Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15797 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 07/06/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 07/06/2021), n.15797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3371/2016 proposto da:

B.F., R.S., domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLA ZAMPIERI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

e contro

ISTITUTO NAUTICO DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 599/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 02/01/2015 R.G.N. 1195/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/02/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’Appello di Venezia, giudice del rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 23637/2012, ha riformato le due sentenze con le quali il Tribunale di Trieste, in accoglimento dei ricorsi proposti da B.F. e R.S., insegnanti tecnico pratici, aveva dichiarato il loro diritto – ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2 – al riconoscimento a fini giuridici ed economici dell’intera anzianità di servizio maturata presso l’ente locale di provenienza e condannato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (in prosieguo: MIUR) al pagamento delle differenze retributive maturate dal gennaio 2000.

2. La Corte territoriale osservava che se anche i ricorrenti in riassunzione avessero subito un trattamento economico deteriore al momento del passaggio alle dipendenze dello Stato, tale fatto non avrebbe legittimato il riconoscimento dell’intera anzianità di servizio, dal quale sarebbe derivato un miglioramento retributivo non giustificato dal diritto dell’Unione, che non tutelava la anzianità di servizio in sè ma la conservazione del trattamento retributivo. Al più, dunque, i lavoratori avrebbero potuto rivendicare le differenze di retribuzione necessarie ad evitare detto peggioramento.

3. La valutazione della esistenza di condizioni retributive meno favorevoli doveva avvenire secondo i criteri indicati dalla sentenza di rinvio.

4. L’originario ricorso introduttivo era diretto ad ottenere il riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio ed il livello superiore corrispondente al riconoscimento di detta anzianità, senza allegare gli elementi da cui ricavare il peggioramento sostanziale complessivo del trattamento economico sicchè non era condivisibile la tesi dei ricorrenti in riassunzione secondo cui detto peggioramento non era contestato.

5. Nell’atto di riassunzione i ricorrenti avevano dedotto di avere subito un peggioramento sostanziale perchè l’amministrazione non aveva tenuto conto di istituti contrattuali previsti per il personale del comparto enti locali, come il salario di produttività, i buoni pasto, le indennità di rischio e di comparto.

6. Mancava la prova della percezione in via continuativa dei buoni pasto e del compenso incentivante, essendo a tanto insufficienti i dati tanto del CUD che del modello 98.2 della Provincia. Allo stesso modo i dati del CUD relativo all’anno 2000 non attestavano un sostanziale peggioramento retributivo, perchè quanto erogato dipendeva da situazioni soggettive del dipendente come malattia, aspettativa ed altri analoghi eventi.

7. Il diritto al mantenimento del trattamento economico era stato assicurato dalla legge, in caso di differenza tra la retribuzione annua in godimento (che comprendeva anche buoni pasto e premio incentivante) e la retribuzione prevista nel nuovo inquadramento, attraverso l’assegno ad personam riassorbibile.

8. Il confronto tra i due trattamenti doveva essere globale e non riferito a singoli istituti. In questo senso il confronto non poteva prendere in considerazione voci accessorie, come il premio incentivante, il cui importo è incerto nel quantum ed è collegato al raggiungimento di obiettivi specifici e sottoposti a valutazione, operando sul punto l’assegno ad personam.

9. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso B.F. e R.S. sulla base di undici motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., ai quali il MIUR ha opposto difese con controricorso. L’Istituto Nautico di (OMISSIS) è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo le parti ricorrenti denunciano – ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 384 e 437 c.p.c. – ed addebitano alla Corte territoriale di essersi sottratta al dictum della sentenza rescindente, con la quale era stato demandato al giudice del rinvio di accertare se l’inquadramento operato dal MIUR fosse rispettoso della L. n. 266 del 2005, art. 1 (che imponeva di inquadrare i lavoratori nel livello retributivo risultante dalla sommatoria di tutte le voci contrattuali) e della L. n. 124 del 1999, art. 8 (che imponeva di inquadrare il personale trasferito sulla base della anzianità maturata qualora il MIUR non avesse provato che l’inquadramento riconosciuto salvaguardava il trattamento economico complessivo percepito).

