Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15797 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4675-2016 proposto da:

ASSESSORATO REGIONALE RISORSE AGRICOLE E C. U. ALIMENTARI REGIONE

SICILIA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

25, presso lo studio dell’avvocato MASSINIO ERRANTE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO MAZZOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 299/2015 del TRIBUNALE di TRAPANI, depositata

il 3/7/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

pertecipata del 10/5/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO

che:

– la Corte di appello di Palermo, con ordinanza depositata il 17/12/2015, dichiarava inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, il gravame proposto dall’Assessorato Regionale delle risorse agricole ed alimentari della Regione Sicilia avverso la sentenza del Tribunale di Trapani che aveva accolto il ricorso proposto da L.C. e condannato l’Assessorato al pagamento in favore del ricorrente, lavoratore a tempo determinato come forestale, di differenze retributive dovute in forza del c.c.n.l. di categoria. A fondamento delle ragioni di resistenza, l’Assessorato aveva dedotto la non applicabilità dei benefici economici previsti dalla contrattazione nazionale, la quale non poteva avere efficacia diretta nel territorio isolano, in assenza di una disposizione di recepimento ad boe. Disattese tali ragioni, il Tribunale aveva ritenuto che sussistesse un obbligo dell’Amministrazione regionale di recepire la contrattazione collettiva nazionale, richiamando a tal fine, la L.R. n. 14 del 2006, art. 49; aveva, quindi, precisato che gli stessi principi che regolano i rapporti tra potestà legislativa statale e potestà normativa esclusiva della regione potevano essere applicati ai rapporti tra le rispettive contrattazioni concludendo, nella sostanza, con la disapplicazione della contrattazione regionale per essere prevalente quella statale;

– l’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari propone ricorso per cassazione, tanto avverso la sentenza del Tribunale quanto avverso l’ordinanza della Corte di appello, affidato a unico articolato motivo;

– il lavoratore resiste con controricorso;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– non sono state depositate memorie;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente rilevata l’inammissibilità per difetto di interesse del ricorso proposto avverso l’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., emessa in uno dei casi in cui ne è consentita l’adozione e come nella specie contenente un giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame. Ed infatti tale ordinanza, in quanto emanata nell’ambito suo proprio, non è ricorribile per cassazione, non avendo carattere definitivo, giacchè il terzo comma del medesimo art. 348 ter consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado (Cass., 27 marzo 2014, n. 7273; Cass. 12 ottobre 2015, n. 20470; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1748; Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2016, n. 1914). L’ordinanza in esame, peraltro, rispetta il dato normativo, dal momento che la Corte ha ritenuto inammissibile l’appello per la sua manifesta infondatezza, ovvero per ragioni di merito, ed ha così inteso dare continuità ad un proprio orientamento richiamando le argomentazioni riferite a casi analoghi decisi nel medesimo senso. Il riferimento a precedenti decisioni è espressamente contemplato nell’art. 348 ter c.p.c., che autorizza la motivazione succinta, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi (così Cass. 14 ottobre 2015, n. 20717);

– tanto premesso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, commi 3 e 40; della L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, della L.R. sic 15 maggio 2000, n. 10, art. 23, comma 5; della L.R. sic. 6 aprile 1996, n. 16, art. 45 ter; della L.R. sic. 14 aprile 2006, n. 14, artt. 43 e 49; della L.R. sic. 10 aprile 1978, n. 2, art. 3, u.c.. Rileva l’erroneità della decisione del Tribunale che si è limitato ad affermare la sussistenza di un obbligo di recepimento della normativa nazionale a seguito della modifica della L.R. sic. n. 16 del 1996, art. 45 ter ad opera della L.R. sic. n. 14 del 2006, art. 49 ed a trasporre il medesimo principio ai rapporti tra contrattazioni collettive;

– il motivo è fondato alla luce dei precedenti di questa Corte intervenuti in vicende del tutto analoghe (Cass. 13 gennaio 2016, n. 356 Cass. 23 dicembre 2016, nn. 26973, 26974, 26975; Cass. 29 dicembre 2016, nn. 27396, 27397, 27398);

– s’intende riaffermare in questa sede il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale “anche nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale, aziendale) deve essere risolto non già in base al criterio della gerarchia (che comporterebbe la prevalenza della disciplina di livello superiore) nè in base al criterio temporale (che comporterebbe sempre la prevalenza del contratto più recente e che invece è determinante solo nell’ipotesi di successione di contratti collettivi con identità di soggetti stipulanti, ossia dei medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia (e, reciprocamente, di competenza), alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali (nell’esercizio, appunto, della loro autonomia) pongono, mediante statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività” (Cass. 26 maggio 2008, n. 13544);

– il suddetto enunciato costituisce applicazione, nel contesto dell’impiego pubblico privatizzato, del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in materia di regolamentazione del contrasto tra contrattazione collettiva relativa a rapporti di lavoro privatistici, risolto, in conformità alla valorizzazione dell’autonomia negoziale, “non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, sicchè anche i contratti territoriali possono, in virtù dei principio dell’autonomia negoziale di cui all’art. 1322 c.c., prorogare l’efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus senza che osti il disposto di cui all’art. 2077 c.c., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello” (Cass. 18 maggio 2010, n. 12098);

– la sentenza della Tribunale non appare rispettosa dei principi affermati, nel momento in cui ritiene che l’applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale s’imponga in ambito regionale con forza imperativa, senza necessità di recepimento ad boe mediante delibera di giunta e decreto assessoriale, in ragione di una sorta di prevalenza gerarchica;

– ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo;

– in conclusione, condivisa la proposta, il ricorso va accolto e va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di appello di Palermo che, in diversa composizione, procederà alla trattazione del gravame facendo applicazione, ai fini della soluzione della controversia, del principio di autonomia delle fonti contrattuali collettive nei termini sopra precisati e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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