Croce Rossa Italiana ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.

Nella Relazione depositata ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. è stata formulata proposta di rigetto del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria con allegata documentazione, deducendo sotto vari profili l’erroneità della Relazione.

Ritiene il Collegio che la relazione non sia condivisibile in quanto fondata su una non corretta ricostruzione della res controversa e che il ricorso debba essere deciso sulla base delle seguenti considerazioni, espressioni della consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Preliminarmente vanno disattese le eccezioni formulate da parte controricorrente in tema di carenza di autosufficienza del ricorso in quanto il Collegio ritiene che siano adeguatamente indicati gli atti sui quali il motivo si fonda, in modo tale da consentire la delibazione della censura.

Tanto premesso si osserva che con l’unico motivo di ricorso la Croce Rossa Italiana ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 32 CCNL 1998/1999 Compatto Enti Pubblici non Economici, degli artt. 2103 e 2033 c.c., della L. n. 448 del 1999, art. 20, comma 1, lett. e). Ha quindi esposto che, a seguito di rilievi formulati da parte del Collegio dei Revisori, con nota n. 7336 del 18.5.2006, il Ragioniere Generale dello Stato aveva incaricato l’Ispettorato Generale di Finanza di eseguire una verifica amministrativo-contabile presso il Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana in merito alla regolarità della costituzione e della erogazione dei Fondi relativi al trattamento accessorio del personale. Dalla relazione conclusiva dell’Ispettore di Finanza, comunicata con (….) nota n. 137691 del 23.10.2006, emerse che l’Ente aveva corrisposto, a titolo di compenso incentivante, somme in eccesso per gli anni 2003 e 2004. Le irregolarità evidenziate riguardavano il pagamento di Fondi di incentivazione per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 in assenza della certificazione del Collegio dei Revisori e dell’approvazione dei Ministeri Vigilanti; il pagamento del Fondo 2003 in esubero rispetto allo stanziamento di bilancio; l’inserimento nei fondi di incentivazione per gli anni 2003, 2004, e 2005 di somme a titolo di maggiori entrate e di minori spese, inesistenti e/o in eccesso rispetto al quantum inseribile; il mancato accantonamento nei Fondi per il 2003, 2004 e 2005 delle somme necessarie al pagamento delle “progressioni orizzontali”. Per gli anni 2003 e 2004 i Fondi erano già stati integralmente corrisposti ai dipendenti, mentre con riferimento al Fondo 2005 erano stati versati degli acconti, giacchè a seguito dell’intimazione del Collegio dei Revisori il pagamento del saldo – di regola corrisposto nel mese di maggio dell’anno successivo – venne sospeso, senza erogazione di ulteriori importi, fino alla conclusione della verifica ispettiva.

Alla stregua delle risultanze ispettive, il Ministero dell’Economia e delle Finanze impose alla C.R.I. “formulare un piano di rientro da realizzare nell’arco temporale più breve possibile ai fini del recupero delle somme illegittimamente corrisposte”. Onde ottemperare a tale prescrizione, la C.R.I. deliberò di recuperare nell’arco di cinque anni l’importo complessivo pari ad Euro 5.154.216,87 mediante riduzione degli stanziamenti dei Fondi relativi agli anni successivi. Successivamente in data 17.7.2007 e 12.9.2007, la CRI stipulava gli Accordi con le OOSS sulla ripartizione del Fondo di comparto. Con la Determina direttoriale n. 85 del 16 luglio 2007 era poi costituito il Fondo di Ente per l’anno 2006 dal quale venivano decurtate alcune voci in accoglimento dei rilievi del Collegio dei Revisori e delle Osservazioni dei Ministeri vigilanti.

Tanto premesso in ordine allo svolgimento della vicenda, incontestata nel suoi termini fattuali, l’odierna ricorrente deduce che tale operazione di recupero doveva ritenersi del tutto legittima, in quanto la contrattazione collettiva nazionale fissa solo il tetto massimo ed invalicabile per la costituzione del Fondo, ma non esclude che l’importo possa essere determinato al ribasso, specialmente nel caso in cui debba arginarsi un pregresso sforamento e debba operarsi il recupero di quanto corrisposto in eccesso. Conclude dunque per la piena legittimità della Determinazione Direttoriale e del piano di rientro ivi previsto.

Il ricorso deve essere deciso in continuità con le condivisibili pronunce di questa Corte su ricorsi proposti da Croce Rossa Italiana aventi il medesimo oggetto (Cass. nn. 1245, 1180, 826, 825,589,484, 278, 153, 151, 77, 16,.del 2016; Cass. nn. 25161, 24834 del 2015).

In tali pronunzie è stato innanzitutto precisato che l’assunto secondo cui l’Ente ricorrente avrebbe operato una ripetizione di indebito regolata dall’art. 2033 c.c., come prospettato dai dipendenti a fondamento della domanda, non corrisponde all’esatta qualificazione giuridica dei fatti, i quali non sono sussumibili nell’alveo di tale fattispecie legale. C.R.I. non ha, infatti, proceduto ad un vero e proprio recupero per ricalcolo del compenso incentivante erogato a ciascun lavoratore negli anni interessati dalla verifica ispettiva, pur avendo costoro percepito l’incentivo in misura superiore a quanto sarebbe spettato ove la parte datoriale avesse correttamente operato, in esatta applicazione delle regole della contrattazione nazionale e in osservanza dei vincoli di bilancio. L’ente, proprio ritenendo, (sulla base di un parere reso dall’Avvocatura generale) che non potesse ricorrere un’ipotesi di erogazione sine titulo, a fronte di una prestazione lavorativa già resa, ha proceduto al recupero delle eccedenze indebitamente erogate per il passato attraverso la rimodulazione dei compensi accessori dovuti per gli anni dal 2006 al 2010.

Tale riduzione e il conseguente recupero, del compenso incentivante di cui all’art. 28, comma 1, lett. e) del c.c.n.l. 1998-2001, in relazione agli anni 2006 e 2007 e agli anni successivi sono stati ritenuti legittimi in considerazione del fatto che il relativo diritto non si era sia perfezionato nei suoi elementi costitutivi, integrati dalla prestazione lavorativa, dalla compiuta verifica del raggiungimento degli obiettivi e dalla ripartizione dell’apposito fondo a seguito di accordo sindacale.

In relazione al Fondo 2005, per il quale l’Ente aveva versato degli acconti sospendendo, a seguito dell’intimazione del Collegio dei Revisori, il pagamento del saldo (che sarebbe dovuto avvenire nel maggio 2006) è stato ritenuto che essendosi già perfezionati tutti gli clementi costitutivi del diritto al compenso in oggetto anteriormente alla D.D. n. 6/07 non vi erano i presupposti per negare il pagamento del residuo.

In base quindi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte il ricorso della Croce Rossa Italiana deve essere accolto limitatamente agli anni successivi al 2005.

Consegue la cassazione della decisione in relazione alla censura accolta, con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA