Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15797 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/07/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 19/07/2011), n.15797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

NEVIO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni n. 267, presso

lo studio dell’avv. CARNEVALI Riccardo, che la rappresenta e difende

unitamente all’avv. Giovanni Vezzoli;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sez. 64, n. 13, depositata il 18 marzo

2008.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per la società ricorrente, l’avv. Riccardo Carnevali;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso, in adesione alla relazione, per il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la società contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento che ne aveva rettificato in via induttiva, a fini Irpeg ed Ilor, il reddito d’impresa per l’anno 1997, elevandolo da L. 34.017.000 a L. 380.493.000, in esito alla ricostruzione del numero dei coperti, in funzione delle porzioni servite;

– che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione che, in esito all’appello dell’Agenzia, fu parzialmente riformata dalla commissione regionale, che definì in L. 200.642.000 l’entità dei ricavi non dichiarati;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione in cinque motivi, illustrati anche con memoria;

– che l’Agenzia ha resistito con controricorso;

che, disposta con ordinanza 11.11.2010 l’acquisizione del fascicolo di ufficio dei gradi di merito, la causa è stata definitivamente assunta in decisione;

osservato:

– che, con il primo ed il terzo motivo di ricorso, la società contribuente deduce, rispettivamente, nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, e formula i seguenti quesiti: a) “… se costituisca violazione del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 de 1992, art. 31, e, quindi, se comporti la nullità della sentenza, l’omessa comunicazione al difensore della parte dell’avviso di fissazione d’udienza”; b) “…

se sia ammissibile l’accertamento del maggior reddito ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, sulla base di una serie di presunzioni svincolate da parametri obiettivi e contrarie ali prova ricavatile dalla contabilità regolarmente tenuta dal soggetto che subisce l’accertamento”;

considerato:

che, prioritariamente rispetto ad ogni altra valutazione, i suindicati motivi di ricorso vanno dichiarati inammissibili per inidoneità dei quesiti;

– che le SS.UU. di questa hanno, invero, puntualizzato che, ai sensi della disposizione indicata, i quesiti di diritto – dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non possono essere meramente generici e teorici (come quelli che corredano il ricorso del contribuente), ma devono essere calati nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado poter comprendere dalla sola relativa lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile (v. Cass. s.u. 3519/08);

osservato:

che, con il secondo ed il quarto motivo di ricorso, la società contribuente censura sul piano dei-vizio di motivazione, la ricostruzione dell’imponibile operata dai giudice del gravame;

considerato:

che le censure – oltre che inammissibili per inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c. sul momento di sintesi (v. Cass. 4311/08, 4309/08, 20603/07, 16002/07) e infondati quanto all’asserita contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata (che, di per sè, non rileva incoerenze logiche) – appaiono introdurre un sindacato in fatto non consentito in sede di legittimità;

che invero – a fronte del convincimento, in merito all’entità dell’imponibile, tratto dai giudici del gravame dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili – la società contribuente, pur apparentemente prospettando carenza di motivazione, rimette, in realtà in discussione, contrapponendovene uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudice di merito, apprezzamento che è, invece, sottratto al sindacato di legittimità, posto che, nell’ambito di tale sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito (cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione: cfr. Cass. 22901/05, 5693/04, 11936/03);

osservato:

– che, con il quinto motivo di ricorso, la società contribuente deduce “contraddittorietà tra motivazione e dispositivo in merito alla detrazione dei costi relativi ai pasti dei dipendenti (motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5)” ravvisato nel fatto che “La Commissione Tributaria Regionale – dopo avere affermato, a pag. 4 della sentenza, che “nella conseguente rideterminazione del reddito dell’imposta dovuta l’Ufficio dovrà inoltre computare tra le componenti negative i costi corrispondenti ai pasti forniti ai dipendenti. Non è sufficiente invero la detrazione di un egual numero di coperti nel calcolo dei ricavi considerato che la società non soltanto non ha riscosso il corrispettivo, ma ha sopportato i costi necessari all’approntamento delle porzioni” – ha, nel dispositivo, indicato l’ammontare dei ricavi non dichiarati non tenendo conto dei suddetti costi”;

considerato:

che la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto, non solo delle statuizioni formali contenute nel dispositivo, ma anche delle enunciazioni della motivazione dirette in modo univoco all’attribuzione di un diritto ad una delle parti (Cass. 22148/06), sicchè contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione si realizza solo nel caso in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo (cfr. Cass. 29490/08, 14966/07, 22148/06);

che, nella specie, non si verifica tale situazione, giacchè la parte della motivazione che la ricorrente rivela estranea al dispositivo (in merito alle componenti negative da valutare ai fini della rideterminazione del “reddito”) non si pone in contraddizione con il precetto contenuto nel dispositivo (in merito all’ammontare dei “ricavi”), ma interviene ad integrarlo concorrendo alla definizione della complessiva portata precettiva della decisione;

– che la censura si rivela, pertanto, infondata;

ritenuto:

– che il ricorso della società contribuente va, pertanto, respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, per la soccombenza, la società contribuente va condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; condanna la società contribuente al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi Euro 3.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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