2. La violazione dell’art. 437 c.p.c., è denunciata, sotto altro profilo, con la seconda censura, con la quale si sostiene che il divieto di nova in appello non può operare in presenza di uno ius superveniens incidente sulla posizione delle parti e sulle loro pretese, quale la L. n. 266 del 2005 e la sentenza della Corte di Giustizia SCATTOLON.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, come interpretato in seguito alla sentenza Scattolon, della direttiva 77/187, della L. n. 124 del 1999, art. 8,D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 34 (attuale del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31), sostenendo che la Corte d’Appello avrebbe dovuto quanto meno accogliere la domanda di inquadramento nella classe stipendiale risultante dalla conservazione di tutte le voci retributive dell’anno 1999.

4. Il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1 e dell’art. 28 CCNL ENTI LOCALI del 6 luglio 1995, sull’assunto che tali norme imponevano di accertare la classe stipendiale di inquadramento del CCNL del Comparto Scuola considerando anche i premi incentivanti e l’indennità di rischio percepiti dai lavoratori nell’anno 1999, il cui pagamento in via continuativa risultava dal MOD. 98.2, contrariamento a quanto affermato dal giudice del rinvio;

5. la quinta censura torna a denunciare la violazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, unitamente alla violazione dell’art. 437 c.p.c., del principio di non contestazione e dell’art. 115 c.p.c., comma 1, lamentando la mancata applicazione da parte del giudice del rinvio del principio di non contestazione sul rilievo che nel ricorso originario non era stato allegato specificamente il peggioramento retributivo. Si assume che detto peggioramento era stato allegato nei ricorsi ex art. 414 c.p.c. e nel ricorso in riassunzione e che, comunque, la interpretazione comunitariamente orientata della L. n. 266 del 2005, fornita nella sentenza rescindente imponeva il loro inquadramento nella fascia economica risultante dalla sommatoria di tutte le voci percepite nell’anno 1999.

6. Con il sesto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione ai motivi 3, 4 e 5 dell’atto di riassunzione, con i quali era stato domandato l’annullamento dei decreti di inquadramento per violazione dell’art. 1 del prot. 1 della CEDU e degli artt. 47 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

7. La settima censura addebita alla sentenza impugnata la violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e dell’art. 1 del protocollo 1 alla stessa allegato nonchè degli artt. 47 e 52, n. 3, della Carta di Nizza del 7.12.2000, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto disapplicare la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1 della Legge Finanziaria per l’anno 2006 alla luce delle plurime pronunce rese dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, da ultimo con la sentenza del 9 settembre 2014 Caligiuri ed altri contro Italia;

8. considerazioni analoghe vengono svolte con l’ottavo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 6, n. 2, del Trattato sull’Unione Europea nonchè dei principi della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, della uguaglianza delle armi del processo, del diritto ad un Tribunale indipendente, recepiti come principi generali del diritto dell’Unione;

9. con il nono motivo, intitolato “violazione dei principi di tutela giurisdizionale effettiva e di equivalenza, dell’art. 19, comma 1, del T.U.E., dell’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali, dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, del principio di collaborazione”, i ricorrenti assumono che il giudice del rinvio aveva loro impedito di far valere i diritti garantiti dalla normativa comunitaria; in subordine si fa istanza di rimettere nuovamente la questione alla Corte di Giustizia UE.

10. il decimo motivo assume che la sentenza gravata avrebbe violato l’art. 117 Cost., l’art. 1 del protocollo 1 allegato alla CEDU e l’art. 46 CEDU e sollecita il Collegio a rimettere nuovamente alla Consulta la questione di legittimità costituzionale della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218;

11. infine con l’undicesimo mezzo si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., perchè l’onere di provare il rispetto del divieto di reformatio in peius gravava sul Ministero, che non l’aveva assolto.

12. Il ricorso, nelle sue varie articolazioni, deve essere dichiarato inammissibile.

13. Il primo motivo muove, infatti, da un premessa errata, in quanto la sentenza rescindente non ha affatto demandato al giudice del rinvio di verificare se l’inquadramento disposto dal MIUR fosse o meno conforme alla sopravvenuta L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, nè ha affermato che, in caso di accertata reformatio in peius, dovesse essere integralmente riconosciuta l’anzianità posseduta. Questa Corte nella sentenza n. 23637/2012 ha chiesto al giudice del merito di “verificare la sussistenza o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento” ed i criteri fissati ai fini della comparazione sono soltanto quelli indicati al punto 13 della pronuncia, ove si precisa: che il confronto deve essere globale e riferito al momento del passaggio ed altresì che non rilevano eventuali disparità di trattamento con i dipendenti già in servizio presso il cessionario.

