Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15797 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A. MANZONI & C. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 25,

presso lo studio dell’avvocato PAPARAZZO ETTORE, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato FERRI MAURIZIO, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA

PAMPHILI 59, presso lo studio dell’avvocato SALAFIA ANTONIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUZZONE ALDO, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 494/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 11/07/2005 R.G.N. 1304/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. ZAPPIA Pietro;

udito l’Avvocato SALAFIA ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Genova, regolarmente notificato, la società “A. Manzoni e C. s.p.a.” proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento della somma capitale di Euro 19.870,92, oltre accessori, a titolo di indennità sostitutiva di preavviso richiesto da R.R., in virtù dell’intercorso rapporto di agenzia, il cui importo, ai sensi dell’art. 9 dell’AEC per Agenti e Rappresentanti di Aziende Industriali, per l’agente monomandatario era commisurato a 6/12 delle provvigioni liquidate nell’anno precedente a quello in cui il rapporto era stato risolto. Deduceva l’opponente che la R. aveva operato in regime di plurimandato, come desumibile dal contratto (OMISSIS) intercorso tra le parti, e quindi l’indennità sostitutiva doveva essere commisurata a 4/12 delle provvigioni sopra specificate.

Con sentenza in data 4.6.2003 il Tribunale adito rigettava l’opposizione.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società preponente lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento della proposta opposizione.

La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 17.6.2005, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per Cassazione la “A. Manzoni e C. s.p.a.” con due motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso l’intimata.

Diritto

Col primo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 9 AEC settore industria 20.2.2002 ed in relazione all’art. 1321 c.c. In particolare osserva la ricorrente che la Corte territoriale, pur correttamente rilevando che l’art. 2 del contratto di agenzia in data 1.3.2001 intercorso fra le parti non configurava un regime di monomandato, aveva ritenuto applicabile l’art. 9 dell’AEC di settore fornendo una interpretazione della espressione “impegnato in esclusiva” riportata in tale norma non coerente alla fattispecie in esame, e richiamando una pronuncia della Corte di Cassazione che concerneva una diversa questione di carattere previdenziale sollevata dall’Enasarco.

Per contro la corretta interpretazione dell’art. 2 del predetto contratto individuale doveva condurre ad escludere la applicabilità nella fattispecie in esame dell’art. 9 dell’AEC. E rileva inoltre che erroneamente la Corte territoriale aveva desunto il carattere di monomandatario dal solo comportamento dell’agente, rimettendo sostanzialmente la configurazione concreta della fattispecie alla libera determinazione dello stesso anzichè alla volontà di entrambe le parti.

Col secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare rileva che erroneamente la Corte d’appello aveva affermato, in assenza di alcuna prova, il carattere di monomandato dell’attività espletata dall’agente, non avendo accertato le concrete modalità di svolgimento della stessa, e non potendosi ritenere che la preponente avesse operato alcun riconoscimento in ordine a siffatta natura del rapporto.

Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.

Osserva il Collegio che il suddetto motivo si fonda essenzialmente sulla erronea interpretazione del contratto di agenzia in data (OMISSIS), e sulla erronea applicazione nella fattispecie in esame dell’art. 9 dell’AEC che doveva per contro ritenersi esclusa da una corretta lettura del contratto in parola nel quale l’AEC veniva richiamato in via residuale “per quanto non espressamente convenuto e previsto”; e, quindi, sulla erronea interpretazione della espressione “impegnato in esclusiva” che si rinviene nell’art. 9 del predetto AEC. Orbene, in proposito occorre innanzi tutto rilevare che, per il principio di specificità e autosufficienza del ricorso, è necessario che nello stesso siano indicati con precisione tutti quegli elementi di fatto che consentano di controllare l’esistenza del denunciato vizio senza che il giudice di legittimità debba far ricorso all’esame degli atti.