14. A tale compito non si è sottratto il giudice del rinvio, il quale ha escluso che si fosse verificato il suddetto peggioramento retributivo sostanziale, sulla base dei documenti ed alla luce del riconoscimento dell’assegno ad personam.

15. Quanto al secondo motivo di ricorsa, contrariamente a quanto deducono le parti ricorrenti, il giudice del rinvio non ha posto alcuna preclusione alla allegazione di nuovi fatti e documenti resi necessari dallo ius superveniens ma ha semplicemente affermato che rispetto ai nuovi fatti allegati in sede di rinvio i ricorrenti in riassunzione non potevano assumere una condotta di non-contestazione del MIUR nei gradi precedenti.

16. Il terzo motivo non si confronta con il dictum della sentenza rescindente, come espresso al relativo punto numero 19, secondo cui il giudice del rinvio avrebbe dovuto accogliere o respingere la domanda in relazione all’esito dell’accertamento della sussistenza o meno del peggioramento retributivo sostanziale; il giudicante, avendo escluso il suddetto peggioramento, ha correttamente respinto la domanda, senza che potesse porsi una ulteriore questione di interpretazione della L. n. 124 del 1999, art. 8 e della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218.

17. La quarta critica, con la quale si lamenta la mancata considerazione, nell’accertamento del peggioramento retributivo sostanziale, del premio annuo incentivante, non tiene conto della statuizione, contenuta alla pagina 27 della sentenza impugnata, secondo cui la retribuzione da prendere in considerazione al momento del passaggio alle dipendenze dello Stato non può avere come riferimento voci accessorie legati ad obiettivi specifici e sottoposti a valutazione. Tale statuizione è, peraltro, conforme alla giurisprudenza di questa Corte che – a partire da Cass. nn. 3663, 6345, 7470 del 2019 – ha affermato che i premi ed i compensi incentivanti previsti dagli artt. 17 e 18 del CCNL 1 aprile 1999 per il personale del comparto regioni ed enti locali non possono avere rilevanza ai fini del cd. maturato economico, perchè si tratta di voci del trattamento accessorio correlate ad effettivi incrementi di produttività e miglioramento dei servizi, ossia di emolumenti non certi nell’an e nel quantum. Nel motivo si fa poi riferimento alla indennità di rischio senza che dalle tabelle di comparazione tra i trattamenti economici dell’anno 1999 e dell’anno 2000 prodotte dagli stessi lavoratori – riportate alle pagine 35 e 36 del presente ricorso- risulti che la medesima indennità era stata percepita nell’anno 1999 presso l’ente locale.

18. Il quinto motivo non si confronta, alla pari del terzo, con i limiti dell’accertamento demandato al giudice del rinvio, e, comunque, introduce un argomento – la pretesa non contestazione della mancata conservazione presso il MIUR dei premi incentivanti e della indennità di rischio – privo di decisività rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata evidenziata nell’esaminare il precedente motivo ed alle osservazioni già svolte circa l’indennità di rischio.

19. Quanto al sesto motivo, questa Corte (Cass. 14892/2020) ha già chiarito che la verifica della conformità di una norma di legge alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea o alle disposizioni della CEDU non costituisce oggetto di domanda ex art. 112 c.p.c., sicchè rispetto alla stessa non è configurabile il vizio di omessa pronuncia.

20. Le censure sollevate con i motivi numero 7 e numero 8 sono state parimenti già esaminate da questa Corte, in fattispecie sovrapponibili (per tutte: Cass. n. 14892/2020 sopra citata). Si è ivi evidenziato che la Corte di Giustizia ha precisato (CGUE, sentenza 24 aprile 2012 in causa C 571/10 KAMBERAJ, punti 62 e 63) che l’art. 6, paragrafo 3, TUE – (a tenore del quale i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU fanno parte del diritto dell’Unione, in quanto principi generali) – non disciplina il rapporto tra la CEDU e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri; pertanto, il rinvio operato dal suddetto articolo alla CEDU non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa. Un problema di rispetto dei principi generali dell’UNIONE Europea – (tra i quali rientrano i diritti garantiti dalla CEDU) – può porsi soltanto nella interpretazione e nella applicazione del diritto dell’Unione. Quanto alla necessità di disapplicare la legge di interpretazione autentica in ragione della violazione degli artt. 47 e 52 della CDFUE, il collegamento con il diritto dell’Unione dell’atto di diritto interno contestato opera, ai sensi dell’art. 51 della Carta, solo a fronte di disposizioni che incidano direttamente sulla normativa Eurounitaria e si pongano in contrasto con essa. Nella fattispecie di causa l’obiettivo della direttiva 1977/187, come chiarito dalla Corte di Giustizia, è soltanto quello di evitare che i lavoratori per effetto del trasferimento risentano di un peggioramento retributivo sostanziale; pertanto una volta accertato, come nel caso considerato, che tale peggioramento sostanziale non si sia verificato, resta esclusa ogni ulteriore questione di contrasto della norma di interpretazione autentica con il diritto dell’Unione.

21. Il nono motivo non è conferente ai contenuti della sentenza impugnata. Si sostiene che la sentenza avrebbe dichiarato inammissibile la domanda di inquadramento presso il MIUR sulla base del trattamento economico complessivo maturato presso l’ente locale “in quanto formulata solo nel giudizio di appello”. Il giudice del rinvio non ha reso, invece, alcuna pronuncia di inammissibilità di detta domanda ed ha respinto nel merito tutte le domande sottoposte dai ricorrenti in riassunzione dopo avere accertato la assenza del peggioramento sostanziale. Ha dato rilievo alla novità delle allegazioni solo al fine di escludere la applicazione del principio di non-contestazione. Quanto alla richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, è noto che l’obbligo per il giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la causa al giudice dell’Unione, ai sensi dell’art. 267, comma 3, del TFUE, viene meno quando non sussista la necessità di una pronuncia pregiudiziale sulla normativa Europea, perchè sulla questione stessa la Corte si è già pronunciata o anche in ragione dell’evidenza dell’interpretazione (punto 38 della cit. Cass. n. 14892/2020 e giurisprudenza ivi richiamata).

22. In ordine al decimo motivo, questa Corte ha costantemente ritenuto (cfr. fra le tante Cass. n. 7859/2019, Cass. n. 4437/2019, Cass. n. 3016/2018) non fondata la questione di legittimità costituzionale della normativa di interpretazione autentica, rilevando che il giudice delle leggi (Corte Cost., sent. n. 311/2009) ha già ritenuto sussistenti imperativi motivi di interesse generale che, secondo la stessa Corte di Strasburgo, permettono al legislatore di intervenire sul processo in corso ed ha affermato la propria competenza a compiere detta valutazione. Le sentenze della Corte EDU successive a quella del 7 giugno 2011, Agrati, non hanno innovato il quadro della vicenda.

23. Da ultimo, è inammissibile la censura di violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., denunciata con l’undicesimo motivo. La regola di giudizio di cui all’art. 2697 c.c., viene in rilevo soltanto quando, in mancanza di prova del fatto controverso, la soccombenza venga posta a carico della parte onerata della prova; è in questa eventualità che il soccombente può dolersi della attribuzione non corretta dell’onere della prova. Nella fattispecie il giudice del rinvio non ha deciso la controversia sulla base dell’onere della prova ma ha compiuto l’accertamento demandatole dalla sentenza rescindente ed ha verificato la insussistenza di un peggioramento retributivo. Per il resto, la censura contesta genericamente l’esito di tale accertamento, devolvendo a questa Corte un non-consentito riesame del merito.

24. La memoria depositata ex art. 380 bis c.p.c., con la quale i ricorrenti insistono nel sollecitare una nuova remissione degli atti alla Corte Costituzionale ovvero il rinvio alla Corte di Giustizia, svolge considerazioni che, seppure maggiormente articolate rispetto all’atto introduttivo del giudizio di legittimità, non inseriscono elementi di novità nè giustificano un ripensamento degli orientamenti già espressi da questa Corte.

25. Il Collegio non ritiene che le pronunce della Corte EDU costituiscano una sopravvenienza idonea a giustificare l’attivazione del procedimento incidentale di legittimità costituzionale in relazione ad una norma di legge la cui legittimità è stata scrutinata dalla Corte Costituzionale in più pronunce (Corte Cost. nn. 234 e 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009).