Pertanto nel caso di specie parte ricorrente, nel proporre la suddetta censura concernente la erronea interpretazione della norma pattizia e la erronea applicazione dell’AEC, avrebbe dovuto riportare nel ricorso (ovvero allegare allo stesso) il contenuto del suddetto contratto individuale (OMISSIS), onde consentire a questa Corte di valutare l’esistenza del vizio denunciato senza dover procedere ad un (non dovuto) esame dei fascicoli – d’ufficio o di parte – che a tali atti facciano riferimento.

Ed infatti, come ha chiarito a più riprese questa Corte (Cass. sez. lav., 23.3.2005 n. 6225; Cass. sez. lav., 21.5.2004 n. 9734), “il rispetto del canone di autosufficienza risulta fondato sull’esigenza, particolare nel giudizio di legittimità, di consentire al giudice dello stesso di valutare la decisività della prova, testimoniale o documentale, di cui si lamenti l’omesso esame da parte del giudice di merito, la sussistenza della violazione del canone ermeneutico, di carenze dell’elaborato peritale su cui si fondi la decisione del giudice di merito, e, più in generale, di un error in procedendo, senza che egli debba procedere ad un esame dei fascicoli – d’ufficio o di parte – ove tali atti siano contenuti (Cass. 1170/04, 4905/03, 9079/03, 15124/01).

Tale esigenza di astensione del giudice di legittimità dalla ricerca del testo completo degli atti processuali, attinenti al vizio denunciato, non è giustificata da finalità sanzionatorie nei confronti della parte che costringa il giudice a tale ulteriore attività d’esame degli atti processuali, oltre quella devolutagli dalla legge; la stessa risulta, invece, piuttosto ispirata al principio secondo cui la responsabilità della redazione dell’atto introduttivo del giudizio fa carico esclusivamente al ricorrente ed il difetto di ottemperanza alla stessa non deve essere supplito dal giudice per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo da parte dello stesso nella individuazione degli atti – o parti di essi- che siano rilevanti in relazione alla formulazione della censura” (Cass. sez. lav., 23.3.2005 n. 6225).

Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.

Devesi sul punto evidenziare che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte da giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di dare adeguata contezza dell’iter logico – argomentativo seguito per giungere ad una determinata conclusione. Ne consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cass. sez. 1^, 26.1.2007 n. 1754; Cass. sez. 1^, 21.8.2006 n. 18214; Cass. sez. lav., 20.4.2006 n. 9234; Cass. sez. trib., 1.7.2003 n. 10330; Cass. sez. lav., 9.3.2002 n. 3161; Cass. sez. 3^, 15.4.2000 n. 4916).

In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto – consentito al giudice di legittimità – non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità il quale deve limitarsi a verificare se siano stati dal ricorrente denunciati specificamente – ed esistano effettivamente – vizi (quali, nel caso di specie, la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione) che, per quanto si è detto, siano deducibili in sede di legittimità.

Orbene, nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha rilevato, con motivazione assolutamente logica e coerente, che l’esercizio dell’attività di agenzia in regime effettivo di monomandato emergeva dalla assenza di contestazioni da parte della mandante con riferimento alle affermazioni dell’agente il quale, fin dal primo grado del giudizio, aveva dedotto di avere svolto, quanto meno di fatto, attività quale agente monomandatario, nè la predetta mandante aveva allegato fatti o circostanze incompatibili o contrari rispetto alla descrizione delle modalità di svolgimento delle prestazioni riferite dall’agente stesso.

E pertanto, dal momento che il giudice di merito ha illustrato le ragioni che rendevano pienamente contezza delle ragioni del proprio convincimento esplicitando l’iter motivazionale attraverso cui lo stesso era pervenuto alla propria decisione, resta escluso il controllo sollecitato in questa sede di legittimità. Il vizio non può invero consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove rispetto a quello dato dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva individuare le fonti del suo convincimento e a tal fine valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza.

In conclusione, il motivo si risolve in un’inammissibile istanza di riesame della valutazione del giudice d’appello, fondata su tesi contrapposta al convincimento da esso espresso, e pertanto non può trovare ingresso (Cass. sez. lav., 28.1.2008 n. 1759).

Neanche sotto questo profilo il ricorso può pertanto trovare accoglimento.

Il proposto gravame va pertanto rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 16,00 oltre Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

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