26. In altra vicenda che, quanto ai rapporti fra le Corti superiori, presenta profili di affinità a quella oggetto di causa, il Giudice delle leggi ha ribadito che il vincolo derivante dalle sentenze della Corte EDU attiene all’interpretazione della norma convenzionale, ma non si estende alla valutazione espressa sulla sussistenza di motivi imperativi di interesse generale, che solo la Corte Costituzionale può compiere perchè essa, a differenza della Corte di Strasburgo, “opera una valutazione sistemica e non isolata dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata, ed è quindi tenuta al bilanciamento, solo ad essa spettante, che nella specie dà appunto luogo alla soluzione indicata” (Corte Cost. n. 264/2012; va segnalato che la stessa Corte, nuovamente adita a seguito della sopravvenienza di ulteriore pronuncia della Corte EDU, con la sentenza n. 166/2017 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge di interpretazione autentica dettata dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777, prospettata questa volta in relazione alla violazione non dell’art. 6 della CEDU, bensì dell’art. 1 del Protocollo addizionale, in una fattispecie nella quale la norma interpretativa aveva inciso sull’entità della pensione già corrisposta agli aventi diritto).

27. Va, poi, ricordato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 311/2009, oltre a valutare la conformità della legge di interpretazione autentica in relazione al parametro invocato (art. 117 Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU) ha anche ribadito principi già affermati con la sentenza n. 234/2007, che aveva, da un lato, evidenziato la valenza generale del criterio del maturato economico, introdotto dalla L. n. 312 del 1980, dall’altro la necessità di un’interpretazione della L. n. 124 del 1999, art. 8, che, senza determinare una reformatio in malam partem di una situazione patrimoniale in precedenza acquisita, tenesse anche conto del regime generale dettato per l’impiego pubblico e dell’invarianza della spesa, imposta dalla stessa L. n. 124 del 1999, ai fini del rispetto dell’art. 81 Cost., invarianza della quale le parti collettive si erano poi fatte carico.

28. La Corte, quindi, nelle pronunce citate, sia pure in relazione ad altri parametri invocati dai giudici rimettenti, ha espresso considerazioni, anche in relazione al legittimo affidamento, dalle quali può desumersi la manifesta infondatezza della questione riproposta in questa sede dai ricorrenti.

29. D’altro canto non risponde neppure al vero che al personale ATA interessato dal trasferimento di attività sarebbe stato assicurato un trattamento deteriore rispetto a quello riconosciuto alla generalità dei dipendenti pubblici dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31 e dall’art. 2112 c.c., perchè, al contrario, anche in relazione ad altri trasferimenti questa Corte ha affermato che le disposizioni normative e contrattuali finalizzate a garantire il mantenimento del trattamento economico e normativo acquisito, non implicano la totale parificazione del lavoratore trasferito ai dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione, in quanto la prosecuzione giuridica del rapporto se, da un lato, rende operante il divieto di reformatio in peius, dall’altro non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto medesimo, diversità che può essere valorizzata dal nuovo datore di lavoro, sempre che il trattamento differenziato non implichi la mortificazione di un diritto già acquisito dal lavoratore.

30. Muovendo da detta premessa si è evidenziato che l’anzianità di servizio, che di per sè non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore, deve essere salvaguardata in modo assoluto solo nei casi in cui alla stessa si correlino benefici economici ed il mancato riconoscimento della pregressa anzianità comporterebbe un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito (Cass. n. 18220/2015; Cass. n. 25021/2014; Cass. n. 22745/2011; Cass. n. 10933/2011; Cass. S.U. n. 22800/2010; Cass. n. 17081/2007).

31. L’anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere da quest’ultimo per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario (Cass. S.U. n. 22800/2010 e Cass. n. 25021/2014), nè può essere opposta al nuovo datore per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, perchè l’ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti, non delle aspettative, già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto (cfr. fra le più recenti Cass. n. 4389/2020 e quanto agli scatti di anzianità Cass. n. 32070/2019).

32. Il ricorso, in via conclusiva, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento nei confronti del MIUR controricorrente delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

33. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 4.500 